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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 49488/2022

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Michele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) MOSCA Rosaria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed allegando consulenza tecnica [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza (proposta dagli odierni ricorrenti) di revoca e sospensione dell'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, disposto con sentenza divenuta irrevocabile emessa in data 30/11/1999 dalla predetta Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco. 2.

Ricorrono per cassazione, con unico atto, il condannato e gli attuali proprietari [OSCURATO:PERSONA] Michele e MOSCA Rosaria, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione delle disposizioni sul condono ai sensi della

I. n. 326 del 2003 in relazione alla legge regionale n. 15 del 2004.

Si censura l'ordinanza per avere la Corte accolto apoditticamente l'interpretazione secondo cui il recepimento della normativa statale sul condono sarebbe avvenuta, ad opera della legge regionale siciliana, con esclusione anche delle zone gravate da vincoli "relativi" e non "assoluti", ponendosi in contrasto non solo con pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e del Consiglio di Stato, ma anche con la norma di interpretazione autentica contenuta nella I.r. n. 19 del 2021.

Si censura l'ordinanza anche per non aver ritenuto sussistenti le altre condizioni per l'ammissione al condono, con particolare riferimento alla cubatura complessiva risultata non superiore al limite di mc 750 (laddove invece la sentenza di primo grado aveva erroneamente indicato una cubatura superiore, sulla scorta di un mero sopralluogo e non delle precise rilevazioni successive).

2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'interpretazione volta ad escludere l'ammissibilità del condono.

Si censura l'ordinanza per aver apoditticamente escluso la fondatezza della tesi difensiva, ignorando tra l'altro la già citata norma di interpretazione autentica.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una inedificabilità relativa.

Si censura la sentenza per le erronee conclusioni cui si era pervenuti, trattandosi in realtà di un'area stralciata e priva di destinazione urbanistica, non interessata a vincoli idreogeologici o geomorfologici.

2.4. Mancato espletamento della perizia sollecitata quale prova decisiva anche per l'accertamento dell'insussistenza di vincoli ostativi al condono.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, osservando che la motivazione, pur esaustiva in punto di diritto, non aveva adeguatamente chiarito i profili dedotti dalla difesa in ordine all'insussistenza dei vincoli e alla cubatura complessiva.

4. Con memoria di replica, il difensore insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi, evidenziando - anche con allegazione di elaborati tecnici - che "le opere abusive oggetto del presente procedimento non erano soggette alla data dell'istanza di sanatoria ad alcun vincolo di inedificabilità (men che meno assoluta) trattandosi invece di cd. 'area bianca' priva di destinazione urbanistica e di vincoli".Solo successivamente, con il Piano di Stralcio di [OSCURATO:PERSONA], ma solo a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'area de qua è stata identificata come area a bassa pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione". [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

2. E' opportuno anzitutto evidenziare, quanto al primo motivo, che la Corte territoriale ha fatto buon governo dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in materia di reati edilizi, il richiamo operato dall'art. 24 della legge Reg.

Sicilia 5 novembre 2004, n. 15, all'art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003 n. 326 riguarda non solo le forme della richiesta di concessione in sanatoria ma anche i limiti entro i quali questa può essere rilasciata, tra cui quelli previsti dal comma 27, lett. d dell'art. 32, cit., per gli interventi di nuova costruzione in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico» (Sez. 3, n. 7400 del 20/12/2016, dep. 2017, Loiacono, Rv. 269193 - 01: in senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 30693 del 24/06/2021, Lacca).

Si tratta di un indirizzo che ha di recente trovato un autorevole e, per così dire, "definitivo" avallo nella recentissima sentenza della Consulta (Corte cost, sent. n. 252 del 22/11/2022) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica del predetto art. 24 della legge regionale siciliana n. 15 del 2004 (art. 25-bis, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sicilia n. 19 del 2021, n. 19, con il quale si era appunto disposto che il recepimento doveva intendersi riferito ai termini e alle forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 32 d.l. n. 326 del 2003, ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta).

L'intervento della Corte costituzionale priva evidentemente di ogni rilievo il fatto, lamentato dai ricorrenti, che l'ordinanza impugnata non si sia soffermata sulla idoneità della predetta norma di interpretazione autentica a porre in discussione l'indirizzo interpretativo in precedenza richiamato.

3. Va poi evidenziato che ogni ulteriore approfondimento sulle censure concernenti la natura del vincolo di inedificabilità relativa esistente sul terreno, ritenuto dalla Corte territoriale ostativo all'accoglimento dell'istanza di sospensione e revoca dell'ordine di demolizione, deve ritenersi ultroneo, avuto riguardo al difetto del preliminare requisito concernente la cubatura complessiva dell'intervento edilizio (villetta bifamiliare) che era stata oggetto delle domande di condono.

Sul punto, questa Suprema Corte ha anche di recente chiarito che «in tema di condono edilizio previsto dal d.l. 30 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico soggetto» (Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887 - 01).

Assume un rilievo dirimente, ai fini della odierna decisione, il fatto che l'insussistenza di tale presupposto era stata accertata nella sede propria di merito (cfr. pag. 4 sent.

Pret.

Palermo 23/01/1998, nonché la prima pagina della sentenza di secondo grado, priva di numerazione, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 30/11/1998), ed è stata posta, dal Procuratore Generale presso la predetta Corte, a fondamento del parere negativo espresso (in vista dell'udienza camerale dinanzi al Giudice dell'esecuzione) sulla istanza di revoca dell'ordine di demolizione: parere del resto espressamente richiamato nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. pag. 2).

È stato tra l'altro evidenziato, in quella sede, non solo il carattere artificioso del frazionamento delle istanze di condono a nome di MOSCA Rosaria, ma anche il fatto che il superamento del limite di cubatura risultava desumibile dalla stessa documentazione posta a fondamento dell'istanza di sospensione e revoca dell'ordine di demolizione.

In particolare, si è osservato che - diversamente da quanto sostenuto nelle note difensive depositate per l'udienza camerale - il limite dei 750 metri cubi risultava superato, dal momento che i valori della cubatura dei manufatti, calcolati dal consulente di parte e trasfusi nell'elaborato tecnico allegato alle predette note, ammontavano a mc 396,52 e mc 355,59 per un totale di mc 752,11: laddove invece, nelle note difensive, era stato erroneamente preso in considerazione, in luogo dei mc 355,59 un valore di cubatura inferiore, pari a mc 333,00 (cfr. pag. 2 del predetto parere, nonché le note difensive di udienza e l'elaborato tecnico ad esse allegato).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Michele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) MOSCA Rosaria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed allegando consulenza tecnica [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza (proposta dagli odierni ricorrenti) di revoca e sospensione dell'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, disposto con sentenza divenuta irrevocabile emessa in data 30/11/1999 dalla predetta Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, il condannato e gli attuali proprietari [OSCURATO:PERSONA] Michele e MOSCA Rosaria, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione delle disposizioni sul condono ai sensi della I. n. 326 del 2003 in relazione alla legge regionale n. 15 del 2004. Si censura l'ordinanza per avere la Corte accolto apoditticamente l'interpretazione secondo cui il recepimento della normativa statale sul condono sarebbe avvenuta, ad opera della legge regionale siciliana, con esclusione anche delle zone gravate da vincoli "relativi" e non "assoluti", ponendosi in contrasto non solo con pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e del Consiglio di Stato, ma anche con la norma di interpretazione autentica contenuta nella I.r. n. 19 del 2021. Si censura l'ordinanza anche per non aver ritenuto sussistenti le altre condizioni per l'ammissione al condono, con particolare riferimento alla cubatura complessiva risultata non superiore al limite di mc 750 (laddove invece la sentenza di primo grado aveva erroneamente indicato una cubatura superiore, sulla scorta di un mero sopralluogo e non delle precise rilevazioni successive). 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'interpretazione volta ad escludere l'ammissibilità del condono. Si censura l'ordinanza per aver apoditticamente escluso la fondatezza della tesi difensiva, ignorando tra l'altro la già citata norma di interpretazione autentica. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una inedificabilità relativa. Si censura la sentenza per le erronee conclusioni cui si era pervenuti, trattandosi in realtà di un'area stralciata e priva di destinazione urbanistica, non interessata a vincoli idreogeologici o geomorfologici. 2.4. Mancato espletamento della perizia sollecitata quale prova decisiva anche per l'accertamento dell'insussistenza di vincoli ostativi al condono. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, osservando che la motivazione, pur esaustiva in punto di diritto, non aveva adeguatamente chiarito i profili dedotti dalla difesa in ordine all'insussistenza dei vincoli e alla cubatura complessiva. 4. Con memoria di replica, il difensore insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi, evidenziando - anche con allegazione di elaborati tecnici - che "le opere abusive oggetto del presente procedimento non erano soggette alla data dell'istanza di sanatoria ad alcun vincolo di inedificabilità (men che meno assoluta) trattandosi invece di cd. 'area bianca' priva di destinazione urbanistica e di vincoli".Solo successivamente, con il Piano di Stralcio di [OSCURATO:PERSONA], ma solo a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'area de qua è stata identificata come area a bassa pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione". [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. E' opportuno anzitutto evidenziare, quanto al primo motivo, che la Corte territoriale ha fatto buon governo dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in materia di reati edilizi, il richiamo operato dall'art. 24 della legge Reg. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15, all'art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003 n. 326 riguarda non solo le forme della richiesta di concessione in sanatoria ma anche i limiti entro i quali questa può essere rilasciata, tra cui quelli previsti dal comma 27, lett. d dell'art. 32, cit., per gli interventi di nuova costruzione in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico» (Sez. 3, n. 7400 del 20/12/2016, dep. 2017, Loiacono, Rv. 269193 - 01: in senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 30693 del 24/06/2021, Lacca). Si tratta di un indirizzo che ha di recente trovato un autorevole e, per così dire, "definitivo" avallo nella recentissima sentenza della Consulta (Corte cost, sent. n. 252 del 22/11/2022) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica del predetto art. 24 della legge regionale siciliana n. 15 del 2004 (art. 25-bis, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sicilia n. 19 del 2021, n. 19, con il quale si era appunto disposto che il recepimento doveva intendersi riferito ai termini e alle forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 32 d.l. n. 326 del 2003, ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta). L'intervento della Corte costituzionale priva evidentemente di ogni rilievo il fatto, lamentato dai ricorrenti, che l'ordinanza impugnata non si sia soffermata sulla idoneità della predetta norma di interpretazione autentica a porre in discussione l'indirizzo interpretativo in precedenza richiamato. 3. Va poi evidenziato che ogni ulteriore approfondimento sulle censure concernenti la natura del vincolo di inedificabilità relativa esistente sul terreno, ritenuto dalla Corte territoriale ostativo all'accoglimento dell'istanza di sospensione e revoca dell'ordine di demolizione, deve ritenersi ultroneo, avuto riguardo al difetto del preliminare requisito concernente la cubatura complessiva dell'intervento edilizio (villetta bifamiliare) che era stata oggetto delle domande di condono. Sul punto, questa Suprema Corte ha anche di recente chiarito che «in tema di condono edilizio previsto dal d.l. 30 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico soggetto» (Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887 - 01). Assume un rilievo dirimente, ai fini della odierna decisione, il fatto che l'insussistenza di tale presupposto era stata accertata nella sede propria di merito (cfr. pag. 4 sent. Pret. Palermo 23/01/1998, nonché la prima pagina della sentenza di secondo grado, priva di numerazione, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 30/11/1998), ed è stata posta, dal Procuratore Generale presso la predetta Corte, a fondamento del parere negativo espresso (in vista dell'udienza camerale dinanzi al Giudice dell'esecuzione) sulla istanza di revoca dell'ordine di demolizione: parere del resto espressamente richiamato nell'ordinanza impugnata (cfr. pag. pag. 2). È stato tra l'altro evidenziato, in quella sede, non solo il carattere artificioso del frazionamento delle istanze di condono a nome di MOSCA Rosaria, ma anche il fatto che il superamento del limite di cubatura risultava desumibile dalla stessa documentazione posta a fondamento dell'istanza di sospensione e revoca dell'ordine di demolizione. In particolare, si è osservato che - diversamente da quanto sostenuto nelle note difensive depositate per l'udienza camerale - il limite dei 750 metri cubi risultava superato, dal momento che i valori della cubatura dei manufatti, calcolati dal consulente di parte e trasfusi nell'elaborato tecnico allegato alle predette note, ammontavano a mc 396,52 e mc 355,59 per un totale di mc 752,11: laddove invece, nelle note difensive, era stato erroneamente preso in considerazione, in luogo dei mc 355,59 un valore di cubatura inferiore, pari a mc 333,00 (cfr. pag. 2 del predetto parere, nonché le note difensive di udienza e l'elaborato tecnico ad esse allegato). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pag
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