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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 32096/2026

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imento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/01/2026 del TRIBUNALE di Pratovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ALDO ESPOSITOche ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente allaomessa confisca, che chiede venga disposta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reatodi cui all’art. 697 cod. pen. estinto per intervenuta oblazione.2.

Avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte diappello di Firenze propone ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivodi impugnazione, la violazione dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 pernon avere il Tribunale disposto la confisca delle armi, prevista come obbligatoriadalla disposizione sopra indicata.

Il ricorrente precisa di essere legittimato aproporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 569 e 608, comma 4, cod.proc. pen. trattandosi di impugnazione consentita anche in caso di sentenza dideclaratoria dell’estinzione del reato per oblazione.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha conclusochiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla omessaconfisca che chiede venga disposta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Nella sentenza Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458 -01, questa Corte ha affermato che «[l]a previsione di legge di cui all'art. 6 l.n. 152 del 1975 contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoversodell'art. 240 del codice penale e rende obbligatoria la disposizione di confiscain relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto adoffendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

Da ciò deriva la obbligatorietàdella confisca anche nelle ipotesi di intervenuta estinzione del reato, restandoesclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito e in quello di appartenenzadell'arma a persona estranea al reato (tra molte, Sez. 1, n. 1806 del4.12.2012, dep. 2013, Rv. 254213).

Tale assetto non contrasta, per piùragioni, con i contenuti della decisione emessa dalla CEDU nel caso Varvaracontro Italia (sentenza del 29 ottobre 2013) citata dal ricorrente.

In primoluogo, va considerata la natura giuridica del procedimento di oblazione.

Ladomanda di ammissione all'oblazione, pur non potendo essere ritenuta comeammissione di colpevolezza è - in ogni caso - un atto idoneo a dar luogo allaapertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere - inipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della suacommissione da parte dell'imputato - sentenza di proscioglimento ai sensidell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (si veda Corte Cost. n. 14 del 2015 incaso di opposizione a decreto penale di condanna).

Non può pertantoaffermarsi che, in rapporto alla verifica giurisdizionale, manchi del tutto unaccertamento di legalità, tale da giustificare le conseguenze sfavorevoli.

Insecondo luogo, nel caso specifico della confisca di armi o oggetti atti adoffendere - previsto dall'art. 6 della legge n. 152 del 1975 - la finalità dellaconfisca obbligatoria è essenzialmente preventiva (misura di sicurezza) e nonstrettamente sanzionatoria, posto che la circolazione di tali oggetti, nonassistita da apposita autorizzazione, è in sé vietata, per le caratteristicheintrinseche di pericolosità della cosa.

Non può pertanto ritenersi il caso inquestione analogo a quello della confisca urbanistica - trattato nella decisioneCedu - per la profonda diversità di disciplina (e di oggetto) intercorrente tra lediverse ipotesi e per l'esistenza - nel caso della oblazione - di una verificagiurisdizionale in punto di ricorrenza degli specifici presupposti di legge».Più in generale deve rilevarsi che i principi indicati costituisconoespressione di un orientamento ermeneutico incontroverso enunciato anchecon riferimento al proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen.Nella sentenza Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, P.m. in proc. loukili,Rv. 272085 – 01, questa Corte ha, infatti, ribadito che «la misura di sicurezzadella confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoriaanche in caso di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., dovendosi ritenere esclusa nelle sole ipotesi di assoluzione nel meritoper l'insussistenza del fatto illecito oggetto di contestazione.

Ne consegue chenella sola ipotesi di ritenuta insussistenza del fatto cade automaticamente ilpresupposto materiale cui è subordinata l'applicazione dell'art. 6 della legge22 maggio 1975, n. 152, che rende obbligatoria la confisca, costituito dallaavvenuta commissione di un reato concernente le armi».Il Tribunale di Prato è, dunque, incorso nel vizio di violazione di leggededotto dal ricorrente per non avere disposto la confisca delle armi di cuiall’imputazione.3.

Alla luce di questi principi la sentenza deve essere annullata senza rinviorelativamente all’omessa confisca delle armi, confisca che questa Cortedispone.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla omessa confiscadelle armi, confisca che dispone.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/01/2026 del TRIBUNALE di Pratovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ALDO ESPOSITOche ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente allaomessa confisca, che chiede venga disposta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reatodi cui all’art. 697 cod. pen. estinto per intervenuta oblazione.2. Avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte diappello di Firenze propone ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivodi impugnazione, la violazione dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 pernon avere il Tribunale disposto la confisca delle armi, prevista come obbligatoriadalla disposizione sopra indicata. Il ricorrente precisa di essere legittimato aproporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 569 e 608, comma 4, cod.proc. pen. trattandosi di impugnazione consentita anche in caso di sentenza dideclaratoria dell’estinzione del reato per oblazione.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha conclusochiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla omessaconfisca che chiede venga disposta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.Nella sentenza Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458 -01, questa Corte ha affermato che «[l]a previsione di legge di cui all'art. 6 l.n. 152 del 1975 contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoversodell'art. 240 del codice penale e rende obbligatoria la disposizione di confiscain relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto adoffendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. Da ciò deriva la obbligatorietàdella confisca anche nelle ipotesi di intervenuta estinzione del reato, restandoesclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito e in quello di appartenenzadell'arma a persona estranea al reato (tra molte, Sez. 1, n. 1806 del4.12.2012, dep. 2013, Rv. 254213). Tale assetto non contrasta, per piùragioni, con i contenuti della decisione emessa dalla CEDU nel caso Varvaracontro Italia (sentenza del 29 ottobre 2013) citata dal ricorrente. In primoluogo, va considerata la natura giuridica del procedimento di oblazione. Ladomanda di ammissione all'oblazione, pur non potendo essere ritenuta comeammissione di colpevolezza è - in ogni caso - un atto idoneo a dar luogo allaapertura di un sub-procedimento nel cui ambito il giudice può emettere - inipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della suacommissione da parte dell'imputato - sentenza di proscioglimento ai sensidell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (si veda Corte Cost. n. 14 del 2015 incaso di opposizione a decreto penale di condanna). Non può pertantoaffermarsi che, in rapporto alla verifica giurisdizionale, manchi del tutto unaccertamento di legalità, tale da giustificare le conseguenze sfavorevoli. Insecondo luogo, nel caso specifico della confisca di armi o oggetti atti adoffendere - previsto dall'art. 6 della legge n. 152 del 1975 - la finalità dellaconfisca obbligatoria è essenzialmente preventiva (misura di sicurezza) e nonstrettamente sanzionatoria, posto che la circolazione di tali oggetti, nonassistita da apposita autorizzazione, è in sé vietata, per le caratteristicheintrinseche di pericolosità della cosa. Non può pertanto ritenersi il caso inquestione analogo a quello della confisca urbanistica - trattato nella decisioneCedu - per la profonda diversità di disciplina (e di oggetto) intercorrente tra lediverse ipotesi e per l'esistenza - nel caso della oblazione - di una verificagiurisdizionale in punto di ricorrenza degli specifici presupposti di legge».Più in generale deve rilevarsi che i principi indicati costituisconoespressione di un orientamento ermeneutico incontroverso enunciato anchecon riferimento al proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen.Nella sentenza Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, P.m. in proc. loukili,Rv. 272085 – 01, questa Corte ha, infatti, ribadito che «la misura di sicurezzadella confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoriaanche in caso di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., dovendosi ritenere esclusa nelle sole ipotesi di assoluzione nel meritoper l'insussistenza del fatto illecito oggetto di contestazione. Ne consegue chenella sola ipotesi di ritenuta insussistenza del fatto cade automaticamente ilpresupposto materiale cui è subordinata l'applicazione dell'art. 6 della legge22 maggio 1975, n. 152, che rende obbligatoria la confisca, costituito dallaavvenuta commissione di un reato concernente le armi».Il Tribunale di Prato è, dunque, incorso nel vizio di violazione di leggededotto dal ricorrente per non avere disposto la confisca delle armi di cuiall’imputazione.3. Alla luce di questi principi la sentenza deve essere annullata senza rinviorelativamente all’omessa confisca delle armi, confisca che questa Cortedispone. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla omessa confiscadelle armi, confisca che dispone.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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