Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 1953

Cassazione n. 28213/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1953 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11445/2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia la mancata dichiarazione di non doversi procedere per il reato di furto in ragione dell'assenza di valida condizione di procedibilità, lamentando il ricorrente che la querela proposta dalla persona offesa sia inesistente a causa della mancanza di autenticazione, è manifestamente infondato, atteso che l'identità del querelante è certa (lo stesso ha allegato i certificati che lo riguardano) e, in ogni caso, vi è stata costituzione di parte civile.

D'altronde, «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (Sez.

U, Sentenza n. 26268 del 28/03/2013 Cc. (dep. 17/06/2013) Rv. 255584 - 01); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla valutazione del quadro probatorio, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, per come formulato, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (invece scrutinate con ragionevoli argomenti, affatto viziato dalle illogicità denunciate), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che non hanno pregio neppure le deduzioni della difesa ricorrente nella memoria con la quale si insiste sui vizi dell'atto querelatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1953 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11445/2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia la mancata dichiarazione di non doversi procedere per il reato di furto in ragione dell'assenza di valida condizione di procedibilità, lamentando il ricorrente che la querela proposta dalla persona offesa sia inesistente a causa della mancanza di autenticazione, è manifestamente infondato, atteso che l'identità del querelante è certa (lo stesso ha allegato i certificati che lo riguardano) e, in ogni caso, vi è stata costituzione di parte civile. D'altronde, «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (Sez. U, Sentenza n. 26268 del 28/03/2013 Cc. (dep. 17/06/2013) Rv. 255584 - 01); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla valutazione del quadro probatorio, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, per come formulato, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (invece scrutinate con ragionevoli argomenti, affatto viziato dalle illogicità denunciate), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che non hanno pregio neppure le deduzioni della difesa ricorrente nella memoria con la quale si insiste sui vizi dell'atto querelatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024
Sentenza Cassazione n. 28213/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris