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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 1982

Cassazione n. 00467/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1982 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Rilevato che la ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Considerato che la sentenza è sostenuta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito posto in rilievo la negativa personalità dell'imputata risultante dai numerosi precedenti penali da cui risulta gravata; considerato che il ricorso è del tutto mancante di argomentazioni a sostegno; Rilevato che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1982 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che la ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Considerato che la sentenza è sostenuta da conferente apparato argomentativo sul punto, avendo la Corte di merito posto in rilievo la negativa personalità dell'imputata risultante dai numerosi precedenti penali da cui risulta gravata; considerato che il ricorso è del tutto mancante di argomentazioni a sostegno; Rilevato che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00467/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris