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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 19470/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 09/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal GIP del TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 12/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, separatamente contestato ai due ricorrenti (vendita, da parte del Maloku, di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, acquisto da parte dallo Shehi).

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di tentativo di acquisto (primo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante della minima partecipazione al fato di cui all'art. 114 c.p. (secondo motivo); [OSCURATO:PERSONA] deduce: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante della minima partecipazione al fato di cui all'art. 114 c.p. (primo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; I ricorsi sono inammissibili per le ragioni già comunicate ai ricorrenti ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p..

Osserva il Collegio: - risulta incontestato, e di certo è conclusione coerente con le prove indicate dalla Corte di appello delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, che lo Shehi fu colto dalla PG subito dopo aver corrisposto al Maloku il corrispettivo dell'acquisto della sostanza che, peraltro, gli era stata materialmente consegnata da quest'ultimo e che era rimasta nella disponibilità esclusiva dell'acquirente (in particolare nel vano garage in suo possesso); - la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti, infatti, non è esclusa dal fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, nemmeno nell'ambito di una "consegna controllata" (Sez. 6, n. 35511 del 21/05/2013, Rv. 256443 - 01; Sez. 4, n. 10302 del 09/01/2009, Rv. 242972 - 01); - l'essenzialità delle condotte integranti, nel caso di specie, la fattispecie incriminatrice esclude la minima importanza nell'esecuzione del reato contestato agli imputati e ciò senza considerare che la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. presuppone il concorso nel reato che nel caso di specie non è stato contestato ed è escluso in considerazione dell'autonomia delle singole condotte di vendita e di acquisto; - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); - nel caso di specie la pena irrogata è inferiore al medio edittale.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E O DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 09/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, dal GIP del TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 12/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, separatamente contestato ai due ricorrenti (vendita, da parte del Maloku, di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, acquisto da parte dallo Shehi). Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] deduce: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di tentativo di acquisto (primo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante della minima partecipazione al fato di cui all'art. 114 c.p. (secondo motivo); [OSCURATO:PERSONA] deduce: - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante della minima partecipazione al fato di cui all'art. 114 c.p. (primo motivo); - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; I ricorsi sono inammissibili per le ragioni già comunicate ai ricorrenti ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p.. Osserva il Collegio: - risulta incontestato, e di certo è conclusione coerente con le prove indicate dalla Corte di appello delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, che lo Shehi fu colto dalla PG subito dopo aver corrisposto al Maloku il corrispettivo dell'acquisto della sostanza che, peraltro, gli era stata materialmente consegnata da quest'ultimo e che era rimasta nella disponibilità esclusiva dell'acquirente (in particolare nel vano garage in suo possesso); - la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti, infatti, non è esclusa dal fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, nemmeno nell'ambito di una "consegna controllata" (Sez. 6, n. 35511 del 21/05/2013, Rv. 256443 - 01; Sez. 4, n. 10302 del 09/01/2009, Rv. 242972 - 01); - l'essenzialità delle condotte integranti, nel caso di specie, la fattispecie incriminatrice esclude la minima importanza nell'esecuzione del reato contestato agli imputati e ciò senza considerare che la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. presuppone il concorso nel reato che nel caso di specie non è stato contestato ed è escluso in considerazione dell'autonomia delle singole condotte di vendita e di acquisto; - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); - nel caso di specie la pena irrogata è inferiore al medio edittale. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E O DEPOSIT