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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38812/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,----7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non è consentito perché, in parte, riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica e, nel resto, costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di concessione delle misure alternative, ha ritenuto ostativi la residua pericolosità sociale e l'assenza di prospettive rieducative, desunte, oltre che dalla gravità dei reati per quali è stata emessa la condanna in esecuzione, dai carichi pendenti per reati commessi dal condannato in epoca non risalente, dalla condotta carceraria non regolare, dalla mancata fruizione di permessi premio nonché dall'assenza di opportunità lavorative e dalla indisponibilità di un domicilio idoneo per tutto il tempo necessario all'esecuzione della misura.

Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l'adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte del condannato e conseguire la risocializzazione.

Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza ed a prescindere dai riferimenti giurisprudenziali, a sollecitare, per di più in modo non autosufficiente, un nuovo apprezzamento di merito fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico. 2.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 8 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,----7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non è consentito perché, in parte, riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica e, nel resto, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di concessione delle misure alternative, ha ritenuto ostativi la residua pericolosità sociale e l'assenza di prospettive rieducative, desunte, oltre che dalla gravità dei reati per quali è stata emessa la condanna in esecuzione, dai carichi pendenti per reati commessi dal condannato in epoca non risalente, dalla condotta carceraria non regolare, dalla mancata fruizione di permessi premio nonché dall'assenza di opportunità lavorative e dalla indisponibilità di un domicilio idoneo per tutto il tempo necessario all'esecuzione della misura. Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile anche sul piano giuridico posto che il giudice è tenuto a verificare l'adeguatezza della misura alternativa richiesta a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte del condannato e conseguire la risocializzazione. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza ed a prescindere dai riferimenti giurisprudenziali, a sollecitare, per di più in modo non autosufficiente, un nuovo apprezzamento di merito fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giugno
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