CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 32850/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15599/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardian. 7324/2014 depositata i l 31/12/2014 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uditi per le parti l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] la parte contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Monza e Brianza dell’Agenzia delle entrate notificava alla società “ [OSCURATO:PERSONA]: Technology, Value, [OSCURATO:SOCIETA].” l'avviso di accertamento n. T9503B2033787/2012, con il quale, relativamente all'annualità 2007, recuperava a tassazione elementi positivi di reddito non dichiarati per il valore di euro 695.000,00 e costi non deducibili per il valore di e uro 181.385,00. 1.1. In particolare, il primo recupero atteneva a maggiori ricavi percepiti e non dichiarati e trovava fondamento nell'analisi del rapporto contrattuale intercorso tra l'odierna ricorrente ed Arak, società di diritto iraniano con la quale la società aveva concluso - nel corso dell'anno di imposta 2007 - un accordo per la fornitura di servizi di ingegneria. Contestava l’Agenzia che il rapporto negoziale, nei fatti intervenuto esclusivamente tra i due soggetti poc'anzi citati, si fosse nella forma estrinsecato mediante l'interposizione di altre due società di nazionalità anglosassone fiduciarie del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] SRL (Euroglobal e Ivory, quest’ultima controllata dalla prima), il cui intervento non aveva avuto alcuna rilevanza sostanziale, essendo stato compiutamenteprogettato solo per motivi fiscali. 1.2. Con il secondo rilievo l'Ufficio procedeva al disconoscimento di costi, inparticolare di quella parte di essi che risultava essere stata contabilizzata con violazione dell'art. 110, commi 10 e 11, Tuir, poiché afferenti ad operazioniposte in essere con società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, senza chefosse stata dimostrata né la natura commerciale delle citate imprese, né l'effettiva sussistenza di un interesse economico. 1.3. L'Ufficio notificava altresì l'atto di contestazione n. T95COB201388/2012, con cui veniva irrogata la sanzione di e uro 35.100,95 per omessa o incompletaindicazione in dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'art. 110 TUIR, in relazione al predetto avviso di accertamento n. T9503B2033787/2012,emesso per indebita deduzione di costi. 2. Con autonomi ricorsi la [OSCURATO:PERSONA] SRL impugnava i suddetti atti impositivi, contestandone la legittimità in quanto: i) l'Amministrazione finanziaria avrebbe agito nonostante l'intervenuta decadenza dal proprio potere di indagine , per avere notificatol'atto impositivo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 43 DPR n. 600/73 e senza che fosse applicabile il raddoppio dei termini previsto dal terzo comma del citato articolo; ii) l’Agenzia delle entrate avrebbe omesso la allegazione del PVC della Guardia di finanza di Seregno, in violazione dell’art. 42 del DPR n. 600/1973, att o necessario per la comprensione della pretesa tributaria; ii i ) l'atto impositivo non sarebbe supportato da idonea indagine probatoria conriferimento al recupero a tassazione dei costi ed alla contabilizzazione diminori ricavi. 3. La CTP di Milano, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 305/18/2013 annullava gli atti impugnati, ritenendo che la società contribuente avesse forni to prova della rispondenza delle operazioni poste in essere ad un effettivo interesse economico. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia accoglieva l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] , riformando integralmente la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] regionale procedeva poi, con ordinanza collegiale del 10/04/2015 alla correzione della sentenza suddetta, in quanto viziata da errore materiale, depositata con unfrontespizio errato e recante dati non riferibili al giudizio di appello tra la società [OSCURATO:PERSONA] SRL e l'[OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la predetta sentenza ricorreva la società contribuente con quattordici motivi (numerati dallo “0” al “12”) e resisteva, con controricorso,l’Amministrazione. 5. La causa veniva chiamata alla adunanza camerale del 23/02/2023. 6. In prossimità dell’adunanza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] depositava requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. 7. Quindi, la ricorrente depositava prima una memoria difensiva ex art. 380-bis.1 c.p.с., quindi una istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alladefinizione agevolata della controversia di cui al comma 186 del citato articolo. 8. Con ordinanza interlocutoria del 03/03/2023 , questa Corte sospendeva il giudizio fino al 10/07/2023, rinviando a nuovo ruolo. 9. In data 27/06/2024 l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di fissazione dell’udienza, dando atto che «la [OSCURATO:PERSONA] di Monza e Brianza ha comunicato che la causa non risulta interessata da domande di definizione della controversia ex art. 1 della L.197/2022». 10. In data 21/10/2025 la ricorrente ha quindi depositato documentazione che assume inerente alla “ rottamazione ter” e “quater” dei carichi portati da lle pretese tributarie in contesa, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. 11. In data 22/10/2025 la Procura generale ha depositato nuova requisitoria, nella quale ha dato atto: i)che la società contribuente, dopo aver chiesto ed ottenuto la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023 per accedere alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, art. 1,comma 197, ha omesso di depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata; che, in data 21 ottobre 2025 la ricorrente ha, invero, depositato documenti relativi ad una definizione agevolata, ma essi si riferiscono ad un avviso di accertamento avente un numero d ifferente (66815012386006006000) da quello attualmente in contestazione (che è l'avviso n. T9503B2033787/2012); che l'Agenzia delle entrate, con comunicazione del 27 giugno 2024, ha domandato la fissazione dell'udienza per la decisione della causa, rappresentando che la causa in oggettonon risulta interessata da domande di definizione. Quindi, ha richiamato la richiesta già formulata di rigetto del ricorso. 12. La causa, infine, è stata chiamata alla odierna udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che, con la memoria illustrativa delle produzioni del 21 ottobre 2025, la ricorrente ha esposto quanto segue: i) l a società, nelle more del giudizio di legittimità, presentava istanza di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati alla Riscossione (c.d. r ottamazione ter), prot. 2018 - ADERISC-6057462 contenente l’avviso n. 66815012386006006000 di cui al ruolo derivante dall’avviso di accertamento n. T9503B203378/2012 oggetto del presente giudizio, nonché avviso n. 06820150063579307 di cui al ruolo derivante dall’atto di contestazione n. T95COB201388/2012 ; ii) l a società compensava l’importo dovuto per € 413.843,21, mentre non versava l’importo di ulteriore € 12.000,00 a titolo di interessi di dilazione; iii) pertanto, la società presentava nuova istanza di definizione agevolata dei carichi affidati alla Riscossion e (c.d. Rottamazione quater), prot. n. W-2023041805540460 contenente il debito residuo dell’avviso n. 66815012386006006000 che, come da comunicazione delle somme dovute, veniva quantificato in € 5.970,00; iv) per un mero errore, la società non versava nei tempi il suddetto importo e pertanto, a seguito della riapertura dei termini per la rottamazione quater, in data 31/03/2025 formulava istanza di riammissione alla definizione agevolata, prot. n. W- 2025033109048593; v) a seguito della riammissione avvenuta con prot. n. 0689020250003341190, versava il residuo importo di € 5.970,75 come da quietanza allegata. 2. Quanto affermato trova conferma negli atti depositati, dai quali si desume che, se è effettivamente vero che la società non ha perfezionato la definizione agevolata del 2022 in relazione agli atti impositivi oggetto del presente giudizio (e di qui la comunicazione negativa dell’Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] di Monza e Brianza), la stessa ha poi provveduto alla “ rottamazione ” delle cartelle emesse dall’Agente della riscossione in forza di tali atti, con le modalità esposte nella memoriadifensiva del 21/10/2025. 3. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018 (c.d. rottamazione ter) «I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento» e che l’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater) prevede che «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento». 4. Pur risultando comunque documentato il pagamento integrale delle somme dovute per la definizione agevolata, è opportuno anche rammentare che l 'articolo unico della l. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha introdotto, dopo l'art. 12 di tale decreto, l'art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale: «1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.» 5. In conclusione, si rileva che l a contribuente ha dunque adempiuto alle prescrizioni imposte per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione e d eve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. 6. Sussistono i presupposti per porre le spese di lite a carico di chi le ha anticipate, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass.n. 14782