Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32974/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) DESIDERI Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) TOMASSINI Eraldo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) VOLTAN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/07/2022 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore del VOLTAN, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - per quanto qui rileva - ha applicato nei confronti (tra gli altri) di DESIDERI Luca, TOMASSINI Eraldo e VOLTAN [OSCURATO:PERSONA] la pena da costoro concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta, loro rispettivamente ascritti come meglio specificato in rubrica.

Il G.i.p. ha inoltre disposto, nei confronti dei predetti imputati, la confisca dei beni nella loro disponibilità per gli importi corrispondenti all'ammontate dell'imposta evasa per effetto dell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, come rispettivamente specificato in dispositivo.

2. Ricorre per cassazione il DESIDERI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla confisca del profitto del reato di cui al capo BB1).

Si deduce che, dalla stessa imputazione, emergeva che il ricorrente aveva rivestito la qualifica di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la dichiarazione ritenuta fraudolenta era stata presentata in data 28/02/2016.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata considerazione del fatto che il ricorrente era una mera "testa di legno", e all'applicazione della confisca per equivalente senza alcun previo tentativo di reperire il profitto presso le casse della società.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla omessa valutazione dello stato patrimoniale della società funzionale all'apprensione del profitto presso la persona giuridica.

3. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancanza di prove di un'effettiva ingerenza del ricorrente nella gestione societaria, e della sua consapevolezza in ordine all'ammontare dell'imposta evasa.

4. Ricorre per cassazione il VOLTAN, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Richiamando precedenti giurisprudenziali in ordine alla sindacabilità della motivazione della sentenza di patteggiamento, qualora (come nella specie) venga disposta una confisca "extra patto", la difesa censura l'applicazione della confisca per equivalente nei confronti del VOLTAN - per l'intero - senza alcun previo tentativo di procedere alla confisca del profitto presso le tre società coinvolte nei reati a lui ascritti, né alcun cenno in ordine all'impossibilità di procedere a confisca diretta (non ricorrendo, tra l'altro, i profili di urgenza correlati alla diversa ipotesi del sequestro finalizzato alla confisca, qui mai intervenuto).

Sotto altro profilo, la difesa evidenzia che nessun elemento, in atti, consentiva di qualificare le società coinvolte come mero "schermo" per l'attività del VOLTAN, trattandosi al contrario di società pienamente operanti.

Inoltre, si evidenzia che la confisca per equivalente non avrebbe comunque potuto essere disposta per la dichiarazione fraudolenta di cui al capo X), relativo all'annualità 2010, trattandosi di reato ormai prescritto.

Si osserva ancora che la decisione avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata anche quanto alla 2 individuazione dell'imposta evasa, non essendo sufficiente il riferimento all'IVA esposta nelle fatture in contestazione.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, osservando che il G.i.p. aveva disposto anche la confisca diretta, e che l'onere motivazionale doveva ritenersi attenuato.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del VOLTAN replica al Procuratore Generale, ribadendo le proprie doglianze alla luce della giurisprudenza di legittimità che, anche per le sentenze di patteggiamento, impone una previa verifica dell'impossibilità di procedere alla confisca dei beni dell'ente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del VOLTAN è fondato.

1.1. E' anzitutto opportuno evidenziare l'ammissibilità del ricorso, nonostante gli stringenti limiti delineati dall'art. 448 cod. proc. pen., in quanto i vizi motivazionali denunciati attengono alla confisca per equivalente disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], estranea all'accordo raggiunto dal VOLTAN con il Pubblico Ministero.

Viene in rilievo, al riguardo, l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 -

01. In senso conforme, cfr. ad es.

Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358 - 01).

1.2. Tanto premesso in ordine all'ammissibilità del ricorso, deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è invero costante nell'affermare che «in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato - corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco - sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica» (Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017, Lanza, Rv. 272111 - 01; in senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238 - 01; Sez. 3, n. 28225 del 09/02/2016, Passamonti).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve essere condivisa la censura difensiva in ordine all'assoluta assenza, nella motivazione della sentenza che dispone la confisca per equivalente nei confronti del VOLTAN, di elementi dimostrativi della impossibilità o anche solo della difficoltà 3 di aggredire il patrimonio delle società che hanno tratto vantaggio dalla commissione dei reati ascritti all'odierno ricorrente.

Né, d'altra parte, può dubitarsi del fatto che il passaggio motivazionale che qui rileva (pagg. 8-9 della sentenza impugnata) sia esclusivamente dedicato all'istituto della confisca per equivalente, di cui vengono richiamate le disposizioni che rendono applicabile l'istituto medesimo ai reati tributari.

Sotto altro profilo, deve osservarsi che coglie nel segno anche l'ulteriore rilievo difensivo in ordine alla mancata indicazione, nella sentenza impugnata, di elementi idonei a far considerare le società in questione quale mero schermo di attività illecita riconducibile al ricorrente (cfr. sul punto Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Bennati, Rv. 275687 - 01, secondo cui «in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente»).

La lacuna motivazionale qui evidenziata rende ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze, ed impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

2. Passando ad esaminare la posizione del DESIDERI, va anzitutto evidenziata l'inammissibilità delle censure concernenti l'estraneità ai fatti per il capo BB1) e al ruolo di "testa di legno" a lui attribuito.

Trattasi infatti di rilievi attinenti alla affermazione della penale responsabilità, che non possono essere presi in considerazione alla luce dell'intervenuto accordo tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., e ai limiti imposti al ricorso per cassazione del comma 2-bis dell'art. 448 dello stesso codice.

Solo per completezza, si evidenzia che comunque il DESIDERI era stato chiamato a rispondere del capo BB1) anche in qualità di firmatario della dichiarazione.

Sono invece fondate - per le medesime ragioni già esposte trattando il ricorso del VOLTAN - le censure concernenti la mancata indicazione di elementi dimostrativi della previa escussione del patrimonio della società o comunque della impossibilità di aggredirlo in via preventiva.

Anche nei confronti del DESIDERI, pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

3. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il ricorrente svolge rilievi in ordine alla mancanza di prove in ordine alla sua responsabilità a titolo di amministratore di fatto e alla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta evasa, che appaiono preclusi ai sensi del già citato comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., mentre la residua censura fa riferimento ad un reato che non risulta contestato al ricorrente.

Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di quest'ultimo, che deve essere altresì condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti di* DESIDERI Luca e VOLTAN [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del DESIDERI.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Eraldo che condanna al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) DESIDERI Luca, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) TOMASSINI Eraldo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) VOLTAN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/07/2022 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore del VOLTAN, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - per quanto qui rileva - ha applicato nei confronti (tra gli altri) di DESIDERI Luca, TOMASSINI Eraldo e VOLTAN [OSCURATO:PERSONA] la pena da costoro concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta, loro rispettivamente ascritti come meglio specificato in rubrica. Il G.i.p. ha inoltre disposto, nei confronti dei predetti imputati, la confisca dei beni nella loro disponibilità per gli importi corrispondenti all'ammontate dell'imposta evasa per effetto dell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, come rispettivamente specificato in dispositivo. 2. Ricorre per cassazione il DESIDERI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla confisca del profitto del reato di cui al capo BB1). Si deduce che, dalla stessa imputazione, emergeva che il ricorrente aveva rivestito la qualifica di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la dichiarazione ritenuta fraudolenta era stata presentata in data 28/02/2016. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata considerazione del fatto che il ricorrente era una mera "testa di legno", e all'applicazione della confisca per equivalente senza alcun previo tentativo di reperire il profitto presso le casse della società. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla omessa valutazione dello stato patrimoniale della società funzionale all'apprensione del profitto presso la persona giuridica. 3. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancanza di prove di un'effettiva ingerenza del ricorrente nella gestione societaria, e della sua consapevolezza in ordine all'ammontare dell'imposta evasa. 4. Ricorre per cassazione il VOLTAN, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Richiamando precedenti giurisprudenziali in ordine alla sindacabilità della motivazione della sentenza di patteggiamento, qualora (come nella specie) venga disposta una confisca "extra patto", la difesa censura l'applicazione della confisca per equivalente nei confronti del VOLTAN - per l'intero - senza alcun previo tentativo di procedere alla confisca del profitto presso le tre società coinvolte nei reati a lui ascritti, né alcun cenno in ordine all'impossibilità di procedere a confisca diretta (non ricorrendo, tra l'altro, i profili di urgenza correlati alla diversa ipotesi del sequestro finalizzato alla confisca, qui mai intervenuto). Sotto altro profilo, la difesa evidenzia che nessun elemento, in atti, consentiva di qualificare le società coinvolte come mero "schermo" per l'attività del VOLTAN, trattandosi al contrario di società pienamente operanti. Inoltre, si evidenzia che la confisca per equivalente non avrebbe comunque potuto essere disposta per la dichiarazione fraudolenta di cui al capo X), relativo all'annualità 2010, trattandosi di reato ormai prescritto. Si osserva ancora che la decisione avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata anche quanto alla 2 individuazione dell'imposta evasa, non essendo sufficiente il riferimento all'IVA esposta nelle fatture in contestazione. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, osservando che il G.i.p. aveva disposto anche la confisca diretta, e che l'onere motivazionale doveva ritenersi attenuato. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del VOLTAN replica al Procuratore Generale, ribadendo le proprie doglianze alla luce della giurisprudenza di legittimità che, anche per le sentenze di patteggiamento, impone una previa verifica dell'impossibilità di procedere alla confisca dei beni dell'ente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del VOLTAN è fondato. 1.1. E' anzitutto opportuno evidenziare l'ammissibilità del ricorso, nonostante gli stringenti limiti delineati dall'art. 448 cod. proc. pen., in quanto i vizi motivazionali denunciati attengono alla confisca per equivalente disposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], estranea all'accordo raggiunto dal VOLTAN con il Pubblico Ministero. Viene in rilievo, al riguardo, l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358 - 01). 1.2. Tanto premesso in ordine all'ammissibilità del ricorso, deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è invero costante nell'affermare che «in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato - corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco - sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica» (Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017, Lanza, Rv. 272111 - 01; in senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238 - 01; Sez. 3, n. 28225 del 09/02/2016, Passamonti). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve essere condivisa la censura difensiva in ordine all'assoluta assenza, nella motivazione della sentenza che dispone la confisca per equivalente nei confronti del VOLTAN, di elementi dimostrativi della impossibilità o anche solo della difficoltà 3 di aggredire il patrimonio delle società che hanno tratto vantaggio dalla commissione dei reati ascritti all'odierno ricorrente. Né, d'altra parte, può dubitarsi del fatto che il passaggio motivazionale che qui rileva (pagg. 8-9 della sentenza impugnata) sia esclusivamente dedicato all'istituto della confisca per equivalente, di cui vengono richiamate le disposizioni che rendono applicabile l'istituto medesimo ai reati tributari. Sotto altro profilo, deve osservarsi che coglie nel segno anche l'ulteriore rilievo difensivo in ordine alla mancata indicazione, nella sentenza impugnata, di elementi idonei a far considerare le società in questione quale mero schermo di attività illecita riconducibile al ricorrente (cfr. sul punto Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Bennati, Rv. 275687 - 01, secondo cui «in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente»). La lacuna motivazionale qui evidenziata rende ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze, ed impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. 2. Passando ad esaminare la posizione del DESIDERI, va anzitutto evidenziata l'inammissibilità delle censure concernenti l'estraneità ai fatti per il capo BB1) e al ruolo di "testa di legno" a lui attribuito. Trattasi infatti di rilievi attinenti alla affermazione della penale responsabilità, che non possono essere presi in considerazione alla luce dell'intervenuto accordo tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., e ai limiti imposti al ricorso per cassazione del comma 2-bis dell'art. 448 dello stesso codice. Solo per completezza, si evidenzia che comunque il DESIDERI era stato chiamato a rispondere del capo BB1) anche in qualità di firmatario della dichiarazione. Sono invece fondate - per le medesime ragioni già esposte trattando il ricorso del VOLTAN - le censure concernenti la mancata indicazione di elementi dimostrativi della previa escussione del patrimonio della società o comunque della impossibilità di aggredirlo in via preventiva. Anche nei confronti del DESIDERI, pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. 3. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorrente svolge rilievi in ordine alla mancanza di prove in ordine alla sua responsabilità a titolo di amministratore di fatto e alla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta evasa, che appaiono preclusi ai sensi del già citato comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., mentre la residua censura fa riferimento ad un reato che non risulta contestato al ricorrente. Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di quest'ultimo, che deve essere altresì condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti di* DESIDERI Luca e VOLTAN [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del DESIDERI. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Eraldo che condanna al pagamento delle spese processuali e della so
Sentenza Cassazione n. 32974/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris