CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 settembre 1985
Cassazione n. 12002/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/09/1985avverso l'ordinanza del 23/10/2025 della Corte d'appello di Ancona.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona hadichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corted'appello di Bologna il 03/06/2022, la quale aveva confermato la decisione emessail 15/12/2021 dal GUP presso il Tribunale di Modena che aveva dichiarato ErjonKacani responsabile del reato previsto dagli artt. 110 cod.pen. e 73, commi 1-bise 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; pronuncia divenuta irrevocabileall’esito della sentenza n.39188 del 2023 della Terza Sezione di questa Corte.La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.633 cod.proc.pen.,ha premesso il riassunto della vicenda processuale, esponendo che il ricorrenteera stato ritenuto responsabile della detenzione di g 5.699,557 di cocaina e di g33,945 di hashish, rinvenuti a seguito di perquisizione domiciliare eseguita pressol’abitazione sita in Vignola, mentre in altro stabile nella disponibilità dell’imputato(sito in Spilimbergo) era stata sequestrata la somma in denaro contante di €160.892,40 oltre a quaderni recanti nominativi e cifre.Ha esposto che la difesa del ricorrente aveva chiesto la revisione delprocesso fondando l’istanza sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; la quale, insede di indagini difensive, aveva riferito che – nel periodo precedente al suoarresto – l’imputato viveva con lei stessa e con la sua famiglia, attribuendo alledichiarazioni medesime una valenza decisiva al fine di dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] nonvivesse stabilmente nell’appartamento sito in Spilimbergo, ma che vi si fossetrasferito solo pochi giorni prima di essere arrestato.La Corte ha ritenuto che tale assunzione testimoniale non potesse ritenersiprova sopravvenuta né prova scoperta successivamente; trattandosi di elementogià sottoposto nel corso del giudizio alla Corte di appello, la quale aveva rigettatola conseguente istanza di rinnovazione istruttoria, in quanto la prova non potevaritenersi sopravvenuta e né si presentava come necessaria ai fini della decisione;ha quindi argomentato che, tramite la richiesta di revisione, la difesa aveva intesointrodurre una prova già oggetto di vaglio nel giudizio di merito e, quindi, nonvalutabile ai sensi dell’art.630, lett.c), cod.proc.pen..Ha comunque ritenuto che, già sulla base di una delibazione sommaria delledichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], si evinceva l’assoluta non decisività dellemedesime, atteso che il dato dell’eventuale dimora del ricorrente presso un’altraabitazione non escludeva quello in base al quale lo stesso si trovasse comunqueanche nella disponibilità dell’abitazione di Spilimbergo, ove erano stati rinvenuti ildenaro e la contabilità.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, conil quale ha dedotto la violazione degli artt. 630 e 634 cod.proc.pen. e – ai sensidell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza e illogicità dellamotivazione.Ha dedotto che i verbali di indagini difensive recanti le dichiarazioni dellaCasolari costituivano prova nuova e non valutata rispetto alla sentenza dicondanna; sul punto, censurava il complessivo ragionamento seguito dalla Corteterritoriale, avendo la stessa ritenuto che l’istanza di revisione si fondasse su unarichiesta istruttoria anziché sui verbali medesimi; argomentando che ledichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] dovessero farsi rientrare nel concetto di prova nuova,in quanto effettivamente mai confluite nel patrimonio conoscitivo dei giudici dimerito.Ha altresì argomentato che la Corte aveva errato nell’interpretare lanozione di manifesta infondatezza; ha esposto che il giudicato accusatorio si erafondato sul dato per il quale il [OSCURATO:PERSONA] vivesse stabilmente nell’appartamento di viaSpilimbergo, assumendo come la prova nuova – potendo la stessa anche indurreun ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato – dovesse essere valutataunicamente in sede di esame di merito e non all’esito della sommaria delibazionepreliminare; non essendosi, quindi, la Corte confrontata con la potenzialeincidenza di tali dichiarazioni sul compendio probatorio.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo ordine di argomentazioni contenuto nell’unitario motivo diricorso, sostanzialmente attinente all’esatta interpretazione del requisito dellanovità dell’elemento probatorio allegato all’istanza – ovvero le dichiarazioniacquisite in sede di indagini difensive – è manifestamente infondato.A tale proposito, va richiamato l’arresto espresso da Sez. U, n. 624 del26/09/2001, dep. 2002, Pisani, Rv. 220443 (esprimente un’interpretazioneconfermata, in parte motiva, da Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019,Milanesi, Rv. 274627), nel quale il massimo consesso di questa Corte ha precisatoche per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen., ai finidell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo quellesopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scopertesuccessivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizioovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti diprove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (in senso conforme,successivamente, Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068; Sez. 4,n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372).Ciò in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite, in tale ipotesi ci si trova difronte a elementi probatori la cui valenza è stata già sottoposta alla valutazionedel giudice di merito, avverso la quale è esperibile il rimedio delle impugnazioniordinarie.Nel caso di specie, quindi, la valutazione della Corte territoriale è del tuttoimmune da censure; risultando che la prova avente a oggetto la deposizione diGiovanna [OSCURATO:PERSONA] – non dedotta nel primo grado in quanto celebrato nelle formedel rito abbreviato non condizionato – era stata sottoposta alla Corte di appelloche, in relazione al disposto dell’art.603 cod.proc.pen., aveva rigettato la relativaistanza di rinnovazione istruttoria.3. [OSCURATO:PERSONA] il carattere assorbente di tale argomentazione, deve comunqueritenersi manifestamente infondato anche il secondo ordine di deduzioni posto allabase del motivo di ricorso e attinente alla valutazione compiuta dalla Corteterritoriale ai sensi dell’art.634 cod.proc.pen. in ordine alla manifesta infondatezzadella richiesta.In relazione a tale problematica, costituisce principio consolidato quello inbase al quale è inammissibile, per manifesta infondatezza – conseguentementedichiarabile de plano - la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione dinuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute edesaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sonoinidonee ictu oculi a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n.44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496),sulla scorta, quindi, di un giudizio non comportante approfonditi esami, dovendosiritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento dimerito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nelcontraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Giunta, Rv.245770).Nel caso in esame, con valutazione non palesemente illogica, la Corteterritoriale ha rilevato la potenziale e manifesta inidoneità della prova nuova asvellere l’apparato argomentativo della sentenza di merito, anche sotto il profilodella sopravvenienza di un ragionevole dubbio; atteso che anche il dato di unadimora stabile presso altro indirizzo non era tale da fare venire meno il dato delladisponibilità, in capo al condannato, di quella sita in Spilimbergo, ove peraltro nonera stato rinvenuto lo stupefacente ma solo la somma di denaro ritenuta comeprovento di spaccio e la relativa contabilità.4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, nonsussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrenteva condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]