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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 47584/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 2 luglio 2021 la Corte di Appello di Bari revocava la sospensione condizionale della pena disposta in favore di VENTRELLA Tommaso con sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 22.05.2014; rigettava altresì l'istanza tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, la Corte precisa che, la pena come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione tra il reato cui si riferiva la sospensione condizionale, e quello giudicato con la sentenza della medesima Corte emessa in data 20.07.2020, eccede i limiti massimi di ammissibilità del beneficio, ex art. 163 cod. pen.

In ogni caso, la sospensione è revocata di diritto ai sensi dell'art. 168, n.1, cod. pen., avendo il condannato commesso il 27.98.2015, nel quinquennio del giudicato, l'ulteriore delitto, punito con la pena detentiva, cui si riferisce la nuova istanza di continuazione.

La Corte sottolinea, inoltre, che non appaiono integrate le condizioni per il riconoscimento della continuazione in quanto il lasso temporale tra la rapina del 27.08.2015 e quella del 2014, appare di non breve durata e non risultano presenti altri indici dai quali desumere la medesimezza del disegno criminoso.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VENTRELLA Tommaso deducendo violazione di legge in relazione all'art. 674 cod. proc. pen., 666, co. 5, cod. proc. pen. e 168 cod. pen. e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, de plano, unitamente alla contestuale domanda di restituzione nel termine per proporlo.

Ed invero, a fronte di - pacifica - tardività del ricorso (l'ultima notifica del provvedimento è avvenuta in data 11 gennaio 2022 a familiare convivente ed il ricorso risulta depositato in data 11 febbraio 2022), la difesa invoca la nullità della notifica al Ventrella (come motivo idoneo a sostenere, in verità, non già un caso di forza maggiore o fortuito, quanto un vizio del procedimento che renderebbe tempestivo il ricorso), posto che costui dal 26 ottobre del 2021 era in arresti domiciliari presso un comunità terapeutica.

Tuttavia va rilevato che la condizione di sopravvenuta detenzione non era stata segnalata, né risultava a• li atti del procedimento esecutivo.

Da ciò deriva (v. 6 , Sez.

U n. 12778 del 27.2.2020, rv ) la regolarità della notifica e la tardività dell'atto di ricorso.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda di restituzione nel termine per impugnare e il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 2 luglio 2021 la Corte di Appello di Bari revocava la sospensione condizionale della pena disposta in favore di VENTRELLA Tommaso con sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 22.05.2014; rigettava altresì l'istanza tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, la Corte precisa che, la pena come rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione tra il reato cui si riferiva la sospensione condizionale, e quello giudicato con la sentenza della medesima Corte emessa in data 20.07.2020, eccede i limiti massimi di ammissibilità del beneficio, ex art. 163 cod. pen. In ogni caso, la sospensione è revocata di diritto ai sensi dell'art. 168, n.1, cod. pen., avendo il condannato commesso il 27.98.2015, nel quinquennio del giudicato, l'ulteriore delitto, punito con la pena detentiva, cui si riferisce la nuova istanza di continuazione. La Corte sottolinea, inoltre, che non appaiono integrate le condizioni per il riconoscimento della continuazione in quanto il lasso temporale tra la rapina del 27.08.2015 e quella del 2014, appare di non breve durata e non risultano presenti altri indici dai quali desumere la medesimezza del disegno criminoso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VENTRELLA Tommaso deducendo violazione di legge in relazione all'art. 674 cod. proc. pen., 666, co. 5, cod. proc. pen. e 168 cod. pen. e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, de plano, unitamente alla contestuale domanda di restituzione nel termine per proporlo. Ed invero, a fronte di - pacifica - tardività del ricorso (l'ultima notifica del provvedimento è avvenuta in data 11 gennaio 2022 a familiare convivente ed il ricorso risulta depositato in data 11 febbraio 2022), la difesa invoca la nullità della notifica al Ventrella (come motivo idoneo a sostenere, in verità, non già un caso di forza maggiore o fortuito, quanto un vizio del procedimento che renderebbe tempestivo il ricorso), posto che costui dal 26 ottobre del 2021 era in arresti domiciliari presso un comunità terapeutica. Tuttavia va rilevato che la condizione di sopravvenuta detenzione non era stata segnalata, né risultava a• li atti del procedimento esecutivo. Da ciò deriva (v. 6 , Sez. U n. 12778 del 27.2.2020, rv ) la regolarità della notifica e la tardività dell'atto di ricorso. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile la domanda di restituzione nel termine per impugnare e il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 47584/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris