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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 21285/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4315/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 5, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezian. 531/2018 pubblicata in data 07/11/2018, n.r.g. 137/2017, notificata in data 24/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], inquadrato come impiegato di livello AS2 dal 19/11/2007, e di aver sempre percepito la retribuzione complessiva di euro1.550,00, di cui euro 1.300,00 percepiti in busta paga ed euro 250,00 percepiti “fuori busta”.

Assumeva OGGETTO: retribuzione "fuori busta" - causa giustificatrice - principio di irriducibilità della retribuzione che da ottobre 2011 la società non gli aveva più corrisposto il “fuori busta”, avendolo unilateralmente e illegittimamente eliminat o.

Aggiungeva che, a seguito di ispezione della Guardia di Finanza di settembre 2011, era emersa una “doppia contabilità” della società e a causa di tale illecito datoriale era stato sanzionato dall’Agenzia delle Entrate relativamente al reddito percepito nell’anno 2008 mediante sanzione pecuniaria di euro3.021,60.

Pertanto, adìva il Tribunale di Treviso per ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle differenze retributive maturate da ottobre 2011 fino alla data del ricorso (anno 2014), pari ad euro 23.330,35 (differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei di tredicesimamensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, il tutto da ricalcolare tenendo conto dell’importo del “fuori busta”) nonché della somma di euro 3.021,60. 2.- R adicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda. 3.- La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame proposto dal Bressan. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2103 c.c., nel testo anteriore alla riforma del 2015(d.lgs. n. 81/2015), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che gli importi percepiti pacificamente “fuori busta” fossero una “indennità di rischio” e che, come tale, non potesse essere ricompresa nella retribuzione irriducibile.

In particolare,si duole dell’esclusione di tale “indennità di rischio” dalla nozione di retribuzione, posto che le sue mansioni erano sempre state e rimaste quelle di compilazione di bolle e fatture.

Sostiene, in radice, l’inesattezza dellla stessa qualificazione giuridica del “fuori busta” come “indennità di rischio”, affetta da due errori: il primo, consistente nel presupporre –senza alcuna prova – la consapevolezza anche del dipendente di concorrere con la società nell’illecito consistente nella tenuta della doppia contabilità; il secondo, consistente nel ritenere anche il dipendente esposto ad un rischio di illecito fiscale, invece per lui insussistente.

Il motivo è inammissibile perché non pertinente rispetto alla motivazione addotta dalla Corte territoriale per rigettare il gravame.

In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto non contestata – e quindi provata – la circostanza eccepita dalla società, secondo cui quel “fuori busta” era una somma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalCCNL, corrisposta per remunerare il Bressan in relazione al compito – specifico ed ulteriore – di gestire gli ordini che non comparivano nella contabilità ufficiale, compito che era poi venuto meno a seguito dell’ispezione della Guardia di Finanza nel settembre 2011.

E sul punto ha condiviso questa motivazione, rigettando il motivo di gravame, con cui il lavoratore si era doluto dell’errata applicazione del principio di non contestazione daparte del Tribunale.

In particolare, la Corte territoriale ha affermato che “era onere del Bressan provare il mancato mutamento delle mansioni fino ad allora prestate” e contestare le difese della convenuta nella prima udienza di discussione, oneri entrambi inadempiuti.

Ha aggiunto che le prove testimoniali richieste dal lavoratore erano inammissibili perché non capitolate né articolate secondo punti ai sensi dell’art. 244 c.p.c. e comunque irrilevanti in quanto vertenti solo sulla percezione del “fuori busta” (circostanza non contestata dalla società), non sul relativo titolo, come invece sarebbe stato necessario al fine di verificare se quell’emolumento rientrasse oppure no nella nozione di “retribuzione” assistita dalla garanzia di irriducibilità.

Si tratta di argomentazioni da sole sufficienti ad integrare la ratio decidendidella sentenza impugnata.

Nessuna censura è stata mossa dal ricorrente avverso queste argomentazioni, che pertanto non possono essere sindacate da questa Corte.

In conclusione, nei giudizi di merito è rimasto accertato che non si era al cospetto di un trattamento di miglior favore, bensì di un’attribuzione patrimoniale la cui giustificazione causale –rappresentata da una particolare modalità di svolgimento di parte della prestazione lavorativa, consistente nella partecipazione all’organizzazione e alla tenuta della contabilità “in nero” oltre a quella ordinaria –era venuta meno. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2730 ss. c.c., “anche in relazione all’art. 2103 c.c.”, per avere la Corte territoriale omesso di considerare quanto dichiarato e riconosciuto dalla società alla pagina 3, righi 11 - 25 della sua memoria difensiva, ossia che egli sarebbe stato per anni complice del sistema di gestione della contabilità non ufficiale, sicché quelle somme percepite “fuori busta” erano un’indennità per lo specifico rischio derivante dallo svolgimento delle sue tipiche mansioni anche in maniera illecita in relazione agli ordini che erano e dovevano restare “in nero”.

Deduce, inoltre, l’omessa considerazione dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, cui era allegato il verbale della Guardia di Finanza, quale atto pubblico fidefacente circa il pagamento di “fuori busta” per i quali la società aveva omesso le ritenute di acconto IRPEF in qualità di sostituto di imposta.

Il motivo è inidoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata.

Effettivamente il tenore della difesa della società in primo grado è in termini di ammissione del “fuori busta”, considerato non contestato anche nella sentenza impugnata.

Ciononostante, resta fermo il fatto che quell’importo era legato ad uno specifico compito ulteriore rispetto alle ordinarie mansioni del Bressan, tanto da essere compensato a parte ed in misura (in euro 250,00) minusvalente rispetto alla retribuzione ordinariamente percepita di euro 1.300,00, come risultante dalle stesse deduzioni del dipendente.

Pertanto resta intatta la corrispondenza della decisione impugnata a diritto, alla luce sia dell’inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione sia del principio di diritto, secondo cui non tutto quanto viene percepito dal dipendente rientra nella garanzia di irriducibilità della retribuzione, restandovi infatti esclusi quegli emolumenti legati a particolari compiti affidati dal datore di lavoro e ontologicamente temporanei, sicché al loro venir meno viene meno anche la giustificazione causale della relativa attribuzione corrispettiva (Cass. ord. n. 19092/2017; Cass. n. 4055/2008).

Alla luce di tali considerazioni, diviene irrilevante il denunziato “travisamento delle prove”. 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi d ell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697 c.c., 24 Cost., 356 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato la sua istanza istruttoria volta ad ottenere l’ordine di esibizione dei verbali della Guardia di Finanza, erroneamente ritenendola generica ed esplorativa.

Il motivo è infondato.

Del documento oggetto dell’istanza di esibizione manca il requisito dell’indispensabilità, dal momento che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, dai verbali di polizia giudiziaria sarebbero emersi soltanto gli importi corrisposti “fuori busta”, ossia un fatto che la stessa società non ha contestato ed ha anzi ammesso.

Quei documenti, invece, nulla avrebbero potuto dimostrare in ordine al “titolo” giustificativo di quelle somme, profilo invece cruciale per quanto sopra detto circa l’esatta individuazione di quelle componenti della retribuzione assistite dalla garanzia di irriducibilità. 4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, pari a quello per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4315/2019r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 5, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezian. 531/2018 pubblicata in data 07/11/2018, n.r.g. 137/2017, notificata in data 24/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], inquadrato come impiegato di livello AS2 dal 19/11/2007, e di aver sempre percepito la retribuzione complessiva di euro1.550,00, di cui euro 1.300,00 percepiti in busta paga ed euro 250,00 percepiti “fuori busta”. Assumeva OGGETTO: retribuzione "fuori busta" - causa giustificatrice - principio di irriducibilità della retribuzione che da ottobre 2011 la società non gli aveva più corrisposto il “fuori busta”, avendolo unilateralmente e illegittimamente eliminat o. Aggiungeva che, a seguito di ispezione della Guardia di Finanza di settembre 2011, era emersa una “doppia contabilità” della società e a causa di tale illecito datoriale era stato sanzionato dall’Agenzia delle Entrate relativamente al reddito percepito nell’anno 2008 mediante sanzione pecuniaria di euro3.021,60. Pertanto, adìva il Tribunale di Treviso per ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle differenze retributive maturate da ottobre 2011 fino alla data del ricorso (anno 2014), pari ad euro 23.330,35 (differenze retributive, maggiorazioni per lavoro straordinario, ratei di tredicesimamensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, il tutto da ricalcolare tenendo conto dell’importo del “fuori busta”) nonché della somma di euro 3.021,60. 2.- R adicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda. 3.- La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame proposto dal Bressan. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2103 c.c., nel testo anteriore alla riforma del 2015(d.lgs. n. 81/2015), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che gli importi percepiti pacificamente “fuori busta” fossero una “indennità di rischio” e che, come tale, non potesse essere ricompresa nella retribuzione irriducibile. In particolare,si duole dell’esclusione di tale “indennità di rischio” dalla nozione di retribuzione, posto che le sue mansioni erano sempre state e rimaste quelle di compilazione di bolle e fatture. Sostiene, in radice, l’inesattezza dellla stessa qualificazione giuridica del “fuori busta” come “indennità di rischio”, affetta da due errori: il primo, consistente nel presupporre –senza alcuna prova – la consapevolezza anche del dipendente di concorrere con la società nell’illecito consistente nella tenuta della doppia contabilità; il secondo, consistente nel ritenere anche il dipendente esposto ad un rischio di illecito fiscale, invece per lui insussistente. Il motivo è inammissibile perché non pertinente rispetto alla motivazione addotta dalla Corte territoriale per rigettare il gravame. In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto non contestata – e quindi provata – la circostanza eccepita dalla società, secondo cui quel “fuori busta” era una somma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalCCNL, corrisposta per remunerare il Bressan in relazione al compito – specifico ed ulteriore – di gestire gli ordini che non comparivano nella contabilità ufficiale, compito che era poi venuto meno a seguito dell’ispezione della Guardia di Finanza nel settembre 2011. E sul punto ha condiviso questa motivazione, rigettando il motivo di gravame, con cui il lavoratore si era doluto dell’errata applicazione del principio di non contestazione daparte del Tribunale. In particolare, la Corte territoriale ha affermato che “era onere del Bressan provare il mancato mutamento delle mansioni fino ad allora prestate” e contestare le difese della convenuta nella prima udienza di discussione, oneri entrambi inadempiuti. Ha aggiunto che le prove testimoniali richieste dal lavoratore erano inammissibili perché non capitolate né articolate secondo punti ai sensi dell’art. 244 c.p.c. e comunque irrilevanti in quanto vertenti solo sulla percezione del “fuori busta” (circostanza non contestata dalla società), non sul relativo titolo, come invece sarebbe stato necessario al fine di verificare se quell’emolumento rientrasse oppure no nella nozione di “retribuzione” assistita dalla garanzia di irriducibilità. Si tratta di argomentazioni da sole sufficienti ad integrare la ratio decidendidella sentenza impugnata. Nessuna censura è stata mossa dal ricorrente avverso queste argomentazioni, che pertanto non possono essere sindacate da questa Corte. In conclusione, nei giudizi di merito è rimasto accertato che non si era al cospetto di un trattamento di miglior favore, bensì di un’attribuzione patrimoniale la cui giustificazione causale –rappresentata da una particolare modalità di svolgimento di parte della prestazione lavorativa, consistente nella partecipazione all’organizzazione e alla tenuta della contabilità “in nero” oltre a quella ordinaria –era venuta meno. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2730 ss. c.c., “anche in relazione all’art. 2103 c.c.”, per avere la Corte territoriale omesso di considerare quanto dichiarato e riconosciuto dalla società alla pagina 3, righi 11 - 25 della sua memoria difensiva, ossia che egli sarebbe stato per anni complice del sistema di gestione della contabilità non ufficiale, sicché quelle somme percepite “fuori busta” erano un’indennità per lo specifico rischio derivante dallo svolgimento delle sue tipiche mansioni anche in maniera illecita in relazione agli ordini che erano e dovevano restare “in nero”. Deduce, inoltre, l’omessa considerazione dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, cui era allegato il verbale della Guardia di Finanza, quale atto pubblico fidefacente circa il pagamento di “fuori busta” per i quali la società aveva omesso le ritenute di acconto IRPEF in qualità di sostituto di imposta. Il motivo è inidoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata. Effettivamente il tenore della difesa della società in primo grado è in termini di ammissione del “fuori busta”, considerato non contestato anche nella sentenza impugnata. Ciononostante, resta fermo il fatto che quell’importo era legato ad uno specifico compito ulteriore rispetto alle ordinarie mansioni del Bressan, tanto da essere compensato a parte ed in misura (in euro 250,00) minusvalente rispetto alla retribuzione ordinariamente percepita di euro 1.300,00, come risultante dalle stesse deduzioni del dipendente. Pertanto resta intatta la corrispondenza della decisione impugnata a diritto, alla luce sia dell’inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione sia del principio di diritto, secondo cui non tutto quanto viene percepito dal dipendente rientra nella garanzia di irriducibilità della retribuzione, restandovi infatti esclusi quegli emolumenti legati a particolari compiti affidati dal datore di lavoro e ontologicamente temporanei, sicché al loro venir meno viene meno anche la giustificazione causale della relativa attribuzione corrispettiva (Cass. ord. n. 19092/2017; Cass. n. 4055/2008). Alla luce di tali considerazioni, diviene irrilevante il denunziato “travisamento delle prove”. 3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi d ell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697 c.c., 24 Cost., 356 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato la sua istanza istruttoria volta ad ottenere l’ordine di esibizione dei verbali della Guardia di Finanza, erroneamente ritenendola generica ed esplorativa. Il motivo è infondato. Del documento oggetto dell’istanza di esibizione manca il requisito dell’indispensabilità, dal momento che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, dai verbali di polizia giudiziaria sarebbero emersi soltanto gli importi corrisposti “fuori busta”, ossia un fatto che la stessa società non ha contestato ed ha anzi ammesso. Quei documenti, invece, nulla avrebbero potuto dimostrare in ordine al “titolo” giustificativo di quelle somme, profilo invece cruciale per quanto sopra detto circa l’esatta individuazione di quelle componenti della retribuzione assistite dalla garanzia di irriducibilità. 4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, pari a quello per il ricorso