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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 32542/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso 18839-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2609 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 256/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 846/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 79/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

STEFANOVISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RG 18839/2019 FATTO

1. Con sentenza del 16 aprile 2019, la Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione, in esito a rito Fornero, delle sue domande di accertamento di illegittimità del licenziamento intimatogli il 6 ottobre 2017 dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., per insussistenza dei fatti contestati o di nullità perché ritorsivo e di sua condanna alle conseguenti misure di tutela previste dal novellato art. 18, quarto o primo comma I. 300/1970 (in principalità), ovvero di illegittimità per difetto di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo o di inefficacia per violazione dell'art. 7

I. cit. e di condanna alle indennità rispettivamente previste dal quinto o sesto comma dell'art. 18 cit. (in subordine), ovvero di insussistenza della giusta causa di recesso e di riconoscimento del diritto al preavviso nella misura prevista dal CCNL applicato (in estremo subordine): come già disposto dallo stesso Tribunale con ordinanza, tempestivamente opposta dalla società, a norma dell'art. 1, comma 51

I. 92/2012.

2. Essa condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine alla specificità e tempestività della contestazione degli addebiti, senza alcuna lesione del diritto di difesa, per la congrua disponibilità offerta all'incolpato della documentazione relativa, nonché all'attendibilità dei testi assunti.

3. In esito alle loro scrutinate dichiarazioni, la Corte territoriale ribadiva quindi la carenza di prova della denunciata natura ritorsiva del licenziamento, ritenendone la giusta causa, per l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario: e ciò per la pluralità, omogeneità e continuità degli episodi (di comportamenti professionali inappropriati e illeciti tenuti dal lavoratore, durante il periodo di distacco presso la consociata [OSCURATO:PERSONA] dal 6 novembre 2016 al 22 maggio 2017, dal cui relativo contratto la società datrice distaccante aveva receduto proprio a motivo delle segnalazioni al riguardo ricevute, nei confronti di donne conosciute per ragioni di lavoro, occupate in essa o in società in relazione commerciale) contrari alle comuni e corrette regole di condotta interpersonale, al codice etico e in violazione delle norme di security; per giunta, avendo il predetto ruolo di quadro ed essendo l'unico riferimento in [OSCURATO:SOCIETA]., investito di importanti RG 18839/2019 compiti di supervisione e di controllo rispetto ai partners commerciali della datrice.

Essa riteneva pertanto la proporzionalità della sanzione espulsiva, pure integrante grave illecito sanzionato dall'art. 55 CCNL di settore.

4. Con atto notificato il 14 giugno 2019, il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi, cui la società resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c. (inammissibile invece quella tardivamente comunicata dal ricorrente il 13 settembre 2021).

5. Il P.G. rassegnava conclusioni scritte, a norma dell'art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da

I. conv. 176/20, che ribadiva in presenza alla pubblica udienza, per la deroga introdotta dall'art. 7 d.l. 105/2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7

I. 300/1970, 55 CCNL Energia e petrolio, 1175, 1366, 1375 c.c., legge 241/1990, per genericità della contestazione del 21 agosto 2017 (ricevuta il 21 settembre 2017), in assenza di riferimenti temporali e spaziali puntuali e circostanziati, senza un congruo termine per esaminare le fonti (mails, messaggi telematici, dichiarazioni ... ) alla base degli addebiti, resi disponibili in visione (non anche per estrazione di copia) soltanto il giorno prima dell'audizione personale fissata il 3 ottobre 2017, con evidente lesione del diritto di difesa del lavoratore, in violazione dei principi di trasparenza in materia di accesso alla documentazione amministrativa e più generali di correttezza e buona fede.

2. Esso è infondato.

3. E' noto lo scopo della previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, di consentire al lavoratore l'immediata difesa e la necessità del suo carattere di specificità, integrato quando siano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt.2104 e 2105 c.c.; e che per ritenere integrata la violazione del principio di specificità occorre che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa RG 18839/2019 del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione (Cass. 18 aprile 2018, n. 9590).

Nell'apprezzare la sussistenza del suddetto requisito, il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato una insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. 20 marzo 2018, n. 6889).

E l'apprezzamento di tale requisito, da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali, è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (Cass. 30 maggio 2018, n. 13667).

3.1. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto la specificità della contestazione, con argomentazione congrua (all'ottavo capoverso di pg. 4 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità.

3.2. Essa ha poi compiuto un analogo accertamento, parimenti argomentato, in esito al quale ha escluso la violazione del diritto di difesa del lavoratore in ordine alla possibilità di consultazione della documentazione rilevante ai fini della contestazione disciplinare (al nono capoverso di pg. 4 della sentenza): in corretta applicazione del principio, secondo cui l'art. 7

I. 300/1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa; essendo, tuttavia, il datore di lavoro tenuto ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui RG 18839/2019 l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa: con la conseguenza dell'onere del lavoratore, che lamenti la violazione di tale obbligo, di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine (Cass. 18 novembre 2010, n. 23304; Cass. 25 ottobre 2018, n. 27093).

4. Con il secondo motivo, egli deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7

I. 300/1970, per difetto di tempestività della contestazione disciplinare, in relazione ai tempi di conoscenza dei fatti addebitati (da febbraio 2017 o, al più tardi, da maggio 2017, di recesso datoriale dal contratto di distacco del lavoratore), non giustificati né da una particolare complessità dell'organizzazione aziendale, né dalla distanza geografica, alla luce degli strumenti tecnologici di acquisizione e comunicazione della conoscenza dei fatti, né da accertamenti ulteriori di [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alle segnalazioni ricevute dalla propria consociata messicana.

5. Esso è inammissibile.

6. In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281; Cass. 26 giugno 2018, n. 16841; Cass. 20 settembre 2019, n. 23516).

6.1. Nel caso di specie, una tale valutazione è stata congruamente argomentata dalla Corte territoriale (all'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), cui il ricorrente ha contrapposto una propria valutazione alternativa, integrante non già l'error in iudicando formalmente denunciato, quanto piuttosto una diversa ricostruzione del fatto, indeducibile in sede di legittimità (Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404).

7. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 21, comma 51

I. 92/2012, 414 c.p.c., per la preclusa contestazione, nel giudizio di opposizione all'ordinanza in esito alla fase sommaria, dell'attendibilità dei testi in questa assunti, senza alcuna valutazione RG 18839/2019 delle dichiarazioni raccolte nel fascicolo del lavoratore opponente, a confutazione delle loro deposizioni, in assenza di alcuna norma limitativa e violazione evidente del diritto di difesa, sotto il profilo del diritto alla prova.

8. Esso è infondato.

9. Giova ribadire, in via di premessa, che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 31 luglio 2017, n. 19011).

E tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale "remissione in termini" (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467).

9.1. La Corte territoriale, cui esclusivamente spetta per gli enunciati principi di diritto, ha coerentemente valutato la rilevanza e la tempestività di allegazione dal ricorrente della documentazione di contestazione dell'attendibilità dei testi assunti nella fase sommaria del giudizio di primo grado (al secondo e terzo capoverso di pg. 5 della sentenza).

10. Con il quarto motivo, egli deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4

I. 604/1966, 1345, 2697, 2727, 2729 c.c., per il carattere ritorsivo del licenziamento, conseguente alle criticità e anomalie denunciate, in particolare riguardanti l'appalto commesso alla società [OSCURATO:PERSONA], interferenti RG 18839/2019 su interessi economici ed equilibri commerciali, pertanto sgradite ad alcuni vertici aziendali, che avrebbero richiesto un approfondimento istruttorio, mancato nonostante la propria istanza, essendosi il ricorrente dato carico di offrire tutti gli elementi nei limiti di sua possibilità: neppure avendo la Corte territoriale valorizzato gli elementi presuntivi offerti, traendone le debite conseguenze sul piano probatorio.

11. Esso è inammissibile.

12. Il ricorrente ha meramente contestato la valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto, con argomentazione puntuale e documentata (dal penultimo capoverso di pg. 5 al sesto di pg. 6 della sentenza), il carattere vago e suggestivo della prospettata condotta datoriale ritorsiva, in difetto di alcuna prova, a carico del lavoratore (Cass. 23 settembre 2019, n. 23583), sempre che il datore di lavoro abbia almeno apparentemente fornito la prova dell'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ai sensi dell'art. 5

I. 604/1966 (Cass. 14 marzo 2013, n. 6501; Cass. 7 novembre 2018, n. 28453): nel caso di specie acquisita.

13. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, premessane l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348ter, quarto comma c.p.c., per la diversità delle ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base delle due sentenze di rigetto delle domande del lavoratore nei gradi di merito e pertanto l'inesistenza di un'ipotesi di cd.

"doppia conforme", quale la mancata violazione della policy aziendale locale in tema di security, desumibile dalla testimonianza dell'autista che lo aveva accompagnato nei trasferimenti e dal documento n. 8 di controparte ([OSCURATO:PERSONA] Policy) in correlazione con il documento n. 6 sempre di controparte (dichiarazioni dei drivers/addetti alla sicurezza indicati), così da escludere alcun trasferimento pericoloso in zone non consentite e lo stesso addebito.

14. Esso è inammissibile.

15. Al di là dell'inammissibilità del mezzo, a norma dell'art. 348ter, quarto e quinto comma c.p.c., versandosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, nella RG 18839/2019 ricorrenza del presupposto (non escluso dal rilievo di diverso apprezzamento del Tribunale di rilevanza di un elemento probatorio, invece considerato dalla Corte d'appello: al primo periodo di pg. 63 del ricorso) della decisione nei due gradi di merito delle "questioni di fatto" in base alle "stesse ragioni" (come si evince dalle argomentazioni svolte dall'ultimo capoverso di pg. 6 al quinto di pg. 7 della sentenza), sicché non opera la preclusione delle diverse ipotesi di totale assenza di istruzione probatoria (Cass. 12 novembre 2019, n. 29222) ovvero di travisamento della prova (Cass. 5 novembre 2018, n. 28174), non ricorre l'ipotesi di omesso esame denunciato, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

15.1. Ed infatti, non sussiste un fatto storico non esaminato (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), essendo stata piuttosto dedotta una diversa valutazione dei fatti, in particolare di mancata violazione della policy aziendale locale in tema di securíty, da evincere dall'argomentata combinazione degli elementi probatori suindicati.

Ma in ogni caso, la circostanza è pure priva di decisività, siccome non risolutiva per sé sola (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), in quanto valutata dalla Corte territoriale in un più ampio contesto probatorio.

16. Con il sesto, egli deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 55 CCNL Energia e petrolio, per la mancanza di proporzionalità della sanzione espulsiva, comminatagli in base a generici addebiti, non essendo mai stato sanzionato disciplinarmente in quasi trent'anni di anzianità professionale in [OSCURATO:SOCIETA]., siccome lavoratore sempre corretto nei comportamenti e rigoroso nell'esercizio della propria mansione, alieno da comportamenti disciplinarmente rilevanti, piuttosto vittima di "un'architettata raccolta di accuse generiche e totalmente infondate, finalizzate ad espellerlo dal Messico".

17. Anch'esso è inammissibile.

18. E' noto che la sanzione disciplinare debba essere proporzionata alla gravità dei fatti contestati, sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell'esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo abbiano indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte RG 18839/2019 del giudice del merito, il cui apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità (Cass. 8 gennaio 2008, n. 144; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1788; Cass. 25 maggio 2012, n. 8293; 26 settembre 2018, n. 23046): come appunto nel caso di specie, per la valutazione adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale (dal terzo al quinto capoverso di pg. 8 della sentenza).

19. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 18839-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2609 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 256/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 846/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 79/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. STEFANOVISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RG 18839/2019 FATTO 1. Con sentenza del 16 aprile 2019, la Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione, in esito a rito Fornero, delle sue domande di accertamento di illegittimità del licenziamento intimatogli il 6 ottobre 2017 dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA]., per insussistenza dei fatti contestati o di nullità perché ritorsivo e di sua condanna alle conseguenti misure di tutela previste dal novellato art. 18, quarto o primo comma I. 300/1970 (in principalità), ovvero di illegittimità per difetto di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo o di inefficacia per violazione dell'art. 7 I. cit. e di condanna alle indennità rispettivamente previste dal quinto o sesto comma dell'art. 18 cit. (in subordine), ovvero di insussistenza della giusta causa di recesso e di riconoscimento del diritto al preavviso nella misura prevista dal CCNL applicato (in estremo subordine): come già disposto dallo stesso Tribunale con ordinanza, tempestivamente opposta dalla società, a norma dell'art. 1, comma 51 I. 92/2012. 2. Essa condivideva le valutazioni del Tribunale in ordine alla specificità e tempestività della contestazione degli addebiti, senza alcuna lesione del diritto di difesa, per la congrua disponibilità offerta all'incolpato della documentazione relativa, nonché all'attendibilità dei testi assunti. 3. In esito alle loro scrutinate dichiarazioni, la Corte territoriale ribadiva quindi la carenza di prova della denunciata natura ritorsiva del licenziamento, ritenendone la giusta causa, per l'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario: e ciò per la pluralità, omogeneità e continuità degli episodi (di comportamenti professionali inappropriati e illeciti tenuti dal lavoratore, durante il periodo di distacco presso la consociata [OSCURATO:PERSONA] dal 6 novembre 2016 al 22 maggio 2017, dal cui relativo contratto la società datrice distaccante aveva receduto proprio a motivo delle segnalazioni al riguardo ricevute, nei confronti di donne conosciute per ragioni di lavoro, occupate in essa o in società in relazione commerciale) contrari alle comuni e corrette regole di condotta interpersonale, al codice etico e in violazione delle norme di security; per giunta, avendo il predetto ruolo di quadro ed essendo l'unico riferimento in [OSCURATO:SOCIETA]., investito di importanti RG 18839/2019 compiti di supervisione e di controllo rispetto ai partners commerciali della datrice. Essa riteneva pertanto la proporzionalità della sanzione espulsiva, pure integrante grave illecito sanzionato dall'art. 55 CCNL di settore. 4. Con atto notificato il 14 giugno 2019, il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi, cui la società resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c. (inammissibile invece quella tardivamente comunicata dal ricorrente il 13 settembre 2021). 5. Il P.G. rassegnava conclusioni scritte, a norma dell'art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da I. conv. 176/20, che ribadiva in presenza alla pubblica udienza, per la deroga introdotta dall'art. 7 d.l. 105/2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 I. 300/1970, 55 CCNL Energia e petrolio, 1175, 1366, 1375 c.c., legge 241/1990, per genericità della contestazione del 21 agosto 2017 (ricevuta il 21 settembre 2017), in assenza di riferimenti temporali e spaziali puntuali e circostanziati, senza un congruo termine per esaminare le fonti (mails, messaggi telematici, dichiarazioni ... ) alla base degli addebiti, resi disponibili in visione (non anche per estrazione di copia) soltanto il giorno prima dell'audizione personale fissata il 3 ottobre 2017, con evidente lesione del diritto di difesa del lavoratore, in violazione dei principi di trasparenza in materia di accesso alla documentazione amministrativa e più generali di correttezza e buona fede. 2. Esso è infondato. 3. E' noto lo scopo della previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, di consentire al lavoratore l'immediata difesa e la necessità del suo carattere di specificità, integrato quando siano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt.2104 e 2105 c.c.; e che per ritenere integrata la violazione del principio di specificità occorre che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa RG 18839/2019 del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione (Cass. 18 aprile 2018, n. 9590). Nell'apprezzare la sussistenza del suddetto requisito, il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato una insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. 20 marzo 2018, n. 6889). E l'apprezzamento di tale requisito, da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali, è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata (Cass. 30 maggio 2018, n. 13667). 3.1. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto la specificità della contestazione, con argomentazione congrua (all'ottavo capoverso di pg. 4 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità. 3.2. Essa ha poi compiuto un analogo accertamento, parimenti argomentato, in esito al quale ha escluso la violazione del diritto di difesa del lavoratore in ordine alla possibilità di consultazione della documentazione rilevante ai fini della contestazione disciplinare (al nono capoverso di pg. 4 della sentenza): in corretta applicazione del principio, secondo cui l'art. 7 I. 300/1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa; essendo, tuttavia, il datore di lavoro tenuto ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui RG 18839/2019 l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa: con la conseguenza dell'onere del lavoratore, che lamenti la violazione di tale obbligo, di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine (Cass. 18 novembre 2010, n. 23304; Cass. 25 ottobre 2018, n. 27093). 4. Con il secondo motivo, egli deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 300/1970, per difetto di tempestività della contestazione disciplinare, in relazione ai tempi di conoscenza dei fatti addebitati (da febbraio 2017 o, al più tardi, da maggio 2017, di recesso datoriale dal contratto di distacco del lavoratore), non giustificati né da una particolare complessità dell'organizzazione aziendale, né dalla distanza geografica, alla luce degli strumenti tecnologici di acquisizione e comunicazione della conoscenza dei fatti, né da accertamenti ulteriori di [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alle segnalazioni ricevute dalla propria consociata messicana. 5. Esso è inammissibile. 6. In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281; Cass. 26 giugno 2018, n. 16841; Cass. 20 settembre 2019, n. 23516). 6.1. Nel caso di specie, una tale valutazione è stata congruamente argomentata dalla Corte territoriale (all'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), cui il ricorrente ha contrapposto una propria valutazione alternativa, integrante non già l'error in iudicando formalmente denunciato, quanto piuttosto una diversa ricostruzione del fatto, indeducibile in sede di legittimità (Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404). 7. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 21, comma 51 I. 92/2012, 414 c.p.c., per la preclusa contestazione, nel giudizio di opposizione all'ordinanza in esito alla fase sommaria, dell'attendibilità dei testi in questa assunti, senza alcuna valutazione RG 18839/2019 delle dichiarazioni raccolte nel fascicolo del lavoratore opponente, a confutazione delle loro deposizioni, in assenza di alcuna norma limitativa e violazione evidente del diritto di difesa, sotto il profilo del diritto alla prova. 8. Esso è infondato. 9. Giova ribadire, in via di premessa, che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 31 luglio 2017, n. 19011). E tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale "remissione in termini" (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467). 9.1. La Corte territoriale, cui esclusivamente spetta per gli enunciati principi di diritto, ha coerentemente valutato la rilevanza e la tempestività di allegazione dal ricorrente della documentazione di contestazione dell'attendibilità dei testi assunti nella fase sommaria del giudizio di primo grado (al secondo e terzo capoverso di pg. 5 della sentenza). 10. Con il quarto motivo, egli deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 I. 604/1966, 1345, 2697, 2727, 2729 c.c., per il carattere ritorsivo del licenziamento, conseguente alle criticità e anomalie denunciate, in particolare riguardanti l'appalto commesso alla società [OSCURATO:PERSONA], interferenti RG 18839/2019 su interessi economici ed equilibri commerciali, pertanto sgradite ad alcuni vertici aziendali, che avrebbero richiesto un approfondimento istruttorio, mancato nonostante la propria istanza, essendosi il ricorrente dato carico di offrire tutti gli elementi nei limiti di sua possibilità: neppure avendo la Corte territoriale valorizzato gli elementi presuntivi offerti, traendone le debite conseguenze sul piano probatorio. 11. Esso è inammissibile. 12. Il ricorrente ha meramente contestato la valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto, con argomentazione puntuale e documentata (dal penultimo capoverso di pg. 5 al sesto di pg. 6 della sentenza), il carattere vago e suggestivo della prospettata condotta datoriale ritorsiva, in difetto di alcuna prova, a carico del lavoratore (Cass. 23 settembre 2019, n. 23583), sempre che il datore di lavoro abbia almeno apparentemente fornito la prova dell'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ai sensi dell'art. 5 I. 604/1966 (Cass. 14 marzo 2013, n. 6501; Cass. 7 novembre 2018, n. 28453): nel caso di specie acquisita. 13. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, premessane l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348ter, quarto comma c.p.c., per la diversità delle ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base delle due sentenze di rigetto delle domande del lavoratore nei gradi di merito e pertanto l'inesistenza di un'ipotesi di cd. "doppia conforme", quale la mancata violazione della policy aziendale locale in tema di security, desumibile dalla testimonianza dell'autista che lo aveva accompagnato nei trasferimenti e dal documento n. 8 di controparte ([OSCURATO:PERSONA] Policy) in correlazione con il documento n. 6 sempre di controparte (dichiarazioni dei drivers/addetti alla sicurezza indicati), così da escludere alcun trasferimento pericoloso in zone non consentite e lo stesso addebito. 14. Esso è inammissibile. 15. Al di là dell'inammissibilità del mezzo, a norma dell'art. 348ter, quarto e quinto comma c.p.c., versandosi in ipotesi di c.d. doppia conforme, nella RG 18839/2019 ricorrenza del presupposto (non escluso dal rilievo di diverso apprezzamento del Tribunale di rilevanza di un elemento probatorio, invece considerato dalla Corte d'appello: al primo periodo di pg. 63 del ricorso) della decisione nei due gradi di merito delle "questioni di fatto" in base alle "stesse ragioni" (come si evince dalle argomentazioni svolte dall'ultimo capoverso di pg. 6 al quinto di pg. 7 della sentenza), sicché non opera la preclusione delle diverse ipotesi di totale assenza di istruzione probatoria (Cass. 12 novembre 2019, n. 29222) ovvero di travisamento della prova (Cass. 5 novembre 2018, n. 28174), non ricorre l'ipotesi di omesso esame denunciato, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. 15.1. Ed infatti, non sussiste un fatto storico non esaminato (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), essendo stata piuttosto dedotta una diversa valutazione dei fatti, in particolare di mancata violazione della policy aziendale locale in tema di securíty, da evincere dall'argomentata combinazione degli elementi probatori suindicati. Ma in ogni caso, la circostanza è pure priva di decisività, siccome non risolutiva per sé sola (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), in quanto valutata dalla Corte territoriale in un più ampio contesto probatorio. 16. Con il sesto, egli deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 55 CCNL Energia e petrolio, per la mancanza di proporzionalità della sanzione espulsiva, comminatagli in base a generici addebiti, non essendo mai stato sanzionato disciplinarmente in quasi trent'anni di anzianità professionale in [OSCURATO:SOCIETA]., siccome lavoratore sempre corretto nei comportamenti e rigoroso nell'esercizio della propria mansione, alieno da comportamenti disciplinarmente rilevanti, piuttosto vittima di "un'architettata raccolta di accuse generiche e totalmente infondate, finalizzate ad espellerlo dal Messico". 17. Anch'esso è inammissibile. 18. E' noto che la sanzione disciplinare debba essere proporzionata alla gravità dei fatti contestati, sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell'esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo abbiano indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte RG 18839/2019 del giudice del merito, il cui apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità (Cass. 8 gennaio 2008, n. 144; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1788; Cass. 25 maggio 2012, n. 8293; 26 settembre 2018, n. 23046): come appunto nel caso di specie, per la valutazione adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale (dal terzo al quinto capoverso di pg. 8 della sentenza). 19. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa