CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 37212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG iil quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Alessio, attualmente recluso in esecuzione pena presso la Casa di Reclusione di Tolmezzo, ricorre avverso DECRETO N.1118/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste che, in data 15 Settembre 2020, ha disposto la revoca di una serie decreti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato in favore del ricorrente pronunciati dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste, con riserva di esa- minare le informative già richieste ai sensi dell'art.96 Dpr 115/2002, a fronte di condanne per reti ostativi ai sensi dell'art.76 comma 4 bis Dpr 115/2002. 2.11 Tribunale di Sorveglianza, mediante una articolata motivazione e sulla scorta della interpretazione di una serie di elementi di valutazione (provvedimenti di ammissione in distinti procedimenti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, informative provenienti da organi pubblici (Questure, DDA, DIA ecc.) riconosceva il perdurante collegamento tra il ricorrente e realtà mafiosa e disponeva la revoca delle ammissioni al GP. 3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Alessio deducendo violazione di legge in relazione all'art.12 preleggi), art.99 e 76 comma 4 bis Dpr 115/2002 come novellato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.139 del 2010. Il ricorrente contesta la rico- struzione operata dal Tribunale di Sorveglianza evidenziando al contrario che, alla stregua delle emergenze processuali acquisite, doveva riconoscersi da un lato la sussistenza di condizioni disagiate del ricorrente, come affermato in altri procedi- menti e dall'altro l'interruzione di qualsiasi relazione, anche in ragione dei corsi di studio seguiti in carcere, con una realtà criminale di carattere associativo. 4.11 ricorso è stato proposto dinanzi ad autorità giudiziaria incompetente. Costituisce pacifico approdo giurisprudenziale che avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il d.l. n. 115 del 2005 - non è esperibile il ricorso per cassazione - previsto solo nel caso di decreto adottato su richiesta dell'amministrazione finanziaria - ma il ricorso in op- posizione, di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca (sez. 4, 21.12.2011, Giuffrida 251938; in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha qualificato il ricorso come opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e ha disposto trasmet- tersi gli atti all'autorità giudiziaria competente; 26.10.2011 sez.4, n.34764 del 27.5.2012, [OSCURATO:PERSONA].253514; n. 3305 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Picariello, Rv.282573).2. In tale senso si sono espresse anche le Sezioni unite della Corte di cassazione (12.7.2004, Pangallo, Rv.228667) rilevando che il provvedimento di revoca dell'ammissione disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. n. 115/2002 è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ri- corso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha di- sposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che defi- nisce il predetto "ricorso). Tale indirizzo trova invero giustificazione in ragione della analogia della situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca rispetto a quella del diniego originario di ammissione per assenza delle condizioni di legge, con la conseguenza che entrambi gli esiti siano suscettibili di analogo rimedio im- pugnatorio. Ne consegue pertanto la rimessione degli atti al Presidente del Tribu- nale di Sorveglianza di Trieste per quanto di competenza, previa qualificazione del presente ricorso quale opposizione al provvedimento di rigetto ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex art.99, D.P.R. 115 del 2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente Tribunale di Sorveglianza di Trieste. Così deciso in Roma il 23 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]