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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 15433/2023

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liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32860/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 111/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 111/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 359/2006 del Giudice di Pace di Agropoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e delle compagnie di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona dei rispettivi legale rappresentanti p.t.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Anteriormente all’udienza camerale il Difensore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c., nella quale ha fatto presente che, dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo, è intervenuta transazione con la compagnia di assicurazione, ed ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio.

Ne consegue che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli intimati, non avendo i medesimi svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32860/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 111/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 111/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 359/2006 del Giudice di Pace di Agropoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e delle compagnie di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona dei rispettivi legale rappresentanti p.t. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Anteriormente all’udienza camerale il Difensore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art.390 c.p.c., nella quale ha fatto presente che, dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo, è intervenuta transazione con la compagnia di assicurazione, ed ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio. Ne consegue che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli intimati, non avendo i medesimi svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023,
Sentenza Cassazione n. 15433/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris