CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 14569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a spottiantP ORDINANZA sul ricorso 27392-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 701/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 4 febbraio 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente contro l'atto di diniego di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP per l'anno 2006. La CTR condannava la contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 26 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, posto che i termini processuali nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 sono rimasti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come previsto dagli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36 del d.l. n. 23/2020. Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., 15 e 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 Ric. 2020 n. 27392 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- nonché 92, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. Deduce l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio nonostante l'intervenuta estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela intervenuta nelle more del giudizio di appello, circostanza non dedotta dalle parti. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Secondo l'orientamento di questa Corte «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (Cass. n. 9753 del 2017; conf. Cass. n. 6068 del 2022). Alla stregua del richiamato principio di diritto, venuto meno l'avviso di accertamento a seguito di annullamento in autotutela, la sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Stante l'esito della controversia, le spese dell'intero processo possono essere compensate. P.Q.M. La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 23 marzo 2022. Ric. 2020 n. 27392 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] m [OSCURATO:PERSONA] Q 9 MAG 2