Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27225/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 02/12/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso, nonché valutare l'ammissibilità del secondo motivo con eventuale annullamento senza rinvio della decisione impugnata in relazione alla riconosciuta recidiva e trasmissione degli atti per la rideterminazione del giudizio di bilanciamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 dicembre 2025 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 10 luglio 2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per i reati di cui al capo 19) - artt. 61, n. 11-quater, cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 -, e ai capi 21),23), 24), 25), 26) e 27) - tutti riferibili al reato di cui agli artt. 61, n. 11-quater, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 -, riconosciuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, alla pena di anni ventisei di reclusione, oltre pene accessorie.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, con cui prospetta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., articolato in plurime doglianze, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli sulla base delle sole intercettazioni, dal linguaggio e contenuto criptico, nel corso delle quali il ricorrente non sarebbe stato mai menzionato, che sono state interpretate in maniera illogica.

Inoltre, l'identificazione del Funnuso fra gli utilizzatori delle utenze intercettate sarebbe avvenuta ad opera solo degli operatori di polizia giudiziaria, che ne avrebbero riconosciuto la voce, ma, per rendere attendibile l'identificazione così effettuata, doveva trattarsi sempre degli stessi operatori, che avevano avuto modo di incontrare il ricorrente nel corso di altre operazioni di polizia giudiziaria.

Anche l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo apicale all'interno del sodalizio criminoso appare non condivisibile.

Del resto, nella sentenza impugnata non emerge alcun riferimento circa la sussistenza di quei necessari elementi sui quali si fonda il reato associativo, a cominciare da una struttura organizzativa almeno rudimentale, per finire alla consapevolezza dei soggetti coinvolti di identificarsi in "associati".

Parimenti meritevole di censura è poi quella parte della sentenza in cui la Corte si limita a riprodurre le argomentazioni del primo Giudice, relative alla mancata riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 19901anche nei confronti del Funnuso del reato allo stesso contestato al capo nn) della / rubrica in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il quale, proprio in virtù della predetta riqualificazione, è intervenuta sentenza di non doversi procedere per prescrizione.

In ultimo, i Giudici del merito, nel condannare il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, in considerazione dell'aumento derivante dalla contestata recidiva reiterata e specifica, hanno fatto erronea applicazione della legge penale, atteso che, con riferimento a tutti i reati oggetto delle sentenze irrevocabili, poi unificate in un provvedimento di cumulo, il Tribunale di Sorveglianza lo aveva ammesso all'affidamento in prova, conclusosi con esito positivo dichiarato con ordinanza del 27 novembre 2007.

23. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmesso requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo, occorre ricordare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01).

Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595-01), e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01).

È inammissibile, inoltre, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una ? presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01).

Eccede, poi, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che 3ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556-01).

In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez.

1. n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01).

3. In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, poi, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715-01; in senso conforme di seguito Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337-01).

Inoltre, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265-02).

In definitiva, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599-01).

4. Ciò detto, generiche, e ripetitive di argomenti già vagliati dalla Corte distrettuale, con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, sono le doglianze che attengono all'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], alla ricostruzione degli elementi costitutivi del sodalizio dedito al narcotraffico e al ruolo rivestito nello stesso dal ricorrente. 4Come riportato nella sentenza impugnata, l'identificazione del ricorrente fra i soggetti che utilizzavano le utenze intercettate è avvenuta non solo grazie al riconoscimento vocale effettuato dagli operatori di polizia giudiziaria, che lo conoscevano bene, ma altresì grazie agli appostamenti di polizia giudiziaria, documentati in apposite annotazioni, che riscontravano il contenuto delle captazioni.

A tale riguardo, la Corte distrettuale richiamava, ad esempio, quanto riportato a pag. 64 della sentenza di primo grado, circa un servizio di sorveglianza predisposto presso l'area di sbarco dell'aeroporto, in conseguenza dell'ascolto delle conversazioni captate, che consentiva di documentare l'arrivo di uno dei fornitori stranieri del [OSCURATO:PERSONA] e il suo accompagnamento a casa del ricorrente, dove i due venivano raggiunti, su invito dell'imputato, dal [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al contenuto delle intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio criptico utilizzato è stata agevolata anche dai frequenti sequestri della sostanza stupefacente eseguiti dalla polizia giudiziaria.

Sotto questo profilo, la Corte territoriale ha sottolineato che, anche nei casi in cui ciò non è avvenuto, l'interpretazione delle conversazioni è risultata agevole proprio in virtù dei precedenti casi in cui, a seguito delle captazioni, si era riusciti a recuperare la sostanza psicotropa.

Con riferimento all'associazione dedita al narcotraffico contestato al capo 19) e al ruolo nella stessa rivestito dall'imputato, i Giudici del merito hanno ritenuto, ancora una volta con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che le indagini avessero fatto emergere l'esistenza di una complessa organizzazione criminale ben strutturata, con divisione dei compiti, che si avvaleva di strumenti e mezzi per la realizzazione dello scopo associativo.

Al riguardo, è emerso (vedi sentenza di primo grado, pag. 180) che l'associazione si avvaleva di locali stabilmente utilizzati per il deposito della sostanza stupefacente (un box sito a Vicenza); di molteplici utenze telefoniche intestate a terzi, per eludere le investigazioni e per mantenere i contatti; di automezzi per il trasporto dello stupefacente; di un luogo di incontro operativo per i membri del gruppo (la villa del [OSCURATO:PERSONA]).

Risulta provata anche la suddivisione dei ruoli all'interno del sodalizio: il [OSCURATO:PERSONA] gestiva i vari membri con ordini precisi e reiterati nel tempo; [OSCURATO:PERSONA] si occupava dello smercio della sostanza psicotropa in Sicilia e del reclutamento dei corrieri; [OSCURATO:PERSONA] si occupava della conservazione della droga e dell'organizzazione del trasporto dal nord al sud; [OSCURATO:PERSONA],referente del [OSCURATO:PERSONA] al nord Italia, si occupava di piazzare la merce e di incontrare i fornitori in tale zona; l'Essarrar fungeva da intermediario tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i fornitori stranieri fra i quali il "Moro" e "Albert". 5La circostanza, poi, che, per l'esecuzione dei singoli reati-fine, costituiti anche dal trasporto della sostanza stupefacente, l'organizzazione si avvaleva di corrieri diversi, come correttamente rappresentato dalla Corte di appello, non esclude la sussistenza del sodalizio.

Il ruolo di vertice dell'associazione del [OSCURATO:PERSONA] è tratteggiato in maniera puntuale nella sentenza del Tribunale (v. pag. 182), dove sono evidenziati gli elementi fattuali da cui emerge il suo ruolo di organizzatore e di direzione del sodalizio, in quanto il ricorrente si occupava di organizzare e coordinare il lavoro dei singoli associati; intratteneva i rapporti con i fornitori, pianificando le trattative; si premurava di trovare le somme di denaro da destinare alla cassa comune dell'organizzazione.

Significativo, in tale senso, è stato ritenuto l'episodio verificatosi nel mese di dicembre del 2015, allorquando il ricorrente veniva ricoverato in ospedale e dalle intercettazioni emergeva la preoccupazione dell'Essarrar e del "Moro" per la mancanza di notizie del [OSCURATO:PERSONA], nonché la circostanza che, come comunicato all'imputato dal [OSCURATO:PERSONA], tutti gli affari si erano fermati in attesa del suo ritorno.

A fronte della motivazione delle due sentenze di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme, si integrano a vicenda, e che risultano adeguate, congrue e del tutto logiche nell'apprezzamento degli elementi di fatto a disposizione, il ricorrente si limita a riproporre censure generiche, che non si confrontano in maniera specifica con le predette argomentazioni, e che mirano a sollecitare una rilettura in fatto della vicenda non consentita in questa sede.

5. Quanto, poi, al rilievo circa la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 da attribuire ad uno specifico episodio criminoso contestato al capo nn), deve osservarsi che trattasi di rilievo poco comprensibile, ove si consideri che i capi di imputazione contestati al Funnuso non riportano questa numerazione, e non decifrabile neppure dal riferimento, come coimputato giudicato separatamente, a tale [OSCURATO:PERSONA], le cui generalità non compaiono in alcuna delle imputazioni contestate al ricorrente.

Si tratta, pertanto, di doglianza aspecifica, oltre che non dedotta con i motivi di appello, e, dunque, anche per tale ulteriore profilo, inammissibile.

6. Infine, con riguardo al motivo che attiene all'esclusione della recidiva, deve osservarsi che trattasi di deduzione non sollevata in appello e, dunque, non ammissibile in questa sede.

Come è noto, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento 6ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316-01).

In particolare, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione, fra le quali rientra anche la recidiva, che deve essere contestata con i motivi di appello (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745-01). 1: In conclusione il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 02/12/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso, nonché valutare l'ammissibilità del secondo motivo con eventuale annullamento senza rinvio della decisione impugnata in relazione alla riconosciuta recidiva e trasmissione degli atti per la rideterminazione del giudizio di bilanciamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 dicembre 2025 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 10 luglio 2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per i reati di cui al capo 19) - artt. 61, n. 11-quater, cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 -, e ai capi 21),23), 24), 25), 26) e 27) - tutti riferibili al reato di cui agli artt. 61, n. 11-quater, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 -, riconosciuta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, alla pena di anni ventisei di reclusione, oltre pene accessorie. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, con cui prospetta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., articolato in plurime doglianze, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli sulla base delle sole intercettazioni, dal linguaggio e contenuto criptico, nel corso delle quali il ricorrente non sarebbe stato mai menzionato, che sono state interpretate in maniera illogica. Inoltre, l'identificazione del Funnuso fra gli utilizzatori delle utenze intercettate sarebbe avvenuta ad opera solo degli operatori di polizia giudiziaria, che ne avrebbero riconosciuto la voce, ma, per rendere attendibile l'identificazione così effettuata, doveva trattarsi sempre degli stessi operatori, che avevano avuto modo di incontrare il ricorrente nel corso di altre operazioni di polizia giudiziaria. Anche l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo apicale all'interno del sodalizio criminoso appare non condivisibile. Del resto, nella sentenza impugnata non emerge alcun riferimento circa la sussistenza di quei necessari elementi sui quali si fonda il reato associativo, a cominciare da una struttura organizzativa almeno rudimentale, per finire alla consapevolezza dei soggetti coinvolti di identificarsi in "associati". Parimenti meritevole di censura è poi quella parte della sentenza in cui la Corte si limita a riprodurre le argomentazioni del primo Giudice, relative alla mancata riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 19901anche nei confronti del Funnuso del reato allo stesso contestato al capo nn) della / rubrica in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il quale, proprio in virtù della predetta riqualificazione, è intervenuta sentenza di non doversi procedere per prescrizione. In ultimo, i Giudici del merito, nel condannare il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, in considerazione dell'aumento derivante dalla contestata recidiva reiterata e specifica, hanno fatto erronea applicazione della legge penale, atteso che, con riferimento a tutti i reati oggetto delle sentenze irrevocabili, poi unificate in un provvedimento di cumulo, il Tribunale di Sorveglianza lo aveva ammesso all'affidamento in prova, conclusosi con esito positivo dichiarato con ordinanza del 27 novembre 2007. 23. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmesso requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In primo luogo, occorre ricordare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01). Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595-01), e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01). È inammissibile, inoltre, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una ? presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970-01). Eccede, poi, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che 3ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556-01). In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1. n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01). 3. In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, poi, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715-01; in senso conforme di seguito Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337-01). Inoltre, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265-02). In definitiva, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599-01). 4. Ciò detto, generiche, e ripetitive di argomenti già vagliati dalla Corte distrettuale, con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, sono le doglianze che attengono all'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, all'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], alla ricostruzione degli elementi costitutivi del sodalizio dedito al narcotraffico e al ruolo rivestito nello stesso dal ricorrente. 4Come riportato nella sentenza impugnata, l'identificazione del ricorrente fra i soggetti che utilizzavano le utenze intercettate è avvenuta non solo grazie al riconoscimento vocale effettuato dagli operatori di polizia giudiziaria, che lo conoscevano bene, ma altresì grazie agli appostamenti di polizia giudiziaria, documentati in apposite annotazioni, che riscontravano il contenuto delle captazioni. A tale riguardo, la Corte distrettuale richiamava, ad esempio, quanto riportato a pag. 64 della sentenza di primo grado, circa un servizio di sorveglianza predisposto presso l'area di sbarco dell'aeroporto, in conseguenza dell'ascolto delle conversazioni captate, che consentiva di documentare l'arrivo di uno dei fornitori stranieri del [OSCURATO:PERSONA] e il suo accompagnamento a casa del ricorrente, dove i due venivano raggiunti, su invito dell'imputato, dal [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al contenuto delle intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio criptico utilizzato è stata agevolata anche dai frequenti sequestri della sostanza stupefacente eseguiti dalla polizia giudiziaria. Sotto questo profilo, la Corte territoriale ha sottolineato che, anche nei casi in cui ciò non è avvenuto, l'interpretazione delle conversazioni è risultata agevole proprio in virtù dei precedenti casi in cui, a seguito delle captazioni, si era riusciti a recuperare la sostanza psicotropa. Con riferimento all'associazione dedita al narcotraffico contestato al capo 19) e al ruolo nella stessa rivestito dall'imputato, i Giudici del merito hanno ritenuto, ancora una volta con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che le indagini avessero fatto emergere l'esistenza di una complessa organizzazione criminale ben strutturata, con divisione dei compiti, che si avvaleva di strumenti e mezzi per la realizzazione dello scopo associativo. Al riguardo, è emerso (vedi sentenza di primo grado, pag. 180) che l'associazione si avvaleva di locali stabilmente utilizzati per il deposito della sostanza stupefacente (un box sito a Vicenza); di molteplici utenze telefoniche intestate a terzi, per eludere le investigazioni e per mantenere i contatti; di automezzi per il trasporto dello stupefacente; di un luogo di incontro operativo per i membri del gruppo (la villa del [OSCURATO:PERSONA]). Risulta provata anche la suddivisione dei ruoli all'interno del sodalizio: il [OSCURATO:PERSONA] gestiva i vari membri con ordini precisi e reiterati nel tempo; [OSCURATO:PERSONA] si occupava dello smercio della sostanza psicotropa in Sicilia e del reclutamento dei corrieri; [OSCURATO:PERSONA] si occupava della conservazione della droga e dell'organizzazione del trasporto dal nord al sud; [OSCURATO:PERSONA],referente del [OSCURATO:PERSONA] al nord Italia, si occupava di piazzare la merce e di incontrare i fornitori in tale zona; l'Essarrar fungeva da intermediario tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i fornitori stranieri fra i quali il "Moro" e "Albert". 5La circostanza, poi, che, per l'esecuzione dei singoli reati-fine, costituiti anche dal trasporto della sostanza stupefacente, l'organizzazione si avvaleva di corrieri diversi, come correttamente rappresentato dalla Corte di appello, non esclude la sussistenza del sodalizio. Il ruolo di vertice dell'associazione del [OSCURATO:PERSONA] è tratteggiato in maniera puntuale nella sentenza del Tribunale (v. pag. 182), dove sono evidenziati gli elementi fattuali da cui emerge il suo ruolo di organizzatore e di direzione del sodalizio, in quanto il ricorrente si occupava di organizzare e coordinare il lavoro dei singoli associati; intratteneva i rapporti con i fornitori, pianificando le trattative; si premurava di trovare le somme di denaro da destinare alla cassa comune dell'organizzazione. Significativo, in tale senso, è stato ritenuto l'episodio verificatosi nel mese di dicembre del 2015, allorquando il ricorrente veniva ricoverato in ospedale e dalle intercettazioni emergeva la preoccupazione dell'Essarrar e del "Moro" per la mancanza di notizie del [OSCURATO:PERSONA], nonché la circostanza che, come comunicato all'imputato dal [OSCURATO:PERSONA], tutti gli affari si erano fermati in attesa del suo ritorno. A fronte della motivazione delle due sentenze di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme, si integrano a vicenda, e che risultano adeguate, congrue e del tutto logiche nell'apprezzamento degli elementi di fatto a disposizione, il ricorrente si limita a riproporre censure generiche, che non si confrontano in maniera specifica con le predette argomentazioni, e che mirano a sollecitare una rilettura in fatto della vicenda non consentita in questa sede. 5. Quanto, poi, al rilievo circa la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 da attribuire ad uno specifico episodio criminoso contestato al capo nn), deve osservarsi che trattasi di rilievo poco comprensibile, ove si consideri che i capi di imputazione contestati al Funnuso non riportano questa numerazione, e non decifrabile neppure dal riferimento, come coimputato giudicato separatamente, a tale [OSCURATO:PERSONA], le cui generalità non compaiono in alcuna delle imputazioni contestate al ricorrente. Si tratta, pertanto, di doglianza aspecifica, oltre che non dedotta con i motivi di appello, e, dunque, anche per tale ulteriore profilo, inammissibile. 6. Infine, con riguardo al motivo che attiene all'esclusione della recidiva, deve osservarsi che trattasi di deduzione non sollevata in appello e, dunque, non ammissibile in questa sede. Come è noto, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento 6ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316-01). In particolare, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione, fra le quali rientra anche la recidiva, che deve essere contestata con i motivi di appello (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745-01). 1: In conclusione il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27225/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris