CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di cassazione, Sez. 3, con sentenza n. 1555 del 21/09/2021, dep. 17/01/2022, ric. Arcuri ed altri, per quanto in questa sede rileva, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con la quale la Corte di appello di Catanzaro il 26 novembre 2019, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro del 24 luglio 2018, emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile di avere partecipato ad un'associazione protesa al narcotraffico (capo A: art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990) e di violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 190 (capo F dell'editto), in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite Difensori di fiducia, ricorso straordinario per la cassazione della richiamata sentenza della Corte di legittimità, affidandosi ad un unico motivo con cui lamenta violazione di legge, sotto il profilo della omissione di pronunzia. Richiamata la nozione di errore di fatto, di tipo percettivo e non valutativo né interpretativo, che legittima il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., la Difesa denunzia violazione di legge «per omessa considerazione di una deduzione contenuta nel primo motivo di ricorso così dedotto: "Annullamento della sentenza per la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. 8) ed E), c.p.p., in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, 546, comma 1, lett. E), c.p.p. con riferimento al reato di partecipazione a un'associazione di narcotrafficanti (capo A)"» (così alla p. 1 del ricorso). In particolare, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo la sentenza della Corte di cassazione dato atto (alla p. 43) che nel ricorso si era censurata la mancanza di motivazione nella sentenza di appello circa la partecipazione dell'imputato all'associazione criminale quale mero associato, anziché nel ruolo apicale di organizzatore (come era stato ritenuto in primo grado ed oggetto di riforma in appello), in realtà, poi, nello sviluppo motivazionale ulteriore la Corte di legittimità avrebbe totalmente omesso di rispondere a tale specifico rilievo, continuando a declinare la condotta dell'imputato in termini di attività organizzativa (ad esempio: manteneva i contatti con i fornitori stranieri; dava direttive a tali Messina e Stagno; gestiva un investimento di 500.000,00 euro). In conclusione, secondo il ricorrente, la Corte di. legittimità sarebbe incorsa nella segnalata vista a causa della mancata lettura del relativo motivo di ricorso. Rammentato, infine, che il P.G. di udienza (come si legge alla p. 2 della sentenza n. 1555/22 del 21/09/2022) aveva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, quanto a [OSCURATO:PERSONA], proprio con riferimento al delitto associativo, si chiede l'annullamento della decisione impugnata tramite ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, che è stato tempestivamente proposto entro i prescritti 180 giorni (deposito della motivazione della sentenza il 17 gennaio 2022; presentazione nella Cancelleria del Tribunale di Vibo valentia 1'8 luglio 2022), è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Infatti, il primo dei motivi svolti nell'originario ricorso di legittimità (incentrato sulla insussistenza del ruolo di componente, non in ruolo di vertice, del clan) è sintetizzato alle pp. 43-44 della sentenza impugnata (sub n. 2.26 del "ritenuto in fatto"). Ad esso si rinviene risposta alle pp. 118-120 della sentenza (sub n. 6.7.2. e 6.7.3. del "considerato in diritto"), ove, in realtà, si affronta il tema dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione. In particolare, si dà atto che la decisione di merito appare essere non irrazionalmente né incongruamente motivata quanto all'imputato, che risulta essere uno "storico" broker del narcotraffico, originario di [OSCURATO:PERSONA], zona con cui mantiene contatti, in relazione qualificata con narcotrafficanti colombiani, ed al vertice della "cellula bolognese", ed avere in concreto gestito un'operazione di "investimento" di 500.000,00 euro finalizzata all'importazione via mare di ingente quantitativo di cocaina; la sentenza di appello prende posizione - si legge nella decisione di legittimità - sia quanto al tema della durata dell'attività illecita e della commissione da parte dell'imputato di un unico reato-fine, con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità, sia quanto all'avere [OSCURATO:PERSONA] interagito (solo) con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], oltre che con [OSCURATO:PERSONA], la cui assoluzione è stata presa in considerazione e ritenuta dai Giudici di merito irrilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato, poiché smentito per tabulas dalla stessa lettura delle parti richiamate della sentenza. 3. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav