CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta alla revisione della sentenza emessa in data 14 ottobre 2011 dalla Corte di assise di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 12 febbraio 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] con atto redatto personalmente di cui deve rilevarsi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 - bis, in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., l'inammissibilità La legge, 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha escluso la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen come interpretati da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010y(272011, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23