CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14534/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11981/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201 presso lo studio del difensore; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata– avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2015/2023 pubblicata il 23 gennaio 2023. Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Correzione errore materiale d’ufficio –Distrazione spese di lite [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE rilevato che: - nell’ordinanza n. 2 015 /202 3 , depositata in data 23 gennaio 202 3 , con cui questa Corte ha accolto il ricorso n. 29549 /20 21 proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 12838 /20 2 1 del Tribunale di Roma, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità; -rilevato che l’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , difensor e del ricorrente, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c. segnalando che nel pronunciare la condanna della contro ricorrent e Agenzia delle entrate - Riscossione , la Corte ha omesso di disporre la distrazione delle spese in suo favore, sebbene tale richiesta fosse contenuta nel ricorso; -considerato che dal menzionat o att o processual e e m erge in maniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata dal difensor e della parte e pertanto debba disporsi la correzione dell’omissione della distrazione delle spese di lite; - rilevato, i noltre, che è sufficiente che il difensore abbia formulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio, senza che sia necessaria l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass.,Sez. U n. , n. 31033 del 2019) ; –infine, che si è recentemente chiarito che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della corte di cassazione, per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocatoantistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con lapronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura ( v. Cass. n. 15302del 2023); – n ulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391 - bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez. U n. , n. 9438 del 2002; Cass., Sez. U n. , n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del 2018 ; Cass.n. 26566 del 2023). P.Q.M. La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 2015/2023, pubblicata il 23.01.2023, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 3, le parole “entrambe le fasi con distrazione in favore dell’avvocatoGianluca Fontanella” dopo la frase “al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquida te in euro 1.364,50 , di cui euro 64,200 per esborsi, nonché alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali”, e prima della frase “Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione civile addì 17 novembre 2022”. Dispone la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio