CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 47080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 03FDNM8 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 0389F28 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza in data 05/05/2021, confermava la sentenza emessa alli esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Ravenna in data 10/06/2020 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. Contro detta pronuncia gli imputati propongono due ricorsi per cassazione. 2.1. Con il primo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducono i seguenti motivi: a. violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità per tardiva deduzione della questione relativa alla esatta qualificazione dei fatti contestati; b. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. non avendo valutato adeguatamente la questione del valore del cane pitbull. 2.2. Con un secondo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducono, vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamentano che sul punto la motivazione era del tutto carente non avendo valutato adeguatamente tutte le circostanze del caso concreto. 3. I ricorsi sono da ritenere inammissibili per le ragioni appresso specificate. 3.1. In ordine al primo motivo del ricorso a firma dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] va osservato che i giudici di appello, a parte il profilo di inammissibilità della questione dedotta, nell'escludere la ricorrenza del reato più lieve, hanno, comunque, specificato in fatto che gli imputati "non vantavano ed erano consapevoli di non vantare alcun diritto sul cane, posto che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva adottato al canile, circostanza che presuppone un evidente abbandono dell'animale da parte dei ricorrenti, ancorchè per necessità, con ciò perdendo ogni diritto di proprietà e pretesa legittima a riaverlo", profilo con il quale gli imputati non si confrontano in alcun modo, da ciò derivando la manifesta infondatezza della censura in esame. 3.2. Il secondo motivo del primo ricorso è anch' esso manifestamente infondato. Va osservato che la Corte di appello, con un giudizio in fatto non censurabile in sede di legittimità, ha escluso la ricorrenza della circostanza attenuante, apprezzando negativamente sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, Sent. n. 36790 del 22/06/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264745). Il ricorso è, peraltro, aspecifico nella parte in cui prescinde dai concorrenti profili di danno alla persona. 3.3. L' ulteriore motivo proposto con il secondo ricorso è generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche agli imputati, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando la gravità dei fatti, i precedenti penali di entrambi e l'assenza di significativi di elemento di segno positivo. Questa Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (Si veda ad esempio Sez. 2, Sent. n. 2285 del 11/10/2004 Alba ed altri Rv. 230691), sicchè la sentenza anche sul punto è da ritenere immune da censure.4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]