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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43160/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un telefono cellulare in area aeroportuale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia omessa motivazione sull'elemento soggettivo del reato.

La Corte di appello nulla avrebbe detto circa la consapevolezza dell'imputato di essersi appropriato di un bene smarrito per breve tempo.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo proposto è nuovo, dato che in sede di appello l'imputato aveva contestato solo la qualificazione giuridica del fatto (appropriazione di cosa smarrita).

In ogni caso la doglianza è manifestamente infondata alla luce della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito sulla scorta della prova documentale offerta dalle videoriprese: la persona offesa lascia il proprio telefono su una panchina e si allontana; nel giro di pochi istanti l'imputato si impossessa del bene; a brevissima distanza di tempo la persona offesa torna sul luogo ma non trova il telefono, perché nel frattempo occultato dall'imputato.

Sostenere la mancanza di dolo significata non misurarsi con il tessuto argomentativo della decisione.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] lie)-e e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un telefono cellulare in area aeroportuale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia omessa motivazione sull'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello nulla avrebbe detto circa la consapevolezza dell'imputato di essersi appropriato di un bene smarrito per breve tempo. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è nuovo, dato che in sede di appello l'imputato aveva contestato solo la qualificazione giuridica del fatto (appropriazione di cosa smarrita). In ogni caso la doglianza è manifestamente infondata alla luce della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito sulla scorta della prova documentale offerta dalle videoriprese: la persona offesa lascia il proprio telefono su una panchina e si allontana; nel giro di pochi istanti l'imputato si impossessa del bene; a brevissima distanza di tempo la persona offesa torna sul luogo ma non trova il telefono, perché nel frattempo occultato dall'imputato. Sostenere la mancanza di dolo significata non misurarsi con il tessuto argomentativo della decisione. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] lie)-e e
Sentenza Cassazione n. 43160/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris