CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10454/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo PEC:avvenricofrancesca@puntopec.it-ricorrente-controAgenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3566/2024 depositata il 27/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24937/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 10454/2026Data pubblicazione 21/04/2026chiedeva la cancellazione dal ruolo, ex art. 1, commi 537 e ss., l. n. 228del 2012, di cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, con conseguenterelativo annullamento, a seguito di mancata risposta nel termine di 220giorni alla istanza di sospensione della riscossione.In particolare – secondo quanto riferisce la sentenza impugnata –deduceva: “- di aver richiesto in data 17.3.21 all’Agenzia delle EntrateRiscossione ai sensi della l. n. 228/12, art. 1, commi 537 e segg.,l'immediata sospensione di tutti i titoli analiticamente indicati nell’estrattodi ruolo, rilasciato in data 9.3.2021 e allegato alla richiesta, asserendol’illegittimità e l’infondatezza delle pretese per nullità, inesistenza dellenotifiche e, in ogni caso, per intervenuta prescrizione e decadenza; - chenessun riscontro alla richiesta sarebbe pervenuto, entro il termineperentorio (220 giorni) fissato dalla normativa di riferimento, né dallaAgenzia delle Entrate–[OSCURATO:SOCIETA], né dai vari enti creditori; - che,scaduto il predetto termine, la ricorrente aveva inviato all’Agente dellaRiscossione istanza di annullamento in autotutela chiedendo l’immediatodiscarico dei ruoli e la cancellazione dei titoli di pagamento indicatinell’estratto di ruolo ‘illo tempore’ rilasciato; istanza asseritamenterimasta senza riscontro”.Il giudice di prossimità dichiarava inammissibile il ricorso, osservandoche “la legge 228/2012 impone al contribuente di agire in applicazionedella normativa richiamata avverso il primo atto di riscossione. Nel caso dispecie, tale procedura non risulta rispettata non essendovi alcun atto dellaprocedura esecutiva che abbia potuto dare impulso alla disciplina previstadalla legge 228/2012, avendo la società presentato istanza sulla base diun estratto di ruolo che non può essere considerato atto della proceduraesecutiva”.Numero registro generale 24937/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 10454/2026Data pubblicazione 21/04/2026La contribuente proponeva appello, rigettato, con la sentenza inepigrafe, dalla CGT2 della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in motivazione, dopo averindividuato la “ratio” dell’art. 1, commi 537 e ss., l. n. 228 del 2012,rilevava che “la natura meramente confermativa del suo atto conclusivo nerende inammissibile l'impugnazione, non trattandosi di atto incidentesull'esistenza di diritti soggettivi e ben potendo le ragioni oppositive alleragioni di credito dell'ente non accolte essere dal debitore palesate emanifestate opponendosi successivamente in sede esecutiva (Cass. n.16249/23)”.La contribuente ricorreva per cassazione con due motivi (rubricaticome “II” e “III”, dopo un par. “I” intitolato: “Della tempestivita’ delproposto ricorso in cassazione”).In difetto di originaria costituzione dell’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], il Consigliere delegato formulava proposta di definizioneanticipata del giudizio.La contribuente depositava istanza di decisione.In data 17 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] sicostituiva ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.Anzitutto, la contribuente non consta aver depositato la prova dellanotifica del ricorso per cassazione ai destinatari, neppure indicati nell’attostesso, ed in particolare all’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], cui, atermini della nota di iscrizione al ruolo, esso era diretto.Il file: “Relata di notifica Cassazione_fidia.pdf” allegato al ricorso,contiene un documento, intestato: “Relata di notifica ex art. 3-bis, Legge21 gennaio 1994, n. 53”, dal seguente tenore: “La sottoscritta Avv. [OSCURATO:PERSONA]Barbato C. […] in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm.ii.,mediante messaggio inviato dalla Pec: [OSCURATO:EMAIL],Numero registro generale 24937/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 10454/2026Data pubblicazione 21/04/2026iscritto al indice nazionale degli indirizzi di [OSCURATO:PERSONA] diimprese e professionisti (INIPEC), ad ogni effetto di legge notificaunitamente alla presente relazione, sottoscritta digitalmente, i seguentiallegati: […] a: Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] […]. Benevento,19.11.2024”; tuttavia in tale file non sono riprodotte le attestazioni diinvio, ricevuta ed accettazione del messaggio di posta elettronicacertificata.Né documentazione elettronica al riguardo è fornita mediantel’allegazione di alcun altro file.In particolare, il file “NOTIFI~1.EML” non riguarda la notifica delricorso, ma la notifica della sentenza impugnata, con unita ordinanza dicorrezione di errore materiale, inviata da“[OSCURATO:EMAIL]” a“[OSCURATO:EMAIL]”.Insegna la giurisprudenza di legittimità: “In tema di notifica del ricorsoper cassazione con modalità telematica, ai fini della prova delperfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formatodigitale ovvero, quando non è possibile, in formato analogico contrasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonchédelle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ‘.eml’ o‘.msg’; l'omessa produzione di tali ricevute - che può intervenire, ai sensidell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovverofino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determinal'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato ilrelativo procedimento, con conseguente impossibilità di disporne larinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Cass. n. 7041 del 2025).Inoltre, “l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo lascadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comportal'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dallaNumero registro generale 24937/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 10454/2026Data pubblicazione 21/04/2026costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancatoraggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza diforme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali viganoapposite e separate norme” (Cass. nn. 34916 del 2021; 25453 del 2017;12894 del 2013).Ancora alla data dell’odierna adunanza in camera di consiglio, come daverifica direttamente compiuta dal Collegio, non risultano integrate leproduzioni di parte ricorrente al fine di comprovare l’avvenuta tempestivanotifica del ricorso.Né a tale mancanza sopperisce la costituzione, meramente formale(senza cioè svolgimento di attività processuale) dell’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA] addì 17 novembre 2025. Invero, vertendosi, a termini delsuperiore insegnamento, di “inesistenza della notificazione”, non sovvienealcuna possibilità di sanatoria.D’altronde, pur a prescindere da ciò, la copia del ricorso percassazione depositata in uno all’“atto di costituzione” agenziale non reca larelata di notifica, la data della quale non è altrimenti evincibile neppuredall’atto stesso: donde l’obiettiva impossibilità, comunque, di verificare latempestività della notifica.In aggiunta a quanto precede, entrambi i motivi di cui consta il ricorsosono ad ogni buon conto di per sé inammissibili per le ragioni già espressenella proposta di definizione anticipata, che il Collegio espressamentecondivide.Così il primo motivo – volto a denunciare l’ultrapetizione in cui sarebbeincorso il primo giudice per aver rigettato il ricorso sul presupposto, nondiscusso in causa, che gli estratti di ruolo non sono atti esecutivi dotati dilesività – in quanto non riproduce le specifiche devoluzioni effettuate aigiudici di merito, in violazione di ripetuti insegnamenti di questa S.C. (cfr.ad es. Cass. nn. 41205 e 28072 del 2021); né rappresenta alcun concretoNumero registro generale 24937/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 10454/2026Data pubblicazione 21/04/2026interesse a dedurre la censura alla luce dell’effetto sostitutivo dellasentenza di secondo grado; né illustra in cosa la dedotta violazioneconsista.Così pure il secondo motivo – volto a denunciare violazione dell’art. 1,comi 537 ss., l. n. 228 del 2012 – in quanto non riproduce e non riassumeil contenuto dell’istanza proposta in via amministrativa, con specificaevidenza delle ragioni addottevi, alla luce del principio secondo cui ladomanda di sospensione, “oltre che tempestivamente depositata rispettoal termine di novanta giorni fissato dalla predetta norma, deve contenere,al fine di essere idonea a determinare l'effetto sospensivo in attesa dellariposta da parte del creditore della pretesa fiscale, la specifica richiesta delcontribuente di sospensione del procedimento di riscossione, non potendoritenersi equipollente a tali fini una generica istanza di annullamentod'ufficio della pretesa creditoria” (Cass. n. 13501 del 2025); ciò senzacontare che – come chiarito da questa S.C. – “in tema di riscossione delleimposte, la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art.1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell'Agenziadelle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dellostesso art. 1, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, nondetermina l'annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il creditoerariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è ‘subiudice’, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell'istanza noncostituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, aisensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, vavalutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazionefinanziaria” (Cass. n. 30841 del 2024): il motivo, come detto totalmentesilente sull’istanza amministrativa, non allega e non riporta “motivi posti afondamento dell'istanza” costituenti “cause potenzialmente estintive dellapretesa tributaria, ai sensi delle lettere da a) a f)”.Numero registro generale 24937/2024Numero sezionale 1159/2026Numero di raccolta generale 10454/2026Data pubblicazione 21/04/2026In definitiva, l’inammissibilità del ricorso, di per sé ed altresì in ragionedell’inammissibilità dei suoi motivi, comporta le statuizioni consequenzialiex artt. 96, comma 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.: nulla,nondimeno, è a statuirsi sulle spese, in difetto di attività processualedell’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA], come visto tardivamente costituitasie meramente resistente; ricorrono tuttavia i presupposti per la condannadella contribuente a corrispondere una somma, che il Collegio quantifica ineuro 1.500, alla Cassa delle ammende; essa è infine “ex lege” tenuta alpagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente a versare la somma di euro 1.500 allaCassa per le ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 5 febbraio 2026.Il Presidente