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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11726/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28550/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.), le conclusioni della parte civile; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di cassazione chiarito che configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario comunque l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del rito e del contributo in concreto fornito, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile; 1726 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2724/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28550/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28550/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.), le conclusioni della parte civile; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di cassazione chiarito che configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario comunque l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del rito e del contributo in concreto fornito, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile; P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28550/2025     [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.), le conclusioni della parte civile; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di cassazione chiarito che configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario comunque l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del rito e del contributo in concreto fornito, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile; 1726 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                -  Presidente -        Ord. n. sez. 2724/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                  -  Relatore -          R.G.N. 28550/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28550/2025     [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.), le conclusioni della parte civile; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di cassazione chiarito che configura il delitto di calunnia la falsa incolpazione di reati procedibili a querela qualora per l'accertamento dell'insussistenza della causa di procedibilità si renda comunque necessario comunque l'avvio del procedimento penale e lo svolgimento di accertamenti che richiedano apposite indagini; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del rito e del contributo in concreto fornito, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della costituita parte civile;   P.Q.MP.Q.M
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