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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 dicembre 1954

Cassazione n. 00538/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 26041 del 09/05/2025 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che, con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte n. 26041, emessa in data 09/05/2025, si prospetta un errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in cui sarebbe incorsa la Corte, consistito nell'avere omesso l'esame del motivo di ricorso con cui si deduceva l'invalidità, ovvero l'inutilizzabilità delle trascrizioni di un DVD, prodotto all'udienza del 17/11/2020 innanzi al Tribunale di Chieti, nonché si dubitava della utilizzabilità della deposizione del teste di p.g., escusso sempre nel corso della predetta udienza, motivo che, contrariamente all'assunto della Corte, sarebbe stato ritualmente proposto dal ricorrente con l'atto di appello; lette le conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Chieti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, conclusioni che non rilevano in questa sede, stante il procedimento seguito; rilevato che, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, che va ribadita, non è deducibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima.

Pertanto, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731-01).

In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 269882-01).

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 285553-01: fattispecie in cui il condannato, nel dolersi dell'omesso scrutinio da parte della Corte di cassazione del motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del suo esame dibattimentale, a seguito della mutata composizione del collegio giudicante, non aveva indicato i motivi per cui quell'incombente istruttorio dovesse ritenersi decisivo); ritenuto che, nel caso di specie, la prospettazione difensiva appare generica, poiché priva di indicazioni in ordine alla decisività del motivo di appello non esaminato dalla Corte di cassazione, limitandosi il ricorrente, in maniera apodittica ed autodimostrativa, ad affermare che il motivo era da ritenersi decisivo, "in quanto utile a provocare una deliberazione diversa da quella adottata, in ordine al profilo della valutazione ed alla utilizzabilità delle prove acquisite in dibattimento, nonché con riguardo l'ammissibilità delle stesse poste a sostegno della pronuncia di condanna nei confronti del prevenuto", senza specificare sotto quale profilo sarebbe stata decisiva l'ammissione o meno della prova indicata ai fini di una diversa pronuncia; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, poiché deduce questioni, all'evidenza, estranee all'errore di fatto, e ciò ne consente la trattazione con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,, cod. proc. pen., e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 26041 del 09/05/2025 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che, con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte n. 26041, emessa in data 09/05/2025, si prospetta un errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in cui sarebbe incorsa la Corte, consistito nell'avere omesso l'esame del motivo di ricorso con cui si deduceva l'invalidità, ovvero l'inutilizzabilità delle trascrizioni di un DVD, prodotto all'udienza del 17/11/2020 innanzi al Tribunale di Chieti, nonché si dubitava della utilizzabilità della deposizione del teste di p.g., escusso sempre nel corso della predetta udienza, motivo che, contrariamente all'assunto della Corte, sarebbe stato ritualmente proposto dal ricorrente con l'atto di appello; lette le conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Chieti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, conclusioni che non rilevano in questa sede, stante il procedimento seguito; rilevato che, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, che va ribadita, non è deducibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. Pertanto, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731-01). In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 269882-01). In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 285553-01: fattispecie in cui il condannato, nel dolersi dell'omesso scrutinio da parte della Corte di cassazione del motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del suo esame dibattimentale, a seguito della mutata composizione del collegio giudicante, non aveva indicato i motivi per cui quell'incombente istruttorio dovesse ritenersi decisivo); ritenuto che, nel caso di specie, la prospettazione difensiva appare generica, poiché priva di indicazioni in ordine alla decisività del motivo di appello non esaminato dalla Corte di cassazione, limitandosi il ricorrente, in maniera apodittica ed autodimostrativa, ad affermare che il motivo era da ritenersi decisivo, "in quanto utile a provocare una deliberazione diversa da quella adottata, in ordine al profilo della valutazione ed alla utilizzabilità delle prove acquisite in dibattimento, nonché con riguardo l'ammissibilità delle stesse poste a sostegno della pronuncia di condanna nei confronti del prevenuto", senza specificare sotto quale profilo sarebbe stata decisiva l'ammissione o meno della prova indicata ai fini di una diversa pronuncia; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, poiché deduce questioni, all'evidenza, estranee all'errore di fatto, e ciò ne consente la trattazione con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,, cod. proc. pen., e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26
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