CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13905/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'Economia e delle Finanze in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n.2964/2025 depositata il 14/04/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 23796/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 13905/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.100,00 per compensi, oltre alle prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 12/05/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]