CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Alessandria del 26/10/2020, con il quale era stata disposta l'espulsione del detenuto dal territorio dello Stato a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi del comma 5 dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. Avverso detto provvedimento l'espulso ha proposto ricorso per cassa- zione per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta che il Tribunale non ha considerato che Zhou è in espiazione di pena per reati anche ostativi, come l'omicidio, in quanto inserito nell'elenco di cui all'art. 407, lett. a) cod. proc. pen., sicché avrebbe dovuto verificare se il condannato avesse espressamente richiesto l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, così avve- dendosi che invece Zhou non aveva avanzato alcuna richiesta di espulsione. Nell'operare la scissione del cumulo di pena, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato l'espiazione della quota di pena per il reato ostativo ed ha senz'altro disposto l'espulsione, senza considerare la doglianza difensiva sul punto avanzata nell'opposizione. 2.2. Nel secondo motivo si deduce che l'espulsione ex art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, non poteva essere disposta, perché Zhou era già stato ammesso al regime di semilibertà, sicché difetta la ratio della sanzione sosti- tutiva, che risiede nell'esigenza di sopperire al sovraffollamento delle carceri. Inoltre, l'ammissione in atto ad una misura alternativa rende prevalente la finalità di rieducazione e reinserimento sociale del condannato, garantita dall'art. 27 Cost., rispetto alla mera finalità di deflazione carceraria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con assorbimento del secondo. Invero, l'esegesi di questa Corte è nel senso che «la scissione del cumulo di pene inflitte per reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali ostativi all'espulsione prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. n. 268 del 1998 (T.U. immigrazione), è consentita in sede esecutiva, in modo da imputare la parte di pena espiata al reato ostativo e dare così luogo all'espulsione, solo se richiesta dal condannato» (Sez. 1, n. 17736 del 21 novembre 2013, Pg in proc. Leka, Rv. 262263). Il percorso motivazionale di tale condivisibile approdo ha indicato che la matrice pretoria del principio della scissione del cumulo al fine di rendere possibile il ricorso all'espulsione nel particolare caso previsto dall'art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, richiede la verifica della ricorrenza di una manifestazione di volontà da parte del condannato. Al riguardo si è evidenziato che l'elaborazione giurisprudenziale in tema di scissione del cumulo giuridico derivante da continuazione (con imputazione della porzione di pena già espiata alla condanna intervenuta per reato ostativo) muove dalla considerazione della necessità di segmentare il rapporto esecutivo in funzione di un "interesse" del soggetto richiedente, si da rendere possibile (in applicazione del generale principio del favor rei) l'accesso ad un diverso tratta- mento più favorevole (Corte Cost. n. 361 del 1994; Sez. U. 30/6/99, Ronga). In presenza di tale fisionomia dell'istituto - si è affermato - non può evitarsi di considerare che la misura dell'espulsione quale sanzione sostitutiva alla detenzione, così come descritta dall'art. 16 D. Lgs. n. 286 del 1998, comporta conseguenze almeno in parte sfavorevoli per il soggetto destinatario (pur ponendosi come alternativa alla prosecuzione della detenzione), al quale viene imposto l'allontanamento, peraltro non preceduto da una verifica in concreto della sua pericolosità sociale (a differenza di quanto prevede l'art. 15 del D. Lgs. n. 286 del 1998). Da ciò la considerazione, concordemente espressa nelle precedenti decisioni sul tema, della "atipicità" della misura alternativa in questione, posto che la stessa, di natura sostanzialmente amministrativa, rappresenta più una misura tesa ad evitare il sovraffollamento penitenziario che uno strumento per attuare il percorso di risocializzazione. Si è concluso che proprio la connotazione particolare dell'espulsione qui in esame - e la sua sostanziale polivalenza - rende necessaria la verifica dell'interesse o meno del condannato ad ottenere il provvedimento di espulsione. Nel caso di specie, il condannato non ha manifestato alcun interesse in tal senso, anzi ha impugnato l'applicazione della sanzione sostitutiva proprio sotto tale profilo, sicché il provvedimento deve essere annullato. 1.2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la trattazione del secondo motivo, per il quale, peraltro, l'esegesi di legittimità si è già espressa in termini di compatibilità tra gli istituti (Sez. 1, n. 39781 del 13/10/2005, Iselaci, Rv. 232514: «L'ammissione alla misura alternativa della semilibertà non è di ostacolo all'emissione del decreto di espulsione a titolo di sanzione alternativa, dal momento che la semilibertà è misura che comunque comporta la permanenza del condannato in un istituto penitenziario, sebbene limitatamente a determinati orari, e quindi anche rispetto al soggetto che espia la pena in semilibertà l'espulsione può realizzare il fine proprio di riduzione della popolazione carceraria»). 2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per riesaminare l'opposizione dello Zhou in conformità ai principi di diritto che si sono illustrati. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così decis