CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24792/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite-le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 dicembre 2023 del Tribunale di L'Aquila, che ha accolto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara aveva proposto avverso il provvedimento del 29 novembre 2023, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Pescara aveva revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, a lui precedentemente applicata con ordinanza del 25 maggio 2022, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 cod. proc. pen., 23-bis, comma 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modifiche, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito, con modifiche, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), perché l'avviso di fissazione udienza era stato notificato al difensore di fiducia il 14 dicembre 2023, solo quattro giorni prima dell'udienza camerale del 18 dicembre 2023, in difetto di quanto dettato dal legislatore, che ha stabilito un termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza per chiedere la discussione orale del procedimento. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 127, comma 2, cod. proc. pen., art. 23-bis, comma 7, d.l. n. 137 del 2020 e 7 d.l. n. 105 del 2021, perché, in forza del fatto che la notifica dell'avviso di udienza era stata perfezionata solo quattro giorni prima dell'udienza, sarebbe stato leso il diritto della parte di depositare memorie fino a cinque giorni prima della stessa udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente rilevato nel ricorso, l'avviso di fissazione udienza camerale era stato notificato tardivamente al difensore di [OSCURATO:PERSONA], posto che la notifica era stata perfezionata il 14 dicembre 2023 e che l'udienza era stata celebrata il 18 dicembre 2023. L'inosservanza di tale termine ha determinato una nullità, rilevata da [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso per cassazione. Nel procedimento d'appello avverso le ordinanze emesse dal G.i.p. in materia di misure cautelari personali, infatti, il termine per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza è quello generale di dieci giorni stabilito dall'art. 127 cod. proc. pen. per il procedimento in camera di consiglio - alle cui forme fa rinvio l'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. - e non già quello di tre giorni, specificamente ed eccezionalmente previsto, per la sola udienza di riesame, dall'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., peraltro non richiamato dall'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.: l'inosservanza di detto termine comporta la nullità dell'udienza ex art. 127 comma 5 e 179 comma 1 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1806 del 09/12/2002, dep. 2003, Marino, Rv. 223232). Inoltre, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modifiche, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito, con modifiche, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), il difensore ha l'onere di chiedere la discussione orale entro cinque giorni prima dell'udienza ed ha il diritto di presentare memorie ex art. 127 cod. proc. pen. entro 5 giorni prima dell'udienza. 2. Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. 3. Stante lo stato di detenzione del ricorrente, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila, competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,