CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15723/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-già ricorrente-controA.p.g.r. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, DiCaccamo Giovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-relativamente al decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. della Corte diCassazione n. 1540/2025 depositato il 22/01/2025.Numero registro generale 14876/2025Numero sezionale 3742/2026Numero di raccolta generale 15723/2026Data pubblicazione 22/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:Giovanni, Renata e [OSCURATO:PERSONA] - per tramite del difensore,con istanza datata 5 giugno 2025 chiedevano di disporre la correzionedi un errore materiale contenuto nel decreto di estinzione n.1540/2025 pubblicato 22.01.2025 emesso dal consigliere delegatoall’esito dell’inutile spirare del termine dei quaranta giorni seguiti aldeposito della proposta di definizione accelerata, emesso nelprocedimento n. 12629/2021 R.G., aggiungendo al dispositivo ladistrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;CONSIDERATO CHEritualmente instaurato il contraddittorio, risulta che effettivamentel’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la distrazione in suo favore, exart. 93 c.p.c., delle spese legali del giudizio di legittimità,dichiarandosi antistatario; − come già più volte statuito da questaCorte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagliordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta didistrazione qualificarsi come domanda autonoma; − la procedura dicorrezione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma2, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri diaver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente ilmigliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole duratadel processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoredistrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile,ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronuncedella Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037;Numero registro generale 14876/2025Numero sezionale 3742/2026Numero di raccolta generale 15723/2026Data pubblicazione 22/05/202610/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); − in conclusione, si devedisporre che la motivazione del summenzionato decreto sia emendatacon l’aggiunta della frase «, con distrazione in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «si liquidano comeal dispositivo» e che il dispositivo sia corretto mediante l’aggiuntadell’inciso «, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] exart. 93 c.p.c.» dopo le parole «spese generali ed accessori»;− poiché il presente provvedimento di correzione è redatto informato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di formare undocumento informatico contenente la copia del provvedimentocorretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlodigitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, in ossequio aquanto stabilito dall’art. 196-quinquies, quinto comma, disp. att.c.p.c.; − per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvederesulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez. U,Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002; Cass., Sez. U., Sentenza n.29432 del 14/11/2024) P.Q.Mla Corte dispone che la motivazione del decreto di estinzione.1540/2025, pubblicato 22.01.2025, sia emendata con l’aggiunta dellafrase «, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93c.p.c.» dopo le parole «si liquidano come al dispositivo» e che ildispositivo sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 93 c.p.c.» dopole parole «spese generali ed accessori»;dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti di cui all’art.196- quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c..Cosi deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 30aprile 2026 .Il PresidenteNumero registro generale 14876/2025Numero sezionale 3742/2026Numero di raccolta generale 15723/2026Data pubblicazione 22/05/2026Giacomo [OSCURATO:PERSONA]