CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 35771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24993/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]/4 di Trani, in persona del Commissario liquidatore p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] B. TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- e nei confronti di REGIONE PUGLIA; -intimata- e sul ricorso incidentale condizionato di: [OSCURATO:PERSONA]/4 di Trani, in persona del Commissario liquidatore p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] B. TORTOLINI, 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] STARORDINARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente al ricorso incidentale- e nei confronti di REGIONE PUGLIA; -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1161/2020 depositata il 24/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con decreto n. 720/2007 veniva ingiunto alla Regione Puglia, succeduta nei debiti della disciolta USL BA4, di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 8.034.673,48, a titolo di conguaglio per il periodo 1989-1990 di rette di degenza per i ricoveri di infermi di mente e minorati psichici presso l’ospedale psichiatrico della Congregazione; il Tribunale di Bari nel giudizio di opposizione che, su impulso della Regione Puglia, ne era seguito, con sentenza non definitiva n. 1226/09, esteso il contraddittorio nei confronti della Gestione liquidatoria della soppressa USL BA4, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Regione Puglia, estrometteva dal giudizio l’Asl BAT intervenuta nel giudizio volontariamente e rimetteva la causa in istruttoria; con sentenza definitiva n. 2777/16 revocava il decreto ingiuntivo, condannava la Congregazione religiosa oramai in amministrazione straordinaria, costituitasi volontariamente nel giudizio, al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Puglia; la Corte d'Appello di Bari, investita del gravame, in via principale, dall’Amministrazione straordinaria della Congregazione religiosa, e, in via incidentale, dalla Regione Puglia, con la sentenza n. 1161/2020, resa pubblica in data 24/06/2020, ha confermato l’opposizione della Regione Puglia, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato l’Amministrazione straordinaria della Congregazione religiosa a rifondere la Regione Puglia e la Gestione liquidatoria della ex USL BA4 delle spese del giudizio di appello; l’Amministrazione straordinaria della Congregazione religiosa ricorre per la cassazione di detta sentenza avvalendosi di quattro motivi, illustrati con memoria; resiste e propone ricorso incidentale condizionato la Gestione liquidatoria della ex [OSCURATO:PERSONA] 4, avvalendosi di due motivi, al quale resiste con controricorso la ricorrente principale; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla Regione Puglia rimasta intimata; la trattazione del ricorso è stata disposta ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato memoria. Considerato che: Ricorso principale 1) con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 111 Cost. e dell’art. 112 cod.proc.civ.; la tesi prospettata è la seguente: la Corte d'Appello avrebbe accertato l’esistenza del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo, dichiarato la nullità della transazione eccepita dalla Regione Puglia e al tempo stesso confermato la decisione del giudice di prime cure di non pronunciarsi sulla domanda autonoma nei confronti della Gestone liquidatoria [OSCURATO:PERSONA] 4 per la mancanza della prova del credito e l’estinzione del debito per intervenuta transazione; di qui la sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; in aggiunta, la Corte d'Appello avrebbe violato l’art. 112 cod.proc.civ. per avere omesso di pronunciarsi sulla autonoma domanda di condanna verso la Gestione liquidatoria formulata in primo grado con l’atto di citazione per chiamata di terzo e riproposta in appello, in considerazione della medesima omissione da parte del Tribunale; a tal fine, parte ricorrente insiste sull’autonomia ed indipendenza della domanda formulata verso la Gestione liquidatoria rispetto a quella avanzata nei confronti della Regione Puglia, condebitrice, non bastando a fini motivazionali il fatto che in sentenza il giudice a quo abbia affermato che il Tribunale non aveva differenziato la posizione debitoria della Regione Puglia da quella della Gestione liquidatoria e che neppure il creditore opposto lo aveva fatto, perché ritenuta viziata da una sostanziale “confondibilità soggettiva” tra Regione Puglia e Gestione liquidatoria; il motivo non merita accoglimento in nessuna delle sue articolazioni; la Corte territoriale, al contrario di quanto sostiene parte ricorrente, ha indicato e argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto infondato il primo motivo di appello con cui era stata denunciata l’omessa pronuncia sulla domanda di pagamento rivolta alla Gestione liquidatoria (cfr. pp. 6 e ss. della sentenza) e non ha affatto reso una motivazione contraddittoria, perché ha ritenuto - sia in ordine alla prova del credito azionato con il decreto ingiuntivo sia con riguardo all’eccezione per intervenuta transazione opposta dalla Regione Puglia - non differenziabile la posizione della Regione rispetto a quella della Gestione liquidatoria; 2) con il secondo motivo, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.; parte ricorrente ripropone la questione dell’omessa pronuncia sulla domanda di condanna della Gestione liquidatoria, attingendo la statuizione con cui la Corte d'Appello ha rigettato l’eccezione di estinzione del credito per intervenuta transazione, precisamente nella parte in cui, facendo riferimento al difetto di forma della transazione, il giudice a quo si è occupato di una questione – la legittimazione della Regione di disporre dei debiti delle soppresse Usl – asseritamente reputata non oggetto di gravame e passata in giudicato o comunque da dover essere considerata assorbita, data la ritenuta nullità dell’accordo transattivo per vizio di forma; il motivo non merita accoglimento; innanzitutto, la stessa parte ricorrente dimostra di avere ben colto il senso del ragionamento della Corte d'Appello volto a contestare che la domanda azionata nei confronti della Regione Puglia fosse autonoma e indipendente rispetto a quella formulata nei confronti della Gestione liquidatoria, tant’è che ne sintetizza i passaggi fondamentali (cfr. p. 18 del ricorso); ebbene, a parte dedurre la “superfluità di detto ragionamento”, argomentata, peraltro, del tutto assertivamente (a p. 16 del ricorso è un contenuto un cenno al fatto che il Tribunale di Bari aveva riconosciuto la legittimazione passiva concorrente della Gestione liquidatoria), la ricorrente si limita a imputare alla Corte d'Appello di aver fatto propria la motivazione di Cass., Sez. Un., n. 10135/2012 “senza permettere di individuare chiaramente il convincimento che ne sta alla base, ossia che la Regione e la Gestione liquidatoria sarebbero lo stesso soggetto di diritto o centro di imputazione delle obbligazioni delle soppresse USL, potendosi giungere a tale esito ermeneutico solo attraverso congetture ed ipotesi”; il che è in evidente contraddizione con quanto parte ricorrente riferisce, come si è detto, a p. 18 del ricorso; inoltre, il fatto che la Corte d'Appello abbia fatto propria la motivazione della sentenza n. 10135/2012 non integra gli estremi di un vizio motivazionale, come ipotizza la ricorrente, non essendo affatto previsto un divieto generale per il giudice di ricorrere alla motivazione per relationem: nel processo civile, la validità della sentenza la cuimotivazione sia redatta per relationem ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 10/01/2022, n. 459); non essendosi affatto la Corte d'Appello limitata a riferire il precedente delle Sezioni Unite di questa Corte, ma avendone evocato i principi per applicarli alla fattispecie per cui è causa, deve escludersi che meriti la censura sotto il profilo motivazionale di cui è stata fatta oggetto; deve, inoltre, ribadirsi che non ricorre il vizio di omessa pronuncia denunciato, perché la Corte d'Appello si è espressa, peraltro, esplicitamente sulle ragioni per cui ha ritenuto che la domanda autonoma nei confronti della Gestione liquidatoria non potesse essere accolta; 3) con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art 6, comma 11, l. 724/1994, dell’art. 2, comma 14, l. 154/1995 e/o dell’art. 2938 cod.civ. nonché la violazione degli artt. 99, 112 e 115 cod.proc.civ., dell’art. 2907 cod.civ. e dell’art. 111 Cost e infine la violazione dell’art. 2909 cod.civ.; la Corte d'Appello – secondo la prospettazione della ricorrente – avrebbe violato le prescrizioni di cui all’art. 6, comma 1°, l. 724/1994 e all’art. 2, comma 14, l. 549/1995 che dispongono l’istituzione e la disciplina delle gestioni liquidatorie quali soggetti autonomi di diritto, dotati di autonoma legittimazione sostanziale e processuale concorrente con quella delle Regioni e sarebbe altresì incorsa nella violazione dell’art. 2938 cod.civ. per aver fatto valere la prescrizione non opposta dalla parte (la gestione liquidatoria che contumace in primo grado non aveva opposto la prescrizione neppure in appello) e dell’art. 2909 cod.civ. per aver violato il giudicato interno quanto alla solidarietà passiva della gestione liquidatoria con la Regione Puglia; il motivo non merita accoglimento; occorre innanzitutto ribadire che il quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, non permette di nutrire dubbi in ordine alla ricorrenza di una legittimazione sostanziale e processuale concorrente delle [OSCURATO:PERSONA] e della Regione: - il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ha realizzato il riordino della disciplina in materia sanitaria, sopprimendo le USL e istituendo le [OSCURATO:PERSONA] (AUSL)(art. 3); -la l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 724, con l'art. 6, 1° comma, ha disposto che sulle AUSL non dovessero gravare i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle [OSCURATO:PERSONA]; -la l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 549, con l'art. 2, 14° comma, ha stabilito che i [OSCURATO:PERSONA] delle istituite [OSCURATO:PERSONA] assumessero la veste di [OSCURATO:PERSONA] delle soppresse [OSCURATO:PERSONA] comprese nell'ambito delle rispettive aziende e che le Gestioni a Stralcio di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1°, si trasformassero in [OSCURATO:PERSONA]; -le Regioni hanno assunto a proprio carico, mediante le [OSCURATO:PERSONA], i debiti delle USL sorti fino al 31 dicembre 1994; i Direttori generali, oltre alla funzione di commissari liquidatori, hanno assunto la legittimazione processuale allorquando siano le ASL ad agire od essere convenute in giudizio per rapporti risalenti alle soppresse USL, senza, per questo, modificare o eliminare la possibilità, per i creditori di dette USL, di agire nei confronti della Regione in forza del disposto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14; la censura della Congregazione religiosa si basa evidentemente sul convincimento erroneo che la legittimazione riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA] di una soppressa USL, con attribuzione del potere rappresentativo al Direttore Generale delle nuove AUSL, esprima l'individuazione di un soggetto giuridico autonomo; deve, invece, tenersi conto che la volontà del legislatore espressa nella l. n. 724 del 1994 era quella di evitare che i rapporti pendenti e in particolare le relative posizioni debitorie, già a carico delle soppresse USL, gravassero sulle nuove AUSL quali organi regionali e fossero trasferiti invece alle Regioni, creando, a tale precipuo scopo, un organo regionale specifico deputato a procedere all'attività ricollegata a detti rapporti pendenti; tale organo non rivestiva, tuttavia, la figura di un ente, sebbene infraregionale, dotato di personalità giuridica distinta da quella della Regione di riferimento, bensì si connotava come uno specifico organo (destinatario della successione a titolo particolare all'USL come patrimonio) della Regione, accompagnato dalla individuazione di un soggetto rappresentante per la gestione dei relativi rapporti; per questo deve ritenersi che, nel caso di specie, la Gestione liquidatoria non era un soggetto autonomo destinatario di un’autonoma domanda, essendo un organo della Regione; questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10135 del 20/06/2012, quanto alla legittimazione passiva concorrente della Regione ha ritenuto che: "la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta, anzitutto, alle stesse Regioni; e spetta altresì all'organo di rappresentanza della gestione stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria: a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, il quale risponde soltanto a criteri amministrativo -contabili, intesi ad assicurare la distinzione, scopo della riforma, delle passività. Da un lato, infatti, la legittimazione delle [OSCURATO:PERSONA] risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori, sicché essa non può assumere carattere esclusivo. Dall'altro lato, la legittimazione concorrente della Regione neppure può essere esclusa nei casi in cui eventuali leggi regionali, nel fissare - in conformità alla disciplina generale delineata dalla legge statale - la normativa di dettaglio per l'accertamento e la riscossione dei crediti o per il pagamento dei debiti da parte delle [OSCURATO:PERSONA], evidenzino aspetti di ambiguità, individuando come "esclusiva" la legittimazione ad adempiere o la responsabilità del commissario liquidatore e della relativa gestione: in tal caso, infatti, avuto riguardo alle pronunce della Corte costituzionale sulla verifica di costituzionalità della normativa contenuta nell'art.6, comma 1, della legge n. 724 del 1994 (Corte cost. n. 430 del 1997; n. 82 del 1998; n.89 del 2000), il potenziale contrasto con le norme principio della legge statale deve essere risolto mediante una interpretazione secundum Costitutionem delle disposizioni regionali (Cass., Sez. Un., 20/06/2012, n. 10135; successivamente, in senso conforme, Cass. 08/07/2014, n. 15487; Cass. 29/01/2019, n. 2343; Cass.08/07/2020, n. 14245; Cass. 05/05/2021, n. 11723); peraltro, questa Corte ha avuto occasione di esprimersi affermativamente – Cass. 13/06/2022, n. 18976 – sull’azionabilità nei confronti della Regione del titolo esecutivo ottenuto contro la Gestione liquidatoria, atteso che, per effetto del complesso sistema dianzi descritto, la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori debitori delle soppresse USL spetta sia alle Regioni (quali enti successori ex lege) sia, in alternativa (e quindi anche), all'organo di rappresentanza della Gestione stralcio, che, per così dire, prolunga, in qualche modo comportandone l'ultrattività, la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria. il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle soppresse USL, mediante successione a titolo particolare in tali pregresse situazioni giuridiche, va identificato nella Regione, mentre la creazione delle [OSCURATO:PERSONA] risponde alla funzione istituzionale di provvedere all'attività di accertamento, ricognizione e liquidazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi in capo alle USL, svolta nell'esclusivo interesse della Regione; sicché, dato il carattere servente della funzione attribuita alle [OSCURATO:PERSONA], il fondamento sostanziale dell'attribuzione alle [OSCURATO:PERSONA] medesime di una legittimazione concorrente rispetto a quella delle Regioni può ricondursi - sotto il profilo squisitamente civilistico - ad un mandato ex lege , per effetto del quale, da un lato, il commissario liquidatore, organo operativo della Gestione, viene investito di un'attività giuridica (inerente alla riscossione dei residui crediti, al pagamento dei residui debiti e, in genere, alla complessiva ricognizione e amministrazione dei rapporti giuridici patrimoniali facenti capo alle soppresse [OSCURATO:PERSONA]) da compiersi nel nome della [OSCURATO:PERSONA] ma per conto della Regione (in tal senso, Cass., Sez. Un., 20/06/2012, n. 10135, cit.); dall'altro lato, viene istituito tra i due legittimati (la [OSCURATO:PERSONA] e la Regione), un unico centro di interessi e (conseguentemente) di imputazione giuridica degli effetti degli atti compiuti, che ne supera la formale distinzione soggettiva; tanto premesso e considerato deve ritenersi errata in iure la premessa del ragionamento della Amministrazione straordinaria della Congregazione religiosa circa l’autonomia e l’indipendenza rispetto alla Regione con tutti i corollari che ne dovrebbero scaturire; la stessa domanda può essere proposta nei confronti della Regione; 4) con il quarto ed ultimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo disposto la condanna della gestione liquidatoria al pagamento delle spese del giudizio di primo grado quale conseguenza dell’accoglimento della domanda di condanna nei suoi confronti, essendo irrilevante la contumacia del soccombente ai fini della regolazione delle spese di lite; il motivo è assorbito, perché la sua fondatezza implicherebbe l’autonoma posizione sostanziale e processuale della Gestione liquidatoria; 5) infine parte ricorrente chiede di decidere la causa nel merito, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, e di condannare la gestione liquidatoria al pagamento della somma di euro 8.034.673,48 oltre agli interessi legali dalla scadenza della convenzione inter partes e al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio; stante il mancato accoglimento del ricorso, la richiesta va rigettata. Ricorso incidentale condizionato 6) Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ.; la Gestione liquidatoria lamenta che la Corte d'Appello non si sia pronunciata sull’eccezione di nullità della notifica dell’atto di chiamata in causa e di rimessione al primo giudice invocata sin dal primo atto difensivo; 7) con il secondo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod.proc.civ., perché l’atto di chiamata in causa era stato notificato alla gestione liquidatoria della ex Usl BA 4 presso la [OSCURATO:PERSONA] con sede in Andria anziché presso la Asl BA con sede in Bari, in assenza di alcun collegamento tra la ex [OSCURATO:PERSONA] 4 e la città di Andria; ciò aveva determinato la sua contumacia nel giudizio di prime cure e l’impossibilità di far valere in quel giudizio le eccezioni in senso stretto (eccezione di prescrizione); 8) dato il rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è assorbito; 9) il ricorso principale va, dunque, rigettato e il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito; 10) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 11) si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.