CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02899/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023del TRIBUNALE di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni di reclusione ed euro mille di multa per i reati contestati di tentata rapina aggravata e lesioni personali. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo l'illegalità della pena, con riferimento al giudizio di comparazione in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti, senza considerare che la circostanza aggravante privilegiata di cui all'art. 628, comma terzo, n.3 bis, cod. pen. era sottratta al bilanciamento, con conseguente incidenza negativa sul computo finale, in violazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. 3. Il ricorso, trattato con procedura de plano, è inammissibile. giR Sostiene il ricorrente che l'effetto mitigatorio derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sarebbe neutralizzato dall'inclusione di un aggravante (cd. privilegiata) dal complessivo giudizio di bilanciamento. Tale inclusione inciderebbe semmai in termini più favorevoli nei confronti dell'imputato, con conseguente insussistenza dell'interesse ad impugnare. In ogni caso, la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm