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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22232/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è teso a prospettare una rivalutazione e alternativa rilettura delle risultanze probatorie che hanno portato la Corte di appello a ritenere che il ricorrente avesse minacciato ad alta voce, facendo accorrere sul posto i propri pareti che accerchiavano i carabinieri, i pubblici ufficiali onde ostacolare i controlli in atto; rilevato che manifestamente infondate risultano le censure in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare correttamente fondata sul rischio di inadempimento delle prescrizioni accompagnatorie ex art. 58, comma 1, secondo periodo 2,

I. n. 689 del 1981, alla luce delle plurime violazioni delle misure di prevenzione e della lunga serie di precedenti penali gravanti sul ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è teso a prospettare una rivalutazione e alternativa rilettura delle risultanze probatorie che hanno portato la Corte di appello a ritenere che il ricorrente avesse minacciato ad alta voce, facendo accorrere sul posto i propri pareti che accerchiavano i carabinieri, i pubblici ufficiali onde ostacolare i controlli in atto; rilevato che manifestamente infondate risultano le censure in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare correttamente fondata sul rischio di inadempimento delle prescrizioni accompagnatorie ex art. 58, comma 1, secondo periodo 2, I. n. 689 del 1981, alla luce delle plurime violazioni delle misure di prevenzione e della lunga serie di precedenti penali gravanti sul ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26
Sentenza Cassazione n. 22232/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris