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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 novembre 1977

Cassazione n. 36008/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 27/09/2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile - in concorso con altre persone non identificate - del reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] aggravate dal nesso teleologico rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (così riqualificata l'originaria imputazione di tentata estorsione), reato, quest'ultimo, per il quale l'imputato era stato prosciolto per intervenuta remissione di querela e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi 3 di reclusione.

Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 09/02/2021, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per la durata di un mese, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla commissione del fatto da parte dell'imputato.

Erroneamente la sentenza impugnata ha definito [OSCURATO:PERSONA]Alessio moglie dell'imputato e non della persona offesa e ha evidenziato che la donna il giorno dopo i fatti aveva constatato che il marito aveva il volto "gonfio", laddove D'Alessio ha raccontato di aver visto il marito la mattina stessa e quindi prima del litigio tra Venturini e Laino, giunto in un secondo momento, come confermato dalle testimonianze della sorella [OSCURATO:PERSONA]Alessio e della madre delle due [OSCURATO:PERSONA], sicché la risposta ai motivi di appello risulta gravemente contraddittoria rispetto agli atti del procedimento, tanto più che la sentenza impugnata non valorizza la circostanza che all'arrivo della teste la persona offesa era già tumefatta e che Laino era giunto in un secondo momento.

Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto non credibili le dichiarazioni della moglie e della suocera dell'imputato, per i legami affettivi esistenti, legami, in realtà, più forti tra la persona offesa e sua moglie (tuttora convivente) e sua suocera.

Le dichiarazioni di Venturini vengono riscontrate mediante le deposizioni della madre e della moglie, sicché, in evidente contraddizione, le deposizioni favorevoli all'imputato sono ritenute inattendibili perché rese da persone a lui affettivamente legate, mentre quelle della persona offesa sono ritenute attendibili anche se provenienti da suoi strettissimi congiunti.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante del nesso teleologico.

Erroneamente la Corte di appello ritiene che l'imputazione contenga un implicito riferimento alla finalità perseguita dall'agente (ottenere la restituzione del denaro sottratto a Monetti) e, dunque, anche alla strumentalità dell'azione violenta, laddove la giurisprudenza di legittimità ha recentemente censurato la contestazione "in fatto" della circostanza aggravante.

Nell'imputazione non è presente né l'esplicita contestazione della norma aggravatrice, né il ricorso a una formulazione testuale che ricalchi il contenuto della disposizione, mentre erroneamente la Corte di appello ritiene che la contestazione contenga un esplicito riferimento alla finalità perseguita dall'agente, in quanto il riferimento esplicito è al fine di ottenere la restituzione e non certo al delitto di estorsione.

Nel rapporto tra le fattispecie rilevanti nella presente vicenda, il legame tra violenza e il fine di farsi giustizia da sé non è un nesso che congiunge due diversi e autonomi fatti di reato, bensì il necessario collegamento tra due elementi costitutivi della medesima fattispecie, sicché non può rilevare anche per la configurazione di un elemento accessorio quale una circostanza aggravante.

Diversamente dal delitto di estorsione, quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non richiede l'evento naturalistico del conseguimento del profitto e della realizzazione del danno, che costituiscono mere finalità del reato di cui all'art. 393 cod. pen., sicché, nel caso di specie e secondo l'originaria imputazione le lesioni potevano essere strumentali al conseguimento del profitto e, quindi finalizzate a consentire l'integrazione del delitto di estorsione, ma il conseguimento di tale profitto è del tutto irrilevante nel delitto di esercizio arbitrario.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire una requisitoria con la quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità.

Il riferimento a [OSCURATO:PERSONA]Alessio quale moglie dell'imputato invece che della persona offesa è frutto di un mero refuso, privo di effettiva incidenza sul decisum, poiché dalla complessiva articolazione del periodo è ben chiaro il legame esistente tra la donna e [OSCURATO:PERSONA].Quanto al momento in cui [OSCURATO:PERSONA]Alessio ha riferito di aver visto Venturini, la Corte distrettuale contesta la tesi difensiva secondo cui ciò sarebbe avvenuto la mattina del 28/03/2015 (giorno del fatto), precisando che il giorno successivo ai fatti aveva constatato che il marito aveva il volto "gonfio".

Il ricorso, sul punto, denuncia, in buona sostanza, un travisamento della prova, ma la deduzione è del tutto inidonea a dar corpo al vizio denunciato.

In primo luogo, invero, il ricorso richiama non già le dichiarazioni di D'Alessio, ma il brano di una dichiarazione del P.M. che ad esse fa riferimento, per poi menzionare la testimonianza della teste in un brano che non dà affatto conto dell'incompatibilità del "significante" con il dato probatorio valorizzato in sentenza.

Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, tra l'altro, dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035); requisito, questo, che, per non tradursi in una probatio diabolica a carico del ricorrente, deve essere inteso nel senso che, collocandosi nella prospettiva dell'onere di specificità che grava sull'impugnante e comportando quindi un onere di fedeltà della deduzione al processo, comporta che l'allegazione debba dare puntualmente conto dell'esistenza o meno di dati, provenienti dalla medesima fonte di prova, contrastanti o comunque non coincidenti con quello evocato a sostegno del denunciato travisamento; sotto questo profilo, la doglianza proposta dal ricorso è del tutto aspecifica.

A ciò si aggiunga che, dagli atti probatori citati e allegati all'impugnazione risulta che, a una domanda del P.M. sulla circostanza di aver visto il marito il giorno dopo i fatti, la teste ha risposto affermativamente di averlo visto con dei segni in faccia: il ricorso non menziona tale dato, risultando anche sotto questo profilo aspecifico.

Quanto alle ulteriori doglianze circa le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Alessio e di [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, sorella e madre di [OSCURATO:PERSONA]Alessio), la Corte di appello le ha espressamente richiamate valutandole inattendibili con motivazione esente da vizi logici, sicché le stesse non risultano in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Il ricorso stigmatizza il diverso trattamento riservato, in punto di valutazione di attendibilità, ai testi legati da vincoli familiari all'imputato (moglie e madre) e a quelle legati alla persona offesa, ossia la moglie e la madre ([OSCURATO:PERSONA] - anche lei, per un refuso, indicata come madre dell'imputato, invece che della persona offesa: vds. sentenza di primo grado, pag. 3) - la quale è stata teste oculare dell'ultima parte dell'aggressione, quando Venturini e Laino si portarono a casa dei genitori del primo in quanto lo stesso Venturini aveva fatto credere a Laino di poter recuperare il denaro.

La censura non coglie nel segno, perché trascura di considerare che, nella dinamica della vicenda ricostruita dai giudici di merito, giunto a casa dei propri genitori, Venturini riuscì a scappare attraverso il giardino dell'abitazione e a rifugiarsi a casa di una vicina, dalla quale chiamò la polizia; arrivò quindi l'agente D'[OSCURATO:PERSONA], il quale riscontrò la presenza di Venturini con il volto tumefatto, i vestiti strappati e macchie di sangue a terra.

E' dunque - anche - il riscontro offerto dalla testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria ad essere stato valorizzato dal giudice di appello, in termini in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da vizi logici.

Le ulteriori deduzioni riprendono la tesi difensiva confutata con argomentazioni prive di cadute di consequenzialità logica, risultando altresì, per alcuni aspetti, versate in fatto (ad esempio, in ordine al momento dell'arrivo dei protagonisti della vicenda).

3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento.

Affermando il principio di diritto secondo cui, in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma, Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 ha chiarito che «è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive», mentre diverso è il caso di «circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative».

Nel caso di specie, l'imputazione - delineata intorno alle fattispecie originariamente contestate, ossia una tentata estorsione e le lesioni volontarie - faceva chiaramente riferimento all'uso della violenza per costringere Venturini a consegnare quanto sottratto alla suocera: era dunque univocamente delineato il rapporto tra il reato-mezzo e il reato-fine (cfr. Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 2020, Tamburino, Rv. 277754), ossia le lesioni e la tentata estorsione, riqualificata in ragion fattasi.Il ricorso, anche nella parte in cui richiama la giurisprudenza di questa Corte, svilisce indebitamente quel rapporto, mentre privo di consistenza è il riferimento agli elementi costitutivi del reato di estorsione, che in nulla contraddice la puntuale conclusione del giudice di appello.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 27/09/2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile - in concorso con altre persone non identificate - del reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] aggravate dal nesso teleologico rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (così riqualificata l'originaria imputazione di tentata estorsione), reato, quest'ultimo, per il quale l'imputato era stato prosciolto per intervenuta remissione di querela e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi 3 di reclusione. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 09/02/2021, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per la durata di un mese, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla commissione del fatto da parte dell'imputato. Erroneamente la sentenza impugnata ha definito [OSCURATO:PERSONA]Alessio moglie dell'imputato e non della persona offesa e ha evidenziato che la donna il giorno dopo i fatti aveva constatato che il marito aveva il volto "gonfio", laddove D'Alessio ha raccontato di aver visto il marito la mattina stessa e quindi prima del litigio tra Venturini e Laino, giunto in un secondo momento, come confermato dalle testimonianze della sorella [OSCURATO:PERSONA]Alessio e della madre delle due [OSCURATO:PERSONA], sicché la risposta ai motivi di appello risulta gravemente contraddittoria rispetto agli atti del procedimento, tanto più che la sentenza impugnata non valorizza la circostanza che all'arrivo della teste la persona offesa era già tumefatta e che Laino era giunto in un secondo momento. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto non credibili le dichiarazioni della moglie e della suocera dell'imputato, per i legami affettivi esistenti, legami, in realtà, più forti tra la persona offesa e sua moglie (tuttora convivente) e sua suocera. Le dichiarazioni di Venturini vengono riscontrate mediante le deposizioni della madre e della moglie, sicché, in evidente contraddizione, le deposizioni favorevoli all'imputato sono ritenute inattendibili perché rese da persone a lui affettivamente legate, mentre quelle della persona offesa sono ritenute attendibili anche se provenienti da suoi strettissimi congiunti.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante del nesso teleologico. Erroneamente la Corte di appello ritiene che l'imputazione contenga un implicito riferimento alla finalità perseguita dall'agente (ottenere la restituzione del denaro sottratto a Monetti) e, dunque, anche alla strumentalità dell'azione violenta, laddove la giurisprudenza di legittimità ha recentemente censurato la contestazione "in fatto" della circostanza aggravante. Nell'imputazione non è presente né l'esplicita contestazione della norma aggravatrice, né il ricorso a una formulazione testuale che ricalchi il contenuto della disposizione, mentre erroneamente la Corte di appello ritiene che la contestazione contenga un esplicito riferimento alla finalità perseguita dall'agente, in quanto il riferimento esplicito è al fine di ottenere la restituzione e non certo al delitto di estorsione. Nel rapporto tra le fattispecie rilevanti nella presente vicenda, il legame tra violenza e il fine di farsi giustizia da sé non è un nesso che congiunge due diversi e autonomi fatti di reato, bensì il necessario collegamento tra due elementi costitutivi della medesima fattispecie, sicché non può rilevare anche per la configurazione di un elemento accessorio quale una circostanza aggravante. Diversamente dal delitto di estorsione, quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non richiede l'evento naturalistico del conseguimento del profitto e della realizzazione del danno, che costituiscono mere finalità del reato di cui all'art. 393 cod. pen., sicché, nel caso di specie e secondo l'originaria imputazione le lesioni potevano essere strumentali al conseguimento del profitto e, quindi finalizzate a consentire l'integrazione del delitto di estorsione, ma il conseguimento di tale profitto è del tutto irrilevante nel delitto di esercizio arbitrario. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire una requisitoria con la quale conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo è infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. Il riferimento a [OSCURATO:PERSONA]Alessio quale moglie dell'imputato invece che della persona offesa è frutto di un mero refuso, privo di effettiva incidenza sul decisum, poiché dalla complessiva articolazione del periodo è ben chiaro il legame esistente tra la donna e [OSCURATO:PERSONA].Quanto al momento in cui [OSCURATO:PERSONA]Alessio ha riferito di aver visto Venturini, la Corte distrettuale contesta la tesi difensiva secondo cui ciò sarebbe avvenuto la mattina del 28/03/2015 (giorno del fatto), precisando che il giorno successivo ai fatti aveva constatato che il marito aveva il volto "gonfio". Il ricorso, sul punto, denuncia, in buona sostanza, un travisamento della prova, ma la deduzione è del tutto inidonea a dar corpo al vizio denunciato. In primo luogo, invero, il ricorso richiama non già le dichiarazioni di D'Alessio, ma il brano di una dichiarazione del P.M. che ad esse fa riferimento, per poi menzionare la testimonianza della teste in un brano che non dà affatto conto dell'incompatibilità del "significante" con il dato probatorio valorizzato in sentenza. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, tra l'altro, dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035); requisito, questo, che, per non tradursi in una probatio diabolica a carico del ricorrente, deve essere inteso nel senso che, collocandosi nella prospettiva dell'onere di specificità che grava sull'impugnante e comportando quindi un onere di fedeltà della deduzione al processo, comporta che l'allegazione debba dare puntualmente conto dell'esistenza o meno di dati, provenienti dalla medesima fonte di prova, contrastanti o comunque non coincidenti con quello evocato a sostegno del denunciato travisamento; sotto questo profilo, la doglianza proposta dal ricorso è del tutto aspecifica. A ciò si aggiunga che, dagli atti probatori citati e allegati all'impugnazione risulta che, a una domanda del P.M. sulla circostanza di aver visto il marito il giorno dopo i fatti, la teste ha risposto affermativamente di averlo visto con dei segni in faccia: il ricorso non menziona tale dato, risultando anche sotto questo profilo aspecifico. Quanto alle ulteriori doglianze circa le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Alessio e di [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente, sorella e madre di [OSCURATO:PERSONA]Alessio), la Corte di appello le ha espressamente richiamate valutandole inattendibili con motivazione esente da vizi logici, sicché le stesse non risultano in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Il ricorso stigmatizza il diverso trattamento riservato, in punto di valutazione di attendibilità, ai testi legati da vincoli familiari all'imputato (moglie e madre) e a quelle legati alla persona offesa, ossia la moglie e la madre ([OSCURATO:PERSONA] - anche lei, per un refuso, indicata come madre dell'imputato, invece che della persona offesa: vds. sentenza di primo grado, pag. 3) - la quale è stata teste oculare dell'ultima parte dell'aggressione, quando Venturini e Laino si portarono a casa dei genitori del primo in quanto lo stesso Venturini aveva fatto credere a Laino di poter recuperare il denaro. La censura non coglie nel segno, perché trascura di considerare che, nella dinamica della vicenda ricostruita dai giudici di merito, giunto a casa dei propri genitori, Venturini riuscì a scappare attraverso il giardino dell'abitazione e a rifugiarsi a casa di una vicina, dalla quale chiamò la polizia; arrivò quindi l'agente D'[OSCURATO:PERSONA], il quale riscontrò la presenza di Venturini con il volto tumefatto, i vestiti strappati e macchie di sangue a terra. E' dunque - anche - il riscontro offerto dalla testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria ad essere stato valorizzato dal giudice di appello, in termini in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da vizi logici. Le ulteriori deduzioni riprendono la tesi difensiva confutata con argomentazioni prive di cadute di consequenzialità logica, risultando altresì, per alcuni aspetti, versate in fatto (ad esempio, in ordine al momento dell'arrivo dei protagonisti della vicenda). 3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. Affermando il principio di diritto secondo cui, in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma, Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 ha chiarito che «è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive», mentre diverso è il caso di «circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative». Nel caso di specie, l'imputazione - delineata intorno alle fattispecie originariamente contestate, ossia una tentata estorsione e le lesioni volontarie - faceva chiaramente riferimento all'uso della violenza per costringere Venturini a consegnare quanto sottratto alla suocera: era dunque univocamente delineato il rapporto tra il reato-mezzo e il reato-fine (cfr. Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 2020, Tamburino, Rv. 277754), ossia le lesioni e la tentata estorsione, riqualificata in ragion fattasi.Il ricorso, anche nella parte in cui richiama la giurisprudenza di questa Corte, svilisce indebitamente quel rapporto, mentre privo di consistenza è il riferimento agli elementi costitutivi del reato di estorsione, che in nulla contraddice la puntuale conclusione del giudice di appello. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
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