CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 18612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23971-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1073/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/07/2015 R.G.N. 1240/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 23971/2015 RILEVATO che la Corte di Appello di Messina, con sentenza depositata il 15.7.2015, ha accolto parzialmente il gravame interposto dal Consorzio per le Autostrade siciliane, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 3354/2012, resa il 3.7.2012, con la quale, ritenuta la nullità del termine apposto ai contratti stipulati inter partes ed esclusa la conversione degli stessi, in parziale accoglimento della domanda del dipendente ed in applicazione dell'art. 36 del D.Igs. n. 165 del 2001, il Consorzio era stato condannato al risarcimento del danno, determinato in misura pari a venti mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi sino al soddisfo; che la Corte di merito, pertanto, in parziale riforma della decisione oggetto di gravame, ha condannato la parte datoriale a corrispondere al Cirillo, a titolo di risarcimento del danno per la illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati sino all'anno 2001, la somma di importo pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto erogata alla cessazione del contratto a termine intercorso nell'anno 2001, oltre interessi come per legge, confermando nel resto la sentenza impugnata; che i giudici di secondo grado, per quanto ancora in questa sede rileva, sottolineata la natura di ente pubblico non economico del Consorzio per le Autostrade siciliane, hanno reputato condivisibile quanto osservato dal primo giudice circa i contratti a termine stipulati prima del 2001, relativamente all'assenza di prova sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 della I. n. 230 del 1962; per quelli che, invece, ricadevano sotto la disciplina del D.Igs. n. 368 del 2001, hanno sottolineato che la specificazione delle esigenze poste a fondamento dei medesimi dovesse reputarsi integrata dall'intesa con le 00.SS. aziendali, in virtù, appunto, del riscontro delle stesse nel controllo sindacale e dell'accordo intervenuto tra le parti sociali. Inoltre, con riferimento ai contratti stipulati ai sensi della I. n. 230 del 1962, hanno affermato che dovesse aversi riguardo, alla stregua dei principi di effettività ed equivalenza stabiliti dalla Corte di Giustizia europea per il risarcimento del danno sofferto a causa del ricorso abusivo ad una successione di contratti a termine, a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 27481/2014, in cui si è affermato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, del D.Igs. n. 165 del 2001, c.d. «danno comunitario», quale sanzione ex lege a carico del datore di lavoro, per la cui liquidazione occorreva fare riferimento al criterio indicato dall'art. 8 della I. n. 604 del 1966 e non al sistema indennitario onnicomprensivo previsto dall'art. 32 della I. n. 183 del 2010, né al criterio previsto dall'art. 18 della I. n. 300 del 1970; che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria; che il Consorzio per le Autostrade siciliane ha resistito con controricorso;che il RG. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1 della I. n. 230 del 1962; 11 del D.Igs. n. 368 del 2001; 112 c.p.c., e si deduce che i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere illegittimo anche il termine apposto ai contratti stipulati tra il 1990 ed il 2000, che, invece, non erano stati presi in considerazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del D.lgs. n. 165 del 2001 nel testo vigente ratione temporis; 115 e 116 c.p.c., e si assume che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare anche la illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati inter partes nel periodo 2002/2009, non avendo il Consorzio fornito <<alcuna prova della veridicità delle ragioni giustificatrici apposte a tutti i contratti per cui è causa» e non essendo stata formulata dal medesimo alcuna eccezione relativamente al verbale di accordo sindacale, neppure versato in atti, e che, probabilmente, atteneva ad un refuso di altra pronuncia; 3) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del D.Igs. n. 368 del 2001 (id est: 165 del 2001) e 51 del D.Igs. n. 165 del 2001 «nel combinato disposto con l'art. 18 I. 300/70», e si lamenta che «il criterio tendenziale indicato dalla Corte di Appello (art. 8 I. 604/1966) sia in contrasto con l'art. 51 del D.Igs. n. 165/2001, che prevede per il pubblico impiego la applicazione della I. 300/70 in ogni caso (a prescindere dal numero dei dipendenti) e, pertanto, il criterio tendenziale per la liquidazione del danno doveva essere quello previsto dall'art. 18 I. 300/70, quale giusto parametro da dare al rapporto di lavoro a tempo indeterminato di impossibile costituzione per la natura pubblica del datore di lavoro»; 4) in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del D.Igs. n. 368 del 2001 e 8 della I. n. 604 del 1966; nonché, in riferimento all'art. 360, primo comma , n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (anzianità maturata quale precario), oggetto di discussione tra le parti, e si lamenta che <<la mancata declaratoria di nullità dei termini apposti a tutti i contratti per cui è causa abbia viziato il ragionamento con cui la Corte ha liquidato il danno in sole tre mensilità, in applicazione tendenziale ed analogica dell'art. 8 I. 604/1966» e non abbia tenuto in debita considerazione il fatto che l'anzianità dell'istante era superiore a vent'anni, poiché, «come dedotto in atti, il precariato si era protratto ininterrottamente dall'anno 1988 all'anno 2009», che va, innanzitutto, osservato che sulla natura di ente pubblico non economico del [OSCURATO:PERSONA] siciliane questa Corte si è già pronunciata in più occasioni (cfr., tra le molte, Cass. n. 10823/2015); ed altresì che analoga questione è stata affrontata da Cass. n. 2176/2021, con argomentazioni del tutto condivise da questo Collegio; che, ciò premesso, i primi due motivi - da trattare congiuntamente per ragioni di connessione - sono fondati nei termini di seguito specificati, dovendosi osservare, per ciò che attiene al primo motivo, che, in effetti, come rilevato dal ricorrente, nella sentenza impugnata non si distingue tra i nove contratti stipulati nel periodo 1.5.1990/28.9.2000 e quelli intercorsi tra le parti nel periodo 2002/2009 (si afferma, infatti:<<Tirando le fila del discorso si deve riconoscere la illegittimità del primo contratto a termine - 8.10.1988/5.1.1989 -, risalente ad epoca antecedente al 2001, e non dei successivi, in parziale riforma della decisione impugnata»), facendo, quindi, implicitamente, e non correttamente, rientrare quelli relativi al periodo 1990/2000 nell'ambito della disciplina di cui al D.Igs. n. 368 del 2001 e considerandoli legittimamente stipulati; che il secondo motivo censura, nella sostanza, l'erronea applicazione dei principi validi in tema di stipulazione a termine riferita ad una lunga serie di contratti per sopperire all'esigenza di soddisfare con continuità un servizio essenziale quale l'esazione dei pedaggi autostradali; la qual cosa attiene, più precisamente, alla violazione della clausola 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18.3.1999, in allegato alla Direttiva 1999/70 del Consiglio del 28.6.1999, relativa all'[OSCURATO:PERSONA] CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, richiamata nel corpo del terzo mezzo di 5 e impugnazione. Ed al riguardo, va osservato che la Corte di merito, relativamente ai contratti intercorsi tra le parti dal 2002 al 2009, ha fatto genericamente riferimento ad accordi con le 00.SS., costituenti, secondo la Corte, la base legittimante della stipulazione a termine, senza considerare che, nel giudizio di cui si tratta, attinente al lavoro pubblico privatizzato, «ciò che rileva è unicamente l'abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, che si riflette in termini di illegittima precarizzazione del rapporto di impiego» (cfr. Cass. n. 2176/2021, cit.). Ed invero, la predetta Direttiva 1999/70/CE contiene «principi specifici che, per gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, valgono come obiettivi da raggiungere ed attuare, tra cui appunto il principio di contrasto dell'abuso del datore di lavoro, privato o pubblico, nella successione di contratti a tempo determinato (clausola 5)» (v., ancora, Cass. n. 2176/2021; Cass. SS.UU. n. 11374/2016); che, riguardo al terzo ed il quarto motivo - da trattare insieme, perché connessi -, si osserva quanto segue, dovendosi dare seguito all'indirizzo giurisprudenziale (del tutto condiviso dal Collegio), consolidato nella materia dalla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5072/2016, che ha stabilito il principio di diritto, secondo cui «Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604»; che, invero, la domanda del lavoratore si inscrive nel quadro normativo di riferimento del c.d. danno comunitario, alla stregua della definizione data dagli arresti giurisprudenziali di legittimità, secondo cui, «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del D.Igs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo», poiché nel caso di contratti a termine nel settore pubblico non si verifica, allo spirare del termine, la perdita di un posto di lavoro, stante, appunto, il disposto dell'art. 97 Cost., mancando l'assunzione mediante concorso, «può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (così Cass. n. 27573/2021, in linea con Cass. SS.UU. n. 5072/2016, cit.); che i principi innanzi enunciati sono del tutto conformi ai più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di Lussemburgo che, pronunciandosi sulla conformità al diritto dell'Unione, dell'art. 36 del D.Igs. n. 165 del 2001, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha evidenziato che «la clausola 5 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona un ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest'ultimo di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C-494/16 Santoro);che i precetti richiamati trovano «applicazione generalizzata» altresì «nei casi in cui la conversione non possa operare in presenza di una norma di legge speciale che, anche a prescindere dall'applicabilità della disciplina dettata dal D.Igs. n. 165 del 2001, impedisca direttamente o indirettamente, la conversione» (v., ex plurimis, Cass. nn. 23945/2018; 6413/2017; 5229/2017; 12876/2010), in quanto il divieto discende sempre dalla natura pubblica della parte datoriale; che, pertanto, le norme di diritto interno devono essere interpretate in modo da assicurare il rispetto dell'art. 97 della Carta costituzionale, ma «salvaguardando al contempo il canone della effettività della tutela, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13 e ribadito nelle successive pronunzie» (cfr. Cass. n. 25625/2020), senza trascurare che il sistema di tutele così definito dalle disposizioni richiamate risponde al principio - anche di recente ribadito da questa Corte - alla cui stregua «l'abusiva reiterazione di contratti a termine con il medesimo lavoratore in quanto produttiva di una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definito danno c.d. da precarizzazione, lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost. , e nel diritto comunitario dagli artt. 1 e 15 della Carta di Nizza» (v. Cass. n. 10999/2020); che, per le considerazioni svolte, il ricorso va accolto nei termini dì cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione - cui è demandata anche la determinazione delle spese del presente giudizio -, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito, ai menzionati principi P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giu