CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13666/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 334 cod. pen.) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, al travisamento della prova in ordine alla individuazione del momento in cui sarebbe intervenuto il sequestro del mezzo; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti reiterando argomenti già portati alla cognizione della Corte e da questa adeguatamente valutati (cfr., in particolare, fogli 2-3- 4 della sentenza in relazione alla individuazione del momento di commissione della condotta e del compimento del sequestro); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio