CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25030/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 2542/2026 SIUS il Tribunale di sorveglianzadi Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova terapeutico ex art. 94d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in espiazione dellapena di anni nove e mesi tre di reclusione presso la Casa circondariale di Palermo(fine pena 19 giugno 2029).Il Tribunale ha dato atto che il condannato aveva proposto in via d’urgenzaistanza al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza per essere ammesso all’affidamento inprova terapeutico assumendo: di essere tossicodipendente da tempo, di volersisottoporre a trattamento ambulatoriale, la disponibilità del SERD di XXXXXXXXad accoglierlo.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, tuttavia, ha ritenuto di non poter accoglierel’istanza per vizi formali attinenti alla ritualità dell’accertamento dello stato ditossicodipendenza e della sua non preordinazione alla richiesta di affidamento inprova rispetto ai quai non appaiono ammissibili equipollenti, atteso che il rispettodi tali forme serve a offrire certezza in ordine alla condizione ditossicodipendenza, alla sua genuinità e non artata precostituzione, all’idoneitàdel programma terapeutico a garantire il recupero del condannato ed a porreriparo al rischio di reiterazione di altri reati.Il Tribunale, rispetto a tali elementi, ritenuti insuperabili dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza, ha valutato quello nuovo costituito dalla relazione di sintesi, da cuisi evince che il condannato ha mantenuto un comportamento assolutamenteregolare durante la sua carcerazione, ha riconosciuto la propria responsabilitàche ha ricondotto a problemi finanziari sorti nella sua attività imprenditoriale,andata incontro a vari debiti contratti (di cui nella relazione non è specificata lanatura ma che il Tribunale reputa ragionevole ipotizzare essersi trattato di debitidi gioco, avendo il condannato dichiarato di essere affetto da moltissimo tempoda ludopatia), nonché a problemi derivanti dall’acquisto di sostanze stupefacenti;ha dato atto di quanto attestato dall’équipe trattamentale (che attesta che vi èl’avvio di un processo di revisione critica e che il condannato appartiene afamiglia assolutamente priva di pregiudizi penali e costituente un nucleo coeso diaffetto e sostegno), della disponibilità all’assunzione da parte di un’impresa edelle immutata condizione di tossicodipendenza (che continua ad essereaccertata sulla base degli esiti degli esami tossicologici compiuti su matriceurinaria, pur potendosene trovare conferma nelle dichiarazioni rese dalla mogliedel condannato).Il Tribunale, al fine di verificare la condizione di tossicodipendenza delcondannato, ha chiesto chiarimenti presso il SERD penitenziario circa le modalitàutilizzate per accertare la condizione di tossicodipendenza del condannato; hadato atto di aver verificato che l’esame tossicologico viene accertato su matricecheratinica, che permette di accertare tracce di sostanze stupefacente anche adistanza di mesi; ha poi rilevato che tale risposta non reca alcun riferimento alcaso concreto, essendo resa con carattere di astrattezza e generalità che nonpermettono di riferirla al caso al vaglio ed ha escluso la necessità di richiedereulteriori specificazioni al servizio.Ha concluso, in parte motiva, nel senso che persiste un elemento diinammissibilità dell’istanza, “che rende irrilevante la circostanza che l’equipe peril trattamento abbia espresso parere favorevole all’affidamento terapeutico”mentre, nella parte dispositiva, ha rigettato l’istanza.2. Avverso il provvedimento in epigrafe propone ricorso per cassazione, peril tramite del difensore di fiducia, il condannato affidato ad un unico motivo in cuideduce erronea applicazione dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio dimotivazione nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente provata lacondizione di tossicodipendenza del condannato.Si censura la motivazione nella parte in cui fa prevalere il personale dubbio esospetto già maturato dall’estensore in sede di adozione del provvedimentoprovvisorio e urgente rispetto agli accertamenti tecnico-scientifici effettuati dalSERD territoriale ed interno della Casa circondariale di Lecce, i quali avevanoinvece attestato la condizione di tossicodipendenza del ricorrente, il quale si erarivolto al servizio solo nel mese di novembre 2025 unicamente per il “fortesenso di vergogna” provato nei confronti dei suoi familiari.Si denuncia la contraddittorietà tra quanto il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza haespresso, in termini dubitativi, circa il reale stato di tossicodipendenza delricorrente in sede di rigetto dell’affidamento in prova terapeutico e quanto invecesottolineato in termini di una “dipendenza ancora in fase acuta” dello stessocondannato in sede di rigetto della richiesta di concessione del beneficio delpermesso premio (cfr. allegato decreto del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Leccedel 16/3/2026 – n. SIUS 3734/2026).3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadel 9 giugno 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché deduce censure generiche, meramentecontestative e manifestamente infondate.1. Giova premettere che l’affidamento in prova in casi particolari (cd.terapeutico) in favore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente) cheabbia in corso un programma di recupero, di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990(t.u. stup.), secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, «purinserendosi come species del genus dell’affidamento in prova già previstodall’ordinamento penitenziario, rappresenta una risposta […] differenziatadell’ordinamento penale conformata alla (e giustificata dalla) singolarità dellasituazione dei suoi destinatari, vale a dire le persone tossicodipendenti oalcoldipendenti» (Corte cost. sent. n. 377 del 1997, che richiama anche lapregressa ord. n. 367 del 1995).Invero, come da ultimo ribadito da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 9757 del20/01/2026, M., non mass. in motiv. § 2), mentre l’affidamento ordinario apparemirato alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo cheegli commetta altri reati (art. 47 ord. pen.), l’affidamento in prova in casi specialiper ragioni terapeutiche (giustappunto cd. “terapeutico”) si fonda su autonomirequisiti che rivestono una duplice natura:a) uno è di carattere soggettivo, essendo rappresentato dall’accertato «statodi tossicodipendenza» (o di alcooldipendenza) del condannato ovvero di usoabituale di sostanze stupefacenti (o alcoliche), nozioni sinonimiche espressive diun medesimo “status patologico” (Sez. 3, n. 24990 del 13/02/2018, Boncaldo,Rv. 273023-01) da inquadrarsi nella più generale categoria dei “disturbi dadipendenza e correlati all’uso di sostanze”, all’interno della quale esse vanno poidistinte per grado (Sez. 1, n. 14008 del 13/01/2016, Kalary, Rv. 266619-01),sicché non ricorre tale condizione in caso di assunzione saltuaria che non dialuogo ad un consumo abituale o almeno continuativo (così Sez. 1, n. 317 del5/11/2018, dep. 2019, Denaro, Rv. 274411-01; conf. Sez. 1, n. 3805 del29/11/2023, dep. 2024, K., in motiv. § 2.6 che pure esclude, ai fini dellaconcessione della misura, colui che assuma lo stupefacente secondo cadenze nonnon sussiste equipollenza tra l’uso abituale o continuativo di sostanzestupefacenti e lo stato di tossicodipendenza propriamente detto, v. Sez. 2, n.24119 del 22/04/2021, B., Rv. 281625-01; Sez. 6, n. 54068 del 24/10/2018,Russo, Rv. 274586-01; Sez. 4, n. 27575 del 10/05/2017, Blasi, Rv. 269974-01;Sez. 4, n. 39530 del 14/07/2016, Bevilacqua, Rv. 267899-01). Tale requisitosoggettivo è richiesto – a pena di inammissibilità della domanda – e deve esserecertificato da una struttura sanitaria pubblica;b) l’altro requisito, di natura oggettiva, è costituito dai limiti edittali massimidella sanzione complessivamente inflitta al soggetto, ovvero del residuo dimaggiore pena da scontare e dalla mancata, pregressa concessione - per più didue volte - dell'affidamento stesso.Al ricorrere di queste pre-condizioni, l’Autorità giudiziaria deve svolgere unacomplessa valutazione, relativa al probabile conseguimento delle finalità delprogramma, concordato dal soggetto interessato con una unità sanitaria locale ocon uno degli enti previsti l’art. 115 d.P.R. n. 309 del 1990, oppure conorganismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudinedel trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n.33400 del 03/10/2025, F., non mass.; Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep.2018, Frattasio, Rv. 273293-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv.261982-01; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158-01; Sez. 1,n. 33343 del 04/04/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220029-01).A tal fine assume valore dirimente la valutazione dell’idoneità delprogramma terapeutico-riabilitativo ai fini della sua risoluzione, con conseguentenecessità di una certificazione di idoneità avente la duplice finalità: da un lato, diconsentire, al Tribunale di sorveglianza la verifica dell’effettiva esistenza dellastruttura curativa esterna delegata ad accogliere il tossicodipendente (oalcoldipendente) in esecuzione alternativa di pena; dall’altro, di ostacolare laprecostituzione dello stato fittizio di tossicodipendenza (o alcoldipendenza)quantomeno attraverso la garanzia cheil beneficio non si traduca in unasostanziale disapplicazione del diritto punitivo statale (così, da ultimo, Sez. 1, n.9757 del 20/01/2026, cit., in motiv. § 2).La valutazione di idoneità del programma di recupero, nella struttura dellamisura, intesa come idoneità a combattere lo stato di dipendenza e quindi lapericolosità del soggetto che da essa si assume derivare, affiancandosi, osostituendosi, nel caso di concessione della misura della libertà, all’attività diosservazione “scientifica” della personalità, costituisce l’elemento sul quale ilCollegio giudicante deve fondare il giudizio prognostico, per la concessionedell’affidamento.2. Calando tali premesse al caso che occupa, l’ordinanza impugnatasi èconformata al consolidato principio secondo il quale è causa di inammissibilitàdella domanda di affidamento in prova terapeutico, che può essere dichiarata deplano dal Presidente del tribunale di sorveglianza, la mancata o incompletaallegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, laprocedura accertativa di essa e l'idoneità del programma concordato (Sez. 1, n.43852 del 18/09/2019, Stazzone, Rv. 277326-01; Sez. 1, n. 45608 del14/12/2010, Collura, Rv. 249176-01; conf. Sez. 1, n. 45608 del 14/12/2010,Collura, Rv. 249176-01).Nel proprio provvedimento– il Tribunale si è uniformato a tale consolidatoprincipio, avendo ritenuto pregiudiziale accertare la sussistenza della pre-condizione per accedere al richiesto beneficio, alla stregua di quantotestualmente prescrive l’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, che condizional’ammissibilità di tale forma di affidamento - fermi restando i limiti relativi alquantum di residua pena da scontare - alla allegazione di una certificazionerilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, attestante lostato di tossicodipendenza del condannato e la procedura con la quale è stataaccertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, l’andamento del programmaconcordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero delcondannato.Senza alcuna preclusione rispetto alla possibilità di reiterazione dell’istanzamedesima, il Tribunale ha “allo stato” motivato il proprio diniego sulla base dellaincompiutezza delle indagini tossicologiche (finalizzate all’accertamento dellacondizione di tossicodipendenza del XXXXXXX) trasmesse dal SERD. Le stesse -secondo il Tribunale - risultano ancora sostanzialmente basate sugli accertamentitossicologici di matrice urinaria, non avendo, nonostante la specifica integrazionerichiesta al serd penitenziario, la struttura offerto indicazioni concrete especifiche in ordine alle modalità di accertamento dello stato ditossicodipendenza dell’istante, essendosi limitati a rilevare in modo del tuttogenerico che “lo stato di tossicodipendenza viene accertato oltre che conindagine sui metaboliti urinari anche con l'esame tossicologico su matricecheratinica”.Quanto ai rilievi circa la presunta illogicità della motivazione e allacontraddittorietà della stessa rispetto alle argomentazioni contenute nelprovvedimento di rigetto del permesso premio, emesso dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza in data di poco precedente a quello oggetto di odiernaimpugnazione, essi si rilevano manifestamente infondati, posto che,indipendentemente dall’autonomia dei procedimenti e dei relativi accertamenti, ipresupposti, anche formali, per la concessione del beneficio ex art. 30-ter ord.pen. sono completamente diversi, essendo, lo stesso concedibile ai condannatiche abbiano tenuto regolare condotta e che non risultino socialmente pericolosi.La doglianza appare dunque manifestamente infondata ed aspecifica, nonconfrontandosi con le puntuali argomentazioni formulate nell’ordinanzaimpugnata, che appare completa e ben argomentata, e che non presta il fianco acensure, né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto il profilo dellacongruenza giustificativa.3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., al versamento dell’ulteriore somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che ilricorrente non versasse in copia nella determinazione della causa diinammissibilità.Esigenze di tutela dell’interessato, in relazione ai dati sensibili trattati,impongono l’oscuramento dei dati personali del ricorrente, a norma dell’art. 52d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.