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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24805/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 10 maggio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Massa aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri di cui al periodo ricompreso tra il 4 maggio 1999 e il 25 luglio 2007.

2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 3, 5 e 6 CEDU, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato il reclamo senza offrire sul punto alcuna valida e autonoma motivazione.

2.2. Con motivi aggiunti sottoscritti personalmente dal ricorrente e depositati il 22 settembre 2021, si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, sia l'aspecificità dei motivi stessi sia la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2D04, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto cii gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità.

Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi argomentativi, e ciò a fronte di una puntuale esposizione degli elementi in fatto e in diritto fondanti il provvedimento di rigetto del reclamo, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che il Magistrato di sorveglianza, con il provvedimento reclamato, aveva rilevato che la medesima istanza era stata rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto con provvedimento del 29 novembre 2019.

Tale circostanza, pertanto, era preclusiva di una ulteriore valutazione della richiesta di liberazione anticipata relativa al medesimo periodo, non essendo stata allegata alcuna novità alía richiesta reiterata.

Per espressa disposizione dell'art. 666 cod. proc. pen., infatti, anche nel procedimento di sorveglianza vige, per motivi di economia processuale, il principio del ne bis in idem.

La decisione di un'istanza, con provvedimento inoppugnabile, o per il quale siano esauriti i gravami consentiti, acquista la caratteristica dell'immodificabilità nel senso che, pur non costituendo cosa giudicata, porta seco il limite negativo della preclusione, a meno che siano cambiate, nel tempo trascorso tra le due istanze, le circostanze di fatto (Sez. 1, n. 6112 del 20/12/1994, dep. 1995, Benso, Rv. 200250) da indicare in modo preciso nella nuova istanza.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i rFs-idt,". spese processuali e itizver_s_arnent) della somma di tremila euróí

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 10 maggio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Massa aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri di cui al periodo ricompreso tra il 4 maggio 1999 e il 25 luglio 2007. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 3, 5 e 6 CEDU, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato il reclamo senza offrire sul punto alcuna valida e autonoma motivazione. 2.2. Con motivi aggiunti sottoscritti personalmente dal ricorrente e depositati il 22 settembre 2021, si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, sia l'aspecificità dei motivi stessi sia la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2D04, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto cii gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi argomentativi, e ciò a fronte di una puntuale esposizione degli elementi in fatto e in diritto fondanti il provvedimento di rigetto del reclamo, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che il Magistrato di sorveglianza, con il provvedimento reclamato, aveva rilevato che la medesima istanza era stata rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto con provvedimento del 29 novembre 2019. Tale circostanza, pertanto, era preclusiva di una ulteriore valutazione della richiesta di liberazione anticipata relativa al medesimo periodo, non essendo stata allegata alcuna novità alía richiesta reiterata. Per espressa disposizione dell'art. 666 cod. proc. pen., infatti, anche nel procedimento di sorveglianza vige, per motivi di economia processuale, il principio del ne bis in idem. La decisione di un'istanza, con provvedimento inoppugnabile, o per il quale siano esauriti i gravami consentiti, acquista la caratteristica dell'immodificabilità nel senso che, pur non costituendo cosa giudicata, porta seco il limite negativo della preclusione, a meno che siano cambiate, nel tempo trascorso tra le due istanze, le circostanze di fatto (Sez. 1, n. 6112 del 20/12/1994, dep. 1995, Benso, Rv. 200250) da indicare in modo preciso nella nuova istanza. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle i rFs-idt,". spese processuali e itizver_s_arnent) della somma di tremila euróí
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