CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Silvio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 settembre 2021 con la quale la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 11 marzo 2021 che li ha condannati alla pena di anni 4 mesi 5 e giorni 10 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi secondo e terzo, 582, 585 e 337 cod. pen., ha ridotto la pena nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Silvio [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza dell'art. 116 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diminuente prevista dalla citata norma. I giudici di appello, a giudizio della difesa, avrebbero erroneamente affermato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato sin dal principio alla reazione violenta posta in essere dai correi nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], circostanza che sarebbe stata negata dal primo giudice, il quale avrebbe escluso che il soggetto che per primo ha lanciato la bicicletta contro [OSCURATO:PERSONA] fosse l'odierno ricorrente. La motivazione sarebbe fondata sull'erroneo presupposto della realizzazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di condotte violente, in palese contrasto con le risultanze istruttorie e, in particolare, con quanto riferito dagli operanti e dalle persone offese. 3. Silvio [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza dell'art. 81 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. I giudici di appello, a giudizio della difesa, avrebbero rigettato il motivo di appello con il quale il ricorrente aveva chiesto di contenere nella misura minima i singoli aumenti applicati a titolo di continuazione, con motivazione illogica e inconferente in quanto fondata su elementi (pianificazione dettagliata dell'azione criminosa, utilizzo di materiali da scasso) che non afferiscono ai reati satelliti di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo di ricorso, lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie tentata di rapina impropria. A giudizio del ricorrente, le forze dell'ordine sarebbero intervenute in un momento successivo all'interruzione della condotta criminosa; la veemente reazione dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, infatti, impedito agli imputati di impossessarsi delle biciclette di proprietà di Massimo AZZINI. La difesa ha, altresì, evidenziato che la successiva fuga del [OSCURATO:PERSONA] a bordo di una delle biciclette dell'AZZINI costituirebbe «una condotta indipendente del coimputato e non un'azione programmata e preordinata da parte di tutti i coimputati» (vedi pag. 3 del ricorso). 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il primo ed il secondo motivo di ricorso, lamenta l'inosservanza dell'art. 62, n. 6 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da Silvio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per le ragioni che seguono. 2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto dei predetti ricorsi, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che hanno sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 3 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il primo motivo del ricorso presentato da Silvio [OSCURATO:PERSONA] è privo della necessaria specificità e dedotto per motivi non consentiti. 4.1. La doglianza è, infatti, diretta a contestare la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01).4.2. Nel caso di specie i giudici di appello, con motivazione adeguata e coerente con il compendio istruttorio, hanno escluso la sussistenza dell'invocato concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., valorizzando il rapporto di stretta conseguenzialità tra l'originaria azione furtiva posta in essere dai quattro coimputati e le successive condotte violente poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] che hanno permesso al [OSCURATO:PERSONA] di darsi alla fuga a bordo di una delle biciclette di proprietà della persona offesa, così fornendo il suo determinante apporto causale alla consumazione del reato di rapina impropria (vedi pag. 17 della sentenza impugnata). In ogni caso deve essere ribadito il consolidato insegnamento di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, secondo il quale anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (cfr. Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979 - 01 Sez. 2, n. 40420 del 08/10/2008, Rv. 241871-01). 4.3. La complessiva ricostruzione del materiale probatorio esposta in motivazione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 5. Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è dedotto per motivi non consentiti in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) ed al contempo manifestamente infondato.La Corte territoriale, con motivazione non censurabile in punto di logica, ha affermato la correttezza e congruità del trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice, evidenziando che l'aumento a titolo di continuazione è stato determinato nella misura minima di 1/3 della pena stabilita per il più reato più grave in ossequio a quanto previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. ed in considerazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di primo grado, in tal modo, ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. opera anche quando il giudice consideri la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. equivalente alle riconosciute attenuanti (vedi Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 - 01; da ultimo Sez. 3, n. 38865 del 06/07/2022, Aimone, non massimata). 6. L'unico motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è privo della necessaria specificità e manifestamente infondato. Corretta risulta la qualificazione del fatto adottata con il provvedimento impugnato. Si osserva, infatti, che nel caso al vaglio, secondo la ricostruzione non manifestamente illogica dei giudici di appello, la condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] ha permesso al [OSCURATO:PERSONA] di impossessarsi di una delle biciclette di proprietà della persona offesa e di darsi alla fuga sfuggendo all'intervento degli operanti (vedi pag. 15 della sentenza oggetto di ricorso). I giudici dell'appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno precisato che l'impossessamento della bicicletta non «fu conseguenza del mero procrastinamento dell'intervento da parte degli operanti» in quanto gli stessi erano in una posizione che non gli consentiva un controllo dell'azione dei malviventi e che la persona offesa ha perso la materiale disponibilità della bicicletta prelevata dal [OSCURATO:PERSONA] con conseguente consumazione del reato di rapina impropria (vedi pag. 16 della sentenza impugnata). Il ricorrente limitandosi ad affermare, in modo apodittico, che la condotta di sottrazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto indipendente da quella dei complici, non si è confrontato con le argomentazioni della Corte di merito con conseguente aspecificità del motivo. 7. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 7.1. La sentenza impugnata è priva di qualunque valutazione in ordine al motivo di appello con il quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte d'appello possa, attraverso l'analisi delle risultanze processuali, valutare se sia o meno concedibile l'attenuante del risarcimento del danno. 7.2. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve esser dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del fatto che l'annullamento con rinvio è stato disposto per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità del ricorrente. 8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] Silvio e LANCIN