CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 36335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GAETAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il giorno 8 marzo 2021 il Giudice di pace di Gaeta' ha condannato, alla pena di euro 8.000,00 di multa, [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato in Gaeta il 3 novembre 2018, perché, straniero extracomunitario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 giugno 1990, si era trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, oltre il termine previsto nel decreto di espulsione del Prefetto di Salerno e dell'ordine di allontanamento dei Questori di Brindisi e Latina - 2. Avverso questa decisione ha proposto appello innanzi al Tribunale di Cassino il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la riforma con l'assoluzione dell'imputato, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. A supporto dell'impugnazione ha lamentato il difetto di prova degli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato contestato, nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 98 nella parte in cui aveva omesso di valutare l'esistenza del «giustificato motivo», riveniente da un'adeguata valutazione delle dichiarazioni del testimone m.[OSCURATO:PERSONA]. Questi aveva, infatti, riferito che l'imputato era senza fissa dimora e privo di occupazione, dunque privo dei mezzi economici necessari all'acquisto del titolo di viaggio. A rendere ancora più difficoltoso l'allontanamento, ad avviso della difesa, vi era l'ulteriore circostanza costituita dall'improbabilità che gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, a causa del conflitto civile in corso in Libia, gli prestassero l'assistenza necessaria per il suo rientro. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 6 maggio 2021, dichiarava inammissibile l'appello in violazione del principio espresso da Cass. Sez. U. n. 45371 del 31 ottobre 2001, Bonaventura, Rv. 220221 sicché, a seguito di impugnazione, questa Corte con sentenza in data 6 dicembre 2021, annullava senza rinvio la citata ordinanza, qualificava l'appello come ricorso per cassazione e rinviava a nuovo ruolo per la fissazione dell'odierna udienza pubblica. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, con conclusioni scritte, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso si profila inammissibile per essere la censura manifestamente infondata. Al di là della generica deduzione di carenza di prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato, in sostanza, la tesi sviluppata dall'impugnazione deduce la mancata applicazione della clausola di riserva del giustificato motivo di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la esclusiva rilevanza di condizioni, anche di natura soggettiva, di oggettiva impossibilità di adempiere che non risultano dedotte nel caso di specie (Cass. Sez. 1, n. 40827 del 5/2/2019, Markovic, Rv. 277449: «in tema di disciplina penale dell'immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l'inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta innpossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, né acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso». Si è precisato che «la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili» (Cass. Sez. 1 n. 37813 del 27/4/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268101; Sez. 1 n. 9929 del 11/2/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280679). In questa cornice, la doglianza, così come prospettata dalla difesa, appare connotata da genericità, attesa l'insufficienza del mero richiamo alla situazione di disagio socio-economico che non poteva essere valutata isolatamente, ma solo in correlazione ad altre situazioni ostative, che dovevano essere quantomeno prospettate. Del pari privo di pregio il riferimento all'asserito difetto di collaborazione da parte della rappresentanza diplomatica, non a caso espressa in termini meramente ipotetici.Il ricorrente - che non nega di essersi trattenuto sul territorio nazionale nonostante la disposta espulsione e che non ha dimostrato di avere sollecitamente richiesto la documentazione necessaria per il viaggio alle competenti autorità - si è limitato a invocare astratte difficoltà cui non può attribuirsi rilevanza esimente, siccome manifestamente strumentali a evitare l'affermazione di penale responsabilità per l'omissione già consumata (Cass. Sez. 1, n. 35707 del 14/6/2019, Aibangbee, Rv. 276810). 2. Da tale inammissibilità deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in rapporto agli aspetti esaminati, si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci