CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25154/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito, poiché, sotto l'abito del vizio di motivazione, tende in concreto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione del compendio probatorio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., in particolare, pp. 4- 6, in tema di contestualità tra aggressione e sottrazione, di natura concorsuale della contestazione, di finalità di impossessamento); considerato che anche il secondo motivo, deducendo analoghe doglianze sotto il profilo della violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., mira a una diversa ricostruzione storica dei fatti e a un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (a fronte di una motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di vizi logico-giuridici - cfr., ancora, pp. 4-6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iJ ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Il P