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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 agosto 2025

Cassazione n. 29933/2025

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re generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza in preambolo, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto nei suoi confronti l’espulsione a titolo di sanzione alternativa, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

Il Tribunale ha rilevato che il prevenuto si trova in espiazione della pena di quattro anni e tre mesi di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 30/09/2024, per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex compagna e del figlio minore, e che, in ragione di tali fatti, gli è stata sospesa la potestà genitoriale per anni otto e mesi sei; ha altresì rilevato che «il permesso di soggiorno per coesione familiare è stato rifiutato al condannato in data 4/11/2024».

Attesa la pericolosità sociale del prevenuto, il Tribunale ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’espulsione, ritenendo infondate le ragioni dell’opposizione; ha in particolare osservato come non solo il figlio minore fosse stato la vittima del reato in esecuzione, ma che non fosse stata neppure fornita la prova della sua attuale presenza in Italia.

2. Ricorre il condannato, a mezzo del difensore, che articola i seguenti motivi di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 19, comma 1, d. lgs. 286 del 1998 e 8 CEDU.

Il Tribunale ha erroneamente richiamato l’irregolare ingresso del ricorrente in Italia quale elemento di pericolosità dello stesso, omettendo tuttavia di considerare che il XXXXXX, soggiornante nel territorio nazionale dal 2010, è stato per lungo tempo titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi famigliari; del tutto comprovato risulta, poi, il suo inserimento sociale, famigliare e lavorativo, avendo il prevenuto svolto regolare attività CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29933/2025 Roma, lì, 28/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. lavorativa come operatore socio sanitario ed avendo egli consolidati legami famigliari in questo Pese, ove riedono regolarmente, e da lungo tempo, la madre e le sorelle.

Tali elementi, uniti all’assenza di precedenti giudiziari, imponevano una indagine di maggior rigore circa la sussistenza dei presupposti dell’espulsione.

La decisione del Tribunale appare quindi affetta da manifesta contraddittorietà, e si pone in contrasto con l’art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998, che vieta l’espulsione qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, medesimo d. lgs., tra i quali risaltano gli obblighi di conformazione ai precetti della CEDU; nel caso in esame rileva in particolare l’art. 8 CEDU che vieta ogni forma di espulsione, qualora essa si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato. 2.2.Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 13, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998.

Tra i presupposti dell’espulsione non ricorre l’ipotesi di rifiuto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno come desumibile dal tenore letterale dell’art. 13, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998; nel caso in esame, peraltro, avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno è pendente il ricorso innanzi al TAR.3.

Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 2.L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175).

Il regime dell'espulsione amministrativa contempla una serie di limiti all'adozione della misura, previsti dall'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, e pacificamente applicabili anche all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione.

Tra le situazioni che impediscono l'adozione del provvedimento espulsivo è compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, e del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dall'ordinamento penitenziario, operata dall'art. 1, comma 38, della citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038).

Il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173,ha novellato il terzo periodo dell'art. 19, comma 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indicando, quale ulteriore causa ostativa all'espulsione, l'esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» ed aggiungendo, al periodo successivo, che «Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine».

Così facendo, il legislatore ha stabilito che, nel valutare l'adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'autorità giudiziaria deve tener conto delle conseguenze che l'allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, ha riconosciuto la rilevanza, tra l'altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate all'art. 19, comma 2, lett. c).

È stato a tale proposito affermato che l'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01). 282789 3.Nel caso di specie, il Tribunale, seppure con motivazione sintetica, ha dato sufficiente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998; si è, in particolare, sottolineato come il XXXXXX sia stato condannato alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni dell’ex compagna e del figlio minore;il Tribunale ha anche evidenziato come al XXXXXX fosse stata sospesa la potestà genitoriale e come, in ogni caso, non fosse stata fornita alcuna prova della permanenza in Italia del figlio minore.

Né, va opportunamente notato, XXXXXX ha offerto significativi elementi di valutazione circa la natura e l'effettività di eventuali ulteriori legami familiari su cui può contare: chiarito come, alla luce della citata condanna in esecuzione, nessuna valenza possa essere ascritta ai legami parentali con l’ex compagna ed il figlio,del tutto generici appaiono i riferimenti ad altri parenti soggiornanti in Italia, madre e sorelle; quanto alla produzione documentale attinente alla situazione lavorativa del prevenuto, essa non risulta essere stata prodotta in sede di merito, e per tale ragione della medesima non può tenersi conto in sede di legittimità. 4.Del pari è infondato è il secondo motivo di ricorso.

Deduce in sintesi la Difesa come al ricorrente fosse stata rifiutata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare, e che tale ipotesi non rientrerebbe tra i presupposti legittimanti l’espulsione, previsti dall’art. 13, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998.

L’assunto è infondato.

Sul punto deve ribadirsi e dare continuità al principio, già affermato da questa Corte, per cui è legittima l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena la cui domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata rigettata, poiché l'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 equipara detta condizione personale dello straniero a quelle, legittimanti l'espulsione a norma degli artt. 16, comma 5, e 13, comma 2, lett. b), del medesimo decreto, di chi si sia visto revocare, annullare o rifiutare il permesso di soggiorno e non abbia impugnato il provvedimento sfavorevole. (In motivazione la Corte ha chiarito che la proposta ricostruzione interpretativa non viola il divieto di applicazione analogica "in malam partem" delle norme incriminatrici, poiché l'espulsione in oggetto, e le norme che la disciplinano, hanno natura giuridica sostanzialmente amministrativa). (Sez. 1, n. 21906 del 31/01/2024, Ghaidour, Rv. 286421 - 01).

Quanto alla circostanza, solo dedotta ma non provata, che avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno sarebbe pendente il ricorso innanzi al TAR, occorre considerare che l’impugnazione avverso detto provvedimento non ha effetto sospensivo - né il ricorrente ha dedotto di averne richiesto la sospensione -, di talché del tutto correttamente il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rilevato l’assenza, in capo al detenuto, di titolo legittimante il soggiorno nello Stato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata.

Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento delle spese.

6. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 30/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l’ordinanza in preambolo, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto nei suoi confronti l’espulsione a titolo di sanzione alternativa, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. Il Tribunale ha rilevato che il prevenuto si trova in espiazione della pena di quattro anni e tre mesi di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 30/09/2024, per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex compagna e del figlio minore, e che, in ragione di tali fatti, gli è stata sospesa la potestà genitoriale per anni otto e mesi sei; ha altresì rilevato che «il permesso di soggiorno per coesione familiare è stato rifiutato al condannato in data 4/11/2024». Attesa la pericolosità sociale del prevenuto, il Tribunale ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’espulsione, ritenendo infondate le ragioni dell’opposizione; ha in particolare osservato come non solo il figlio minore fosse stato la vittima del reato in esecuzione, ma che non fosse stata neppure fornita la prova della sua attuale presenza in Italia. 2. Ricorre il condannato, a mezzo del difensore, che articola i seguenti motivi di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 19, comma 1, d. lgs. 286 del 1998 e 8 CEDU. Il Tribunale ha erroneamente richiamato l’irregolare ingresso del ricorrente in Italia quale elemento di pericolosità dello stesso, omettendo tuttavia di considerare che il XXXXXX, soggiornante nel territorio nazionale dal 2010, è stato per lungo tempo titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi famigliari; del tutto comprovato risulta, poi, il suo inserimento sociale, famigliare e lavorativo, avendo il prevenuto svolto regolare attività CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29933/2025 Roma, lì, 28/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. lavorativa come operatore socio sanitario ed avendo egli consolidati legami famigliari in questo Pese, ove riedono regolarmente, e da lungo tempo, la madre e le sorelle. Tali elementi, uniti all’assenza di precedenti giudiziari, imponevano una indagine di maggior rigore circa la sussistenza dei presupposti dell’espulsione. La decisione del Tribunale appare quindi affetta da manifesta contraddittorietà, e si pone in contrasto con l’art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998, che vieta l’espulsione qualora ricorrano gli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, medesimo d. lgs., tra i quali risaltano gli obblighi di conformazione ai precetti della CEDU; nel caso in esame rileva in particolare l’art. 8 CEDU che vieta ogni forma di espulsione, qualora essa si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato. 2.2.Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 13, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998. Tra i presupposti dell’espulsione non ricorre l’ipotesi di rifiuto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno come desumibile dal tenore letterale dell’art. 13, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998; nel caso in esame, peraltro, avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno è pendente il ricorso innanzi al TAR.3. Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 2.L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175). Il regime dell'espulsione amministrativa contempla una serie di limiti all'adozione della misura, previsti dall'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, e pacificamente applicabili anche all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione. Tra le situazioni che impediscono l'adozione del provvedimento espulsivo è compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, e del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dall'ordinamento penitenziario, operata dall'art. 1, comma 38, della citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038). Il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173,ha novellato il terzo periodo dell'art. 19, comma 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indicando, quale ulteriore causa ostativa all'espulsione, l'esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» ed aggiungendo, al periodo successivo, che «Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine». Così facendo, il legislatore ha stabilito che, nel valutare l'adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'autorità giudiziaria deve tener conto delle conseguenze che l'allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, ha riconosciuto la rilevanza, tra l'altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate all'art. 19, comma 2, lett. c). È stato a tale proposito affermato che l'espulsione dello straniero disposta, come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01). 282789 3.Nel caso di specie, il Tribunale, seppure con motivazione sintetica, ha dato sufficiente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16, comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998; si è, in particolare, sottolineato come il XXXXXX sia stato condannato alla pena di quattro anni e tre mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni dell’ex compagna e del figlio minore;il Tribunale ha anche evidenziato come al XXXXXX fosse stata sospesa la potestà genitoriale e come, in ogni caso, non fosse stata fornita alcuna prova della permanenza in Italia del figlio minore. Né, va opportunamente notato, XXXXXX ha offerto significativi elementi di valutazione circa la natura e l'effettività di eventuali ulteriori legami familiari su cui può contare: chiarito come, alla luce della citata condanna in esecuzione, nessuna valenza possa essere ascritta ai legami parentali con l’ex compagna ed il figlio,del tutto generici appaiono i riferimenti ad altri parenti soggiornanti in Italia, madre e sorelle; quanto alla produzione documentale attinente alla situazione lavorativa del prevenuto, essa non risulta essere stata prodotta in sede di merito, e per tale ragione della medesima non può tenersi conto in sede di legittimità. 4.Del pari è infondato è il secondo motivo di ricorso. Deduce in sintesi la Difesa come al ricorrente fosse stata rifiutata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare, e che tale ipotesi non rientrerebbe tra i presupposti legittimanti l’espulsione, previsti dall’art. 13, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 286 del 1998. L’assunto è infondato. Sul punto deve ribadirsi e dare continuità al principio, già affermato da questa Corte, per cui è legittima l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena la cui domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata rigettata, poiché l'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 equipara detta condizione personale dello straniero a quelle, legittimanti l'espulsione a norma degli artt. 16, comma 5, e 13, comma 2, lett. b), del medesimo decreto, di chi si sia visto revocare, annullare o rifiutare il permesso di soggiorno e non abbia impugnato il provvedimento sfavorevole. (In motivazione la Corte ha chiarito che la proposta ricostruzione interpretativa non viola il divieto di applicazione analogica "in malam partem" delle norme incriminatrici, poiché l'espulsione in oggetto, e le norme che la disciplinano, hanno natura giuridica sostanzialmente amministrativa). (Sez. 1, n. 21906 del 31/01/2024, Ghaidour, Rv. 286421 - 01). Quanto alla circostanza, solo dedotta ma non provata, che avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno sarebbe pendente il ricorso innanzi al TAR, occorre considerare che l’impugnazione avverso detto provvedimento non ha effetto sospensivo - né il ricorrente ha dedotto di averne richiesto la sospensione -, di talché del tutto correttamente il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rilevato l’assenza, in capo al detenuto, di titolo legittimante il soggiorno nello Stato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata. Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento delle spese. 6. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 30/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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