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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13574/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/10/2024 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 21/02/2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cosimo, in relazione alla illecita detenzione di cocaina, marijuana ed hashish come meglio specificato in rubrica.

In particolare, la Corte d'Appello: ha riqualificato come cessione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 la condotta relativa alla cocaina; ha escluso la recidiva qualificata; ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata restituzione del danaro oggetto di confisca.

Si deduce l'irrilevanza della mancata impugnazione in appello sul punto, dal momento che la Corte territoriale avrebbe dovuto intervenire d'ufficio, stante l'impugnazione per non aver commesso il fatto quanto all'episodio di detenzione relativo alla cocaina, e la mancata contestazione al [OSCURATO:PERSONA] di condotte di cessione.

Si osserva quindi che la somma in possesso del [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi provento della detenzione, ma solo di eventuali altre condotte di cessione non contestate, con conseguente illegittimità della confisca come chiarito dalla più recente giurisprudenza.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattandosi di questione non devoluta in appello ed avendo comunque la Corte territoriale riqualificato in termini di cessione la condotta relativa alla cocaina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con la sentenza di primo grado, il G.u.p. del Tribunale di Bari, nell'affermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e nel condannarlo alla pena di giustizia, aveva ordinato "la confisca di quanto in sequestro e la distruzione dello stupefacente".

L'avvenuto sequestro di complessivi Euro 660,00, rinvenuti all'esito della perquisizione del ricorrente, impone di ritenere che tale somma sia stata oggetto della disposta confisca.

Nessuna indicazione sulla tipologia di confisca adottata si rinviene nella motivazione della sentenza di primo grado, essendovi solo un cenno alla importanza della somma e alla mancanza di giustificazioni della stessa da parte del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5).

Non è dunque chiaro se si tratti di confisca del profitto, ovvero di confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.

Quel che è certo è che il punto relativo alla confisca poteva e doveva essere oggetto di appello da parte del ricorrente, trattandosi di statuizione certamente suscettibile di autonoma trattazione.

Il [OSCURATO:PERSONA] ha invece devoluto alla Corte territoriale i soli profili dell'assoluzione (parziale) nel merito, dell'applicabilità dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, all'esclusione della recidiva e alla possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio (cfr. l'atto di appello).

Deve perciò convenirsi con il Procuratore Generale in ordine al rilievo dirimente da attribuire alla mancata impugnazione, con l'appello, della statuizione di confisca: le censure oggi dedotte sul punto devono conseguentemente ritenersi inammissibili.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/10/2024 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 21/02/2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Cosimo, in relazione alla illecita detenzione di cocaina, marijuana ed hashish come meglio specificato in rubrica. In particolare, la Corte d'Appello: ha riqualificato come cessione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 la condotta relativa alla cocaina; ha escluso la recidiva qualificata; ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio; ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata restituzione del danaro oggetto di confisca. Si deduce l'irrilevanza della mancata impugnazione in appello sul punto, dal momento che la Corte territoriale avrebbe dovuto intervenire d'ufficio, stante l'impugnazione per non aver commesso il fatto quanto all'episodio di detenzione relativo alla cocaina, e la mancata contestazione al [OSCURATO:PERSONA] di condotte di cessione. Si osserva quindi che la somma in possesso del [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi provento della detenzione, ma solo di eventuali altre condotte di cessione non contestate, con conseguente illegittimità della confisca come chiarito dalla più recente giurisprudenza. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattandosi di questione non devoluta in appello ed avendo comunque la Corte territoriale riqualificato in termini di cessione la condotta relativa alla cocaina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con la sentenza di primo grado, il G.u.p. del Tribunale di Bari, nell'affermare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e nel condannarlo alla pena di giustizia, aveva ordinato "la confisca di quanto in sequestro e la distruzione dello stupefacente". L'avvenuto sequestro di complessivi Euro 660,00, rinvenuti all'esito della perquisizione del ricorrente, impone di ritenere che tale somma sia stata oggetto della disposta confisca. Nessuna indicazione sulla tipologia di confisca adottata si rinviene nella motivazione della sentenza di primo grado, essendovi solo un cenno alla importanza della somma e alla mancanza di giustificazioni della stessa da parte del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5). Non è dunque chiaro se si tratti di confisca del profitto, ovvero di confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Quel che è certo è che il punto relativo alla confisca poteva e doveva essere oggetto di appello da parte del ricorrente, trattandosi di statuizione certamente suscettibile di autonoma trattazione. Il [OSCURATO:PERSONA] ha invece devoluto alla Corte territoriale i soli profili dell'assoluzione (parziale) nel merito, dell'applicabilità dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, all'esclusione della recidiva e alla possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio (cfr. l'atto di appello). Deve perciò convenirsi con il Procuratore Generale in ordine al rilievo dirimente da attribuire alla mancata impugnazione, con l'appello, della statuizione di confisca: le censure oggi dedotte sul punto devono conseguentemente ritenersi inammissibili. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25 febbraio 202
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