CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVOLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 di. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 02/07/2020 con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 04/02/2019 del G.i.p. del Tribunale di Siracusa che lo aveva condannato per il reato di estorsione aggravata. Deduce: 1.1. "Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato ed al superamento di ogni ragionevole dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato". Il ricorrente nega la possibilità di configurare la contestata estorsione e a tal riguardo assume la mancanza dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno, in quanto i soldi pretesi con le minacce erano dello stesso imputato, per come 1 2 .. i \/. n.:n‘,..... dichiarato dal padre, persona offesa. Precisa che i soldi asseritamente estorti erano dello stesso imputato, in quanto lascito ereditario della madre e che il padre non voleva dargli perché temeva che li spendesse per acquistare stupefacenti. Aggiunge che le dichiarazioni rilasciate da Grasso sSanto non sono idonee a superare il ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La Corte di appello ha respinto le medesime deduzioni difensive oggi reiterate con il ricorso, rilevando come le richieste di denaro, così come formulate, non potessero farsi ricadere nel paradigma del delitto di ragion fattasi. Va peraltro rilevato come l'ingiusto profitto così come contestato nel capo d'accusa ritenuto fondato dai giudici di merito ammontava a "mai meno di cento euro a settimana" che sono difficilmente collegabili al lascito ereditario della madre di Grasso. Va, infatti, rimarcato come tale lascito sia rimasto apoditticamente affermato, rimanendo indeterminato nell'ammontare e nella eventuale dovutezza da parte della vittima del reato. Alla luce di ciò, va rimarcato come a fronte di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni, il ricorrente opponga apodittiche e generiche ragioni di merito che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità, atteso che l'eventuale fondatezza dell'impugnazione implica preliminari verifiche di fatto (sull'esistenza e sull'ammontare dell'eredità e sulla effettiva esistenza di un debito da parte del padre) preclusi alla Corte di cassazione. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa