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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34420/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16988-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 174/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 18/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 16988 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- Rilevato che:

1. La EDPR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con cui la CTR della Basilicata ha accolto l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza della CTP di Potenza, di accoglimento del ricorso della predetta società contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale era stata elevata la rendita catastale proposta dalla società per un impianto eolico di sua proprietà, includendo nel computo della rendita catastale il valore del palo di sostegno dell'aerogeneratore;.

Secondo i giudici di appello, il palo di sostegno dell'aerogeneratore rientrava nel concetto di costruzione e «non partecipa e non è funzionale allo "specifico processo produttivo"», «non partecipa al processo di produzione della energia elettrica, ovvero vi partecipa allo stesso modo delle fondazioni su cui essa [torre eolica] è ancorata», «è strumentale per il sostegno del rotore e navicella», «assolve esclusivamente compiti ad esso [impianto] strumentali, quali sostenerlo idoneamente (l'altezza e consistenza varia in base a delle variabili, quali potenza della navicella, lunghezza pale, forza del vento, ecc.), consentire l'accesso interno e la manutenzione del gruppo di generazione, ovvero dell'impianto di produzione„ esulando da compiti, invece, funzionali alla produzione di energia propri delle altre due componenti (navicella e rotore, cavi e centraline)». considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 21-24, della legge n. 208 del 2015.

La ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che in base alla novella introdotta dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), «l'esclusione della torre eolica dalla stima diretta della rendita catastale è [...] in re ipsa, essendo la torre inscindibilmente connessa all'impianto di produzione di energia elettrica, collocato al suo interno, di cui costituisce una componente essenziale»;

2. con il secondo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 21-24, della legge n. 208 del 2015, nonché dell'art. 23 Cost. e l'irrilevanza normativa della c.d. interpretazione ministeriale.

La ricorrente censura la statuizione d'appello che nel confermare l'atto impositivo ha fatto riferimento alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 30/11/2012 emessa con riferimento al dettato normativo anteriore alla novella introdotta dalla legge n. 208 del 2015;

3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia sulla violazione da parte dell'amministrazione finanziaria del principio di buona fede e di collaborazione con il contribuente, di cui all'art. 10 della legge n. 212 del 2000, in punto di determinazione dei valori catastali dell'impianto eolico; 4.con il quarto motivo deduce, questa volta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la medesima questione posta con il terzo motivo ma in violazione o falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ.;

5. con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'alt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto 3 assoluto di motivazione in punto di determinazione del valore catastale dell'impianto eolico, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. (erroneamente indicato come norma del cod. proc. civ.), nonché dell'art. 2697 cod. civ.

6. il primo motivo, che pone all'attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre dell'impianto di palo eolico dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», è fondato e va accolto, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione ritenendo che il palo di sostegno (torre) dell'impianto aerogeneratore non rientri nel computo della rendita catastale, in quanto parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, affermando il seguente principio di diritto: «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/I-Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, í congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd.

"imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo.

Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.)» (Cass. n. 25784 del 2021; cfr., tra le ultime pronunce emesse tra le stesse parti, Cass. 14920, 141919; 14918; 14917 del 2022).

Con tali precedenti, pur prendendosi atto del consolidamento dell'orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1-Opificio» (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (art. 1, comma 21,

I. n. 208/2015), ha stabilito che, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati» (già in obiter dictum Cass., Sez.

V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez.

V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto.

Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo».

7. A tali principi non si è attenuta la CTR che, invece, ha ritenuto che il palo eolico «non partecipa e non è funzionale allo "specifico processo produttivo"», «non partecipa al processo di produzione della energia elettrica, ovvero vi partecipa allo stesso modo delle fondazioni su cui essa [torre eolica] è ancorata», «è strumentale per il sostegno del rotore e navicella», «assolve esclusivamente compiti ad esso [impianto] strumentali, quali sostenerlo idoneamente (l'altezza e consistenza varia in base a delle variabili, quali potenza della navicella, lunghezza pale, forza del vento, ecc.), consentire l'accesso interno e la manutenzione del gruppo di generazione, ovvero dell'impianto di produzione, esulando da compiti, invece, funzionali alla produzione di energia propri delle altre due componenti (navicella e rotore, cavi e centraline)».

E ciò i giudici di appello hanno affermato senza aver effettuato alcun accertamento in fatto, per come è dato desumere dall'argomentazione svolta per escludere la necessità di espletare una consulenza tecnica che accertasse se la torre costituisse o meno una componente essenziale dell'impianto eolico, sostenendo che nel caso in esame non venivano in rilievo «questioni tecniche da dirimere», ma la questione da decidere era «di stretta natura giuridica, valutando se il palo eolico costituisca una costruzione, ovvero un elemento ad essa strutturalmente connesso, secondo il disposto della citata novella, oppure un impianto produttivo».

8. Pertanto, in mancanza di tale accertamento, che è di natura tecnica e non certo giuridica, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del motivo in esame e la causa rimessa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, perché la stessa effettui i dovuti accertamenti sulla base della documentazione prodotta dalle parti e, se necessario, anche a mezzo di consulenza tecnica;

9. l'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento di tutti gli altri.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16988-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 174/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata il 18/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16988 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rilevato che: 1. La EDPR [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con cui la CTR della Basilicata ha accolto l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza della CTP di Potenza, di accoglimento del ricorso della predetta società contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale era stata elevata la rendita catastale proposta dalla società per un impianto eolico di sua proprietà, includendo nel computo della rendita catastale il valore del palo di sostegno dell'aerogeneratore;. Secondo i giudici di appello, il palo di sostegno dell'aerogeneratore rientrava nel concetto di costruzione e «non partecipa e non è funzionale allo "specifico processo produttivo"», «non partecipa al processo di produzione della energia elettrica, ovvero vi partecipa allo stesso modo delle fondazioni su cui essa [torre eolica] è ancorata», «è strumentale per il sostegno del rotore e navicella», «assolve esclusivamente compiti ad esso [impianto] strumentali, quali sostenerlo idoneamente (l'altezza e consistenza varia in base a delle variabili, quali potenza della navicella, lunghezza pale, forza del vento, ecc.), consentire l'accesso interno e la manutenzione del gruppo di generazione, ovvero dell'impianto di produzione„ esulando da compiti, invece, funzionali alla produzione di energia propri delle altre due componenti (navicella e rotore, cavi e centraline)». considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 21-24, della legge n. 208 del 2015. La ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che in base alla novella introdotta dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), «l'esclusione della torre eolica dalla stima diretta della rendita catastale è [...] in re ipsa, essendo la torre inscindibilmente connessa all'impianto di produzione di energia elettrica, collocato al suo interno, di cui costituisce una componente essenziale»; 2. con il secondo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 21-24, della legge n. 208 del 2015, nonché dell'art. 23 Cost. e l'irrilevanza normativa della c.d. interpretazione ministeriale. La ricorrente censura la statuizione d'appello che nel confermare l'atto impositivo ha fatto riferimento alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 30/11/2012 emessa con riferimento al dettato normativo anteriore alla novella introdotta dalla legge n. 208 del 2015; 3. con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia sulla violazione da parte dell'amministrazione finanziaria del principio di buona fede e di collaborazione con il contribuente, di cui all'art. 10 della legge n. 212 del 2000, in punto di determinazione dei valori catastali dell'impianto eolico; 4.con il quarto motivo deduce, questa volta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la medesima questione posta con il terzo motivo ma in violazione o falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ.; 5. con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'alt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto 3 assoluto di motivazione in punto di determinazione del valore catastale dell'impianto eolico, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. (erroneamente indicato come norma del cod. proc. civ.), nonché dell'art. 2697 cod. civ. 6. il primo motivo, che pone all'attenzione di questo Collegio la questione della tassabilità della torre dell'impianto di palo eolico dopo le innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2016, che ha escluso dalla stima diretta «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», è fondato e va accolto, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione ritenendo che il palo di sostegno (torre) dell'impianto aerogeneratore non rientri nel computo della rendita catastale, in quanto parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, affermando il seguente principio di diritto: «I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria "D/I-Opificio"; tuttavia, per effetto dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) - con cui sono stati innovati i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, escludendosi dalla stima diretta i macchinari, í congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati") - è rimasto sottratto dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Pertanto, ai fini della determinazione della rendita, non si deve tenere conto di tutte quelle dotazioni che sono meramente funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. (In applicazione del principio, la S. C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui si intendeva di assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, la cd. torre eolica, avendo il giudice di merito nella specie accertato che essa costituiva una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica e quindi esente dal carico impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 21, cit.)» (Cass. n. 25784 del 2021; cfr., tra le ultime pronunce emesse tra le stesse parti, Cass. 14920, 141919; 14918; 14917 del 2022). Con tali precedenti, pur prendendosi atto del consolidamento dell'orientamento secondo cui i parchi eolici, al pari delle centrali elettriche, sono accatastabili nella Categoria «D/1-Opificio» (Categoria proposta dalla contribuente in sede di DOCFA, come emerge dal ricorso), questa Corte ha osservato che la norma in oggetto (art. 1, comma 21, I. n. 208/2015), ha stabilito che, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo «D» va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento», ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». Si è ritenuto che con tale disposizione normativa il legislatore, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», ha sottratto all'assoggettamento a imposta catastale, con decorrenza dal 10 gennaio 2016, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), ancorché unite al suolo, meglio noti con la denominazione di «imbullonati» (già in obiter dictum Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24924; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2019, n. 34249), privilegiando la destinazione ad attività produttiva (quanto ai settori della siderurgia, della manifattura e dell'energia), intesa come componente impiantistica del manufatto. Ha, quindi, ritenuto questa Corte che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore delle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo». 7. A tali principi non si è attenuta la CTR che, invece, ha ritenuto che il palo eolico «non partecipa e non è funzionale allo "specifico processo produttivo"», «non partecipa al processo di produzione della energia elettrica, ovvero vi partecipa allo stesso modo delle fondazioni su cui essa [torre eolica] è ancorata», «è strumentale per il sostegno del rotore e navicella», «assolve esclusivamente compiti ad esso [impianto] strumentali, quali sostenerlo idoneamente (l'altezza e consistenza varia in base a delle variabili, quali potenza della navicella, lunghezza pale, forza del vento, ecc.), consentire l'accesso interno e la manutenzione del gruppo di generazione, ovvero dell'impianto di produzione, esulando da compiti, invece, funzionali alla produzione di energia propri delle altre due componenti (navicella e rotore, cavi e centraline)». E ciò i giudici di appello hanno affermato senza aver effettuato alcun accertamento in fatto, per come è dato desumere dall'argomentazione svolta per escludere la necessità di espletare una consulenza tecnica che accertasse se la torre costituisse o meno una componente essenziale dell'impianto eolico, sostenendo che nel caso in esame non venivano in rilievo «questioni tecniche da dirimere», ma la questione da decidere era «di stretta natura giuridica, valutando se il palo eolico costituisca una costruzione, ovvero un elemento ad essa strutturalmente connesso, secondo il disposto della citata novella, oppure un impianto produttivo». 8. Pertanto, in mancanza di tale accertamento, che è di natura tecnica e non certo giuridica, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del motivo in esame e la causa rimessa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, perché la stessa effettui i dovuti accertamenti sulla base della documentazione prodotta dalle parti e, se necessario, anche a mezzo di consulenza tecnica; 9. l'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento di tutti gli altri. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche s
Sentenza Cassazione n. 34420/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris