CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27939/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto dei ricorsi;letta le memorie, anche di replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], dei difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AugustoRomeo, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di ReggioCalabria, accogliendo parzialmente il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e delleterze interessate, ha: rigettato la proposta di applicazione della misurapersonale della sorveglianza speciale per difetto di attualità; revocatol’applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dei divieti e delle decadenze dicui agli artt. 67 e 68 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e la confisca di undeposito di risparmio nominativo; revocato la confisca di un conto correnteintestato a [OSCURATO:PERSONA].Lo stesso provvedimento ha, nel resto, confermato le statuizioni deldecreto emesso il 20 gennaio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ovveronella parte in cui aveva applicato al [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA] idivieti e le decadenze contemplate di cui agli artt. 67 e 68 del d.lgs. n. 159 del2011, nonché disposto la confisca a carico degli stessi di una serie di beni giàoggetto di sequestro.3. Avverso il predetto decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], innanzi tutto, ricorso per cassazione, mediante i propri difensori difiducia, affidandosi a cinque motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi, entroi limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4 e 29 del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, 6, § secondo, CEDU, 27 e 111 Cost.A fondamento della censura assume un’erronea applicazione del principiodi autonomia tra giudizio di prevenzione e giudizio di cognizione.Al riguardo premette che il processo pendente dinanzi alla Corteterritoriale si era concluso all’udienza del 17 giugno 2025, con una riserva didecisione, e che in quel momento era stata già depositata la sentenza diassoluzione da parte della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito diannullamento con rinvio della precedente pronuncia di gravame da parte diquesta Corte, di esso ricorrente, per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.nell’ambito del processo c.d. “Gotha”, il cui materiale probatorio costituiscequello su cui si è fondato, essenzialmente, il suo giudizio di pericolosità socialequalificata.Evidenzia che la difesa si era riservata il deposito dell’eventualeintervenuta il 27 giugno 2025 e lamenta, al riguardo, che, nonostante ildeposito della predetta attestazione, il provvedimento impugnato non ne hafatto alcun riferimento, sebbene non si trattasse di documentazione da vagliarenel contraddittorio tra le parti e la Corte territoriale avesse assunto solo inriserva la decisione alla predetta udienza.A fronte di ciò, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] rammenta che, nella fattispecie percui è processo, la proposta e i successivi decreti di primo e di secondo grado sifondano sul substrato fattuale del processo c.d. “Ghota” sulla cui piattaformaprobatoria si è sviluppata la procedura di prevenzione, come riconosciuto dallostesso decreto impugnato (pag. 23). Evidenzia, di qui, che, già in primo grado,nel processo penale era stato assolto sia dai contestati reati di cui agli artt. 353cod. pen. e 7 della legge 21 luglio 1991, n. 203, che dall’imputazione diturbativa d’asta aggravata. Successivamente, a seguito di annullamento conrinvio disposto dalla sentenza n. 22106 del 2022 della Quinta Sezione Penale diquesta Corte (v. pag. 97-101 sulla sua posizione), era stato assolto dalla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di partecipazione ad associazionemafiosa.Donde censura la decisione impugnata laddove non si è confrontata conla portata di tali pronunce favorevoli nell’ambito del procedimento diprevenzione in esame, con peculiare riguardo alla contestata condotta dipartecipazione ad associazione mafiosa, i cui elementi probatori sono statiutilizzati per fondare il giudizio di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 4, lett. a),del d.lgs. n. 159 del 2011, così violando il principio, ritraibile tanto dallagiurisprudenza interna quanto da quella convenzionale (è richiamata, tra lealtre, la sentenza della Grande Camera resa in data 12 luglio 2013 nel casoAllen c. [OSCURATO:PERSONA]), per il quale, attribuire valenza di pericolosità nel giudiziodi prevenzione a fatti ritenuti insussistenti in un processo penale definito consentenza irrevocabile, si pone in contrasto con il principio della presunzione diinnocenza. Ricorda, ancora, come più volte nella giurisprudenza della Corte dicassazione si sia affermato che i fatti storici considerati sintomatici dellapericolosità del proposto non devono essere stati smentiti nel processo penale.In particolare, lamenta che il decreto impugnato, pur affermandoformalmente di aver considerato la pronuncia assolutoria intervenuta nelprocesso c.d. “Gotha”, ha in concreto rivalutato autonomamente i fatticontestati in quello stesso processo, oltre a considerare alcune intercettazioniacquisite nei procedimenti penali “Recherche” e “Roccaforte” che, tuttavia,erano stati svuotati dal giudice della cognizione del loro valore indiziariorispetto a un eventuale profilo di contiguità mafiosa di esso ricorrente.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, delmedesimo codice, stante la mancanza di una motivazione rafforzata rispetto algiudizio di pericolosità sociale operato ai sensi dell’art. 4, lett. a), del Codiceantimafia a fronte della pronuncia assolutoria dal delitto di cui all’art. 416-biscod. pen.Sottolinea, in proposito, che, se in conformità alla giurisprudenza dilegittimità, l’assoluzione dal predetto delitto non preclude un‘autonomavalutazione da parte del giudice della prevenzione sulla pericolosità soggettivadel proposto, detta autonoma valutazione, tuttavia, deve essereadeguatamente motivata in ordine al permanente inquadramento del soggettoin una delle categorie tipizzate dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.2.3. Mediante il terzo motivo assume violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011,nonché agli artt. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. per avere la decisionecensurata confermato il giudizio di pericolosità qualificata di cui all’art. 4, lett.a), dello stesso Codice antimafia attraverso una rilettura, diversa da quellacompiuta nel giudizio penale, degli elementi probatori afferenti il procedimentoc.d. “Ghota”.Il vizio denunciato si sostanzia, secondo il ricorrente, nell’essersi la Corteterritoriale “trincerata” dietro la propria autonomia di valutazione, finendo cosìper ritenere attendibili i collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni erano purestate ritenute generiche e prive di riscontri nel giudizio penale, senza spiegarele ragioni di tale differente valutazione né come le dichiarazioni avrebberopotuto essere ritenute coerenti, poiché ogni collaboratore narra un episodiodiverso da quello degli altri.Evidenzia, al riguardo, che, in conformità al decreto impugnato, ledichiarazioni dei collaboratori di giustizia convergerebbero sul dato della suacontiguità alla ‘ndrangheta reggina considerata nel suo complesso, convergenzache, ad avviso della difesa, è tuttavia elemento troppo debole per giustificareun giudizio di pericolosità qualificata, laddove si consideri che nessuno deicollaboratori è stato in grado di riferire a suo carico un fatto specificoriscontrabile sul piano oggettivo o individualizzante, in violazione ai principiespressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia “Gattuso” con riferimento alconcetto di appartenenza a una consorteria mafiosa.2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e alprincipio del ne bis in idem rispetto a una più risalente pronuncia in materia diprevenzione riguardante suo padre (questione affrontata dal provvedimentoimpugnato alle pag. 54-59).Sottolinea, a tal proposito, che la Corte territoriale ignora che il puntonodale della questione attiene alla natura lecita, o no, delle risorse impiegateper l’acquisto di determinati beni, coincidenti con quelli confiscati nel giudizio inesame, nel periodo tra il 1985 e il 2001, considerato che, nella precedenteprocedura di prevenzione, nella quale rivestiva la posizione di terzo interessato,era stata già accertata la liceità dei predetti acquisiti, effettuati grazie a risorseprovenienti dal padre [OSCURATO:PERSONA].Né sarebbe stato possibile superare tale giudicato di prevenzione, comeinvece affermato dal decreto impugnato, se non sull’aspetto della pericolositàdel proposto.2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 poichél’assenza di elementi di pericolosità sociale in capo ad esso ricorrente dovrebbefar venir meno la correlata misura di prevenzione patrimoniale.3. Propongono ricorso per cassazione avverso il medesimo decreto dellaCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] anche le terze interessate [OSCURATO:PERSONA] MariaIannò e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione, di seguitoripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.3.1. Con il primo, deducono violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. in relazione all’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 e al principiodel ne bis in idem atteso che, nel procedimento di prevenzione RGMT 102/1997a carico di [OSCURATO:PERSONA], era stata sancita la provenienza lecita dei benioggetto della condisca di cui al giudizio in esame, circostanza rilevante per essericorrenti rispetto alla quota del 50% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s,r.l.pervenuta alla vittima per donazione da parte della nonna e in seguito trasferitaalla madre.Evidenziano, alla medesima stregua di [OSCURATO:PERSONA], che ilgiudicato di prevenzione non avrebbe potuto essere superato sul profilo dellaritenuta liceità della provvista utilizzata per l’acquisto dei beni.Sottolineano, invero, che, a differenza di quanto affermato dalprovvedimento impugnato, alcun rilievo potrebbe assumere, invece, la diversaqualifica del proposto nel precedente procedimento di prevenzione a carico delpadre, ovvero quella di terzo interessato, tenuto conto – in ogni caso -dell’accertata liceità della provvista fornitagli dal genitore per l’acquisto di beninel periodo dal 1985 al 2001.3.2. Con il secondo motivo denunciano violazione dell’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 159 del2011 rispetto all’arbitraria individuazione del dies a quo e del dies ad quemdella pericolosità, avvenuta nonostante l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA],per tale periodo, dalle imputazioni formulate nei suoi confronti nel processoGotha. Né si comprenderebbero le ragioni della confisca, rispetto ad unaperimetrazione temporale della pericolosità sino all’anno 2015, anche dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] 2 di [OSCURATO:PERSONA], costituita il 27 dicembre 2017.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, conrilievo assorbente sia per le ulteriori censure dello stesso, che per i motiviproposti dalle terze interessate.2. Fermo restando che, ai fini dell'applicazione di una misura diprevenzione, l'assoluzione dal reato di associazione per delinquere di stampomafioso non preclude un'autonoma valutazione, da parte del giudice dellaprevenzione, dei profili di pericolosità soggettiva del proposto, ove risultiadeguatamente motivata in fatto la permanenza dell'inquadramento delsoggetto in una delle categorie tipizzate di cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. 6settembre 2011, n. 159 (ex ceteris, Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio,Rv. 281862; Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805), più delicataè la questione della possibilità, ed entro quali limiti, nel procedimento diprevenzione, il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti daiprocedimenti penali, quando si siano conclusi con una pronuncia assolutoria.Si può dire, al riguardo, che, in generale, detta possibilità sussiste, invirtù dell’autonoma valutazione demandata al giudice della prevenzione, purchévengano rispettate le seguenti condizioni:il giudice dia atto in motivazione delle ragioni per le quali i fatti accertatiin sede penale debbano ritenersi sintomatici della attuale pericolosità delproposto (Sez. 1, n. 38899 del 29/10/2025, Bruno, Rv. 289060);non siano utilizzati quali elementi indizianti dell’appartenenza fatti chesono già stati esclusi come esistenti nella pronuncia assolutoria resa in sedepenale, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fattoimpedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio dipericolosità (ex ceteris, Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo,Rv. 280145; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n.11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496).2.1. Sotto quest’ultimo profilo, vi è dunque che lo spazio nel quale siinnesta la possibilità per il giudice della prevenzione di vagliare fatti nonconsiderati dal giudice penale è limitata a quelli, ritenuti esistenti nel giudiziopenale, ma insuscettibili di determinare una responsabilità secondo il canonegenerale di cui all’art. 533 cod. proc. pen. oppure inidonei a costituire fonte diprova in forza delle limitazioni probatorie ivi esistenti (atteso che nelprocedimento di prevenzione la prova indiretta o indiziaria non deve esseredotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., né le chiamate incorreità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontriindividualizzanti: tra la altre, Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv.278049; Sez. 5, n. 17946 del 15/03/2018, Buggea, Rv. 273036).Pertanto, a fronte di una pronuncia assolutoria per il delitto di cui all'art.416-bis cod. pen., il giudice della prevenzione, in punto di pericolosità sociale,deve compiere un puntuale confronto con la motivazione che, all'esito delprocesso penale, ha ritenuto gli elementi dedotti dall'accusa non sufficienti aprovare il reato associativo (Sez. 1, n. 36878 del 17/05/2023, Bruzzaniti, Rv.285251), poiché, come si è detto, l’assoluzione, anche se irrevocabile, daldelitto associativo non comporta automatica esclusione della pericolosità delsoggetto, quando la valutazione di tale requisito sia stata effettuata in base aelementi distinti, anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievonella sentenza di assoluzione (Sez. 5, n. 145 del 12/01/1999, Bonanno, Rv.213189).3. Il complesso dei superiori principi è stato disatteso, tuttavia, dallapronuncia impugnata, che ha proceduto a un’autonoma lettura delle fontidichiarative poste a fondamento della sentenza di assoluzione definitiva delproposto dal delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale partecipe della coscaLibri, tenendo conto, ai fini del vaglio dell’appartenenza, di propalazioni ritenuteall’uopo inidonee dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in sede penale (che siè così conformata, peraltro, alle indicazioni della pronuncia rescindente diquesta Corte a fronte della precedente decisione di condanna del [OSCURATO:PERSONA]).3.1. In primis, la decisione censurata ha desunto elementidell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] ai fini del giudizio di pericolosità sociale da fattiesclusi nel processo penale affermando espressamente, in alcuni casi, di noncondividere le affermazioni contenute nella sentenza irrevocabile di assoluzione.Ad esempio, nel valutare l’appartenenza del proposto la pronunciacensurata non è andata a delineare, come avrebbe dovuto, i tratti differenziali,in base ai canoni ritraibili dalla sentenza delle Sezioni Unite “Gattuso” rispetto alconcetto di partecipazione a un’associazione mafiosa, sovrapponendo, piuttosto,il proprio giudizio di intraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca rispetto a quellorecisamente escluso dalla sentenza irrevocabile di assoluzione (cfr. pag. 41,dove sottolinea di non condividere le statuizioni del giudice del rinvio nella partein cui dalle dichiarazioni delle collaboratori ha ritratto che non fosse provatal’intraneità alle cosche del ricorrente).3.2. Inoltre rispetto a puntuali indicazioni della sentenza di annullamentodi questa Corte in ordine alla portata delle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia, seguite dalla pronuncia assolutoria, in alcuni casi la decisioneimpugnata le ha rilette – espressamente – alla medesima stregua di quantoaveva fatto il giudice di primo grado in sede di prevenzione a fronte, peraltro,all’epoca, di una pronuncia di condanna a carico del [OSCURATO:PERSONA], discostandosi, percontro, dalle valutazioni in seguito compiute dalla sentenza irrevocabile diassoluzione.Così è avvenuto, ad esempio, rispetto alle dichiarazioni dei collaboratoriVillani e [OSCURATO:PERSONA], ritenute dalla Corte di appello, nella pronuncia assolutoria,contraddittorie perché il primo aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] avevaprogrammato l’omicidio del proposto, mentre il secondo aveva negato talecircostanza, riferendo di aver chiesto a un tale Cortese di uccidere il ricorrenteal solo fine di “saggiarne” la fedeltà. Inoltre, allo scopo di superare lacontraddittorietà tra le predette propalazioni nell’ambito della valutazioneautonoma demandata al giudice della prevenzione, la pronuncia impugnata(pag. 40) si è spinta a richiamare le considerazioni compiute al riguardo dallasentenza di condanna della Corte di appello annullata in sede di legittimità,senza considerare le ragioni poste, a seguito della decisione rescindente diquesta Corte, a fondamento della sentenza irrevocabile di assoluzione.Quest’ultima, infatti, ha ritenuto le contraddizioni tra i predetti collaboratoriinsuperabili, atteso che il Villani aveva evidenziato che l’omicidio programmatonon aveva avuto seguito per difficoltà esecutive.Ancora, sono state considerate le dichiarazioni del Gennaro, la cuirilevanza era stata esclusa in sede penale perché assolutamente generiche,essendosi il collaboratore limitato a riferire che il [OSCURATO:PERSONA] era in affari conesponenti della cosca Audino, senza indicare alcun elemento volto a corroboraretale affermazione.Del pari, ampio rilievo è stato attribuito, nonostante la ritenutagenericità in sede penale delle relative propalazioni, alle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia Fiume.Ulteriormente, il decreto impugnato, valorizzando gli esiti delprocedimento c.d. Roccaforte, non ha considerato che la pronuncia assolutoriairrevocabile ha posto in rilievo che le intercettazioni tra i Libri e il [OSCURATO:PERSONA] eranosolo espressive di un interesse del primo sull’attività imprenditoriale delricorrente.3.3. In realtà la Corte di appello avrebbe dovuto, nell’ambito dellapropria valutazione autonoma, vagliare se le condotte del [OSCURATO:PERSONA], per comeritraibili dalle dichiarazioni ritenute utilizzabili in sede penale (id sunt, quelle deitesti Moio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avrebbero potuto, o meno, esseresufficienti per giustificare un giudizio di pericolosità correlato alla suaappartenenza, e non già alla partecipazione, alla compagine mafiosa.Confrontandosi, a quest’ultimo riguardo, con l’indicazione promanantedalla pronuncia delle Sezioni Unite c.d. “Gattuso”, per la quale possono all’uopoessere ritenute rilevanti anche condotte non connotate da un vincolo stabile, maastrattamente riconducibili alla figura del concorso esterno di cui agli artt. 110,416-bis cod. pen., per definizione caratterizzata da una collaborazioneoccasionale, espressa in unico o diluito contesto temporale, che si realizza conriferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione con la loroinsorgenza, ed è quindi ontologicamente priva della connotazione tipica dellacondotta partecipativa, costituita dallo stabile inserimento nell'organizzazionecriminale con caratteristica di spiccata e persistente pericolosità, derivante dallaconnotazione strutturale, mentre risulta estranea a tale concetto la meracollateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vitadella compagine associativa (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018,Gattuso, Rv. 271512).Indicazione da correlare, nella fattispecie in esame, a quanto evidenziatodalla sentenza irrevocabile di assoluzione della Corte di appello di ReggioCalabria, laddove afferma che le condotte del [OSCURATO:PERSONA] non sono suscettibili, perla loro sporadicità in un lasso temporale ampio, neppure, in tesi, di esserericondotte ad una forma di concorso esterno alle diverse cosche cui i propalantiavevano riferito fosse “legato”.4. In definitiva il provvedimento impugnato deve essere annullato conrinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]