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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14914/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 1598 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1272/03/2018, depositata in data 31 maggio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2109/04/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso diniego dell'istanza di disapplicazione delle norme antielusive sulle c.d. società di comodo; - la società contribuente rimane intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; -l'Agenzia ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata nel termine per impugnare, il 28.12.2018, nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado della società contribuente rimasta contumace in grado di appello, con conseguente nullità della stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); che, peraltro, anche la notifica presso il domicilio del legale rappresentante della società contribuente non è andata a buon fine (per rifiuto della persona abilitata); - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente ( presso la sede della società o al domicilio del legale rappresentante della stessa); P.Q.

M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione; -Così deciso in Roma il 13 aprile 2022 Il Presidente L cio Napolitano OPOSitATA 14 CANCaa" 01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 1598 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1272/03/2018, depositata in data 31 maggio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2109/04/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso diniego dell'istanza di disapplicazione delle norme antielusive sulle c.d. società di comodo; - la società contribuente rimane intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; -l'Agenzia ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -la notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata nel termine per impugnare, il 28.12.2018, nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado della società contribuente rimasta contumace in grado di appello, con conseguente nullità della stessa (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018); che, peraltro, anche la notifica presso il domicilio del legale rappresentante della società contribuente non è andata a buon fine (per rifiuto della persona abilitata); - che, pertanto, appare necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente ( presso la sede della società o al domicilio del legale rappresentante della stessa); P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione; -Così deciso in Roma il 13 aprile 2022 Il Presidente L cio Napolitano OPOSitATA 14 CANCaa" 01
Sentenza Cassazione n. 14914/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris