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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 04337/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21054-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 21054 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -2- avverso la sentenza n. 1249/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA], Rosa e Federica, deducendo di essere figlie ed eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso possessorio dinanzi al Tribunale di Palermo - sezione distaccata di Carini, deducendo che il de cuius si era sposato in seconde nozze con [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva avuto una quarta figlia, [OSCURATO:PERSONA].

Aggiungevano che la moglie e la figlia occupavano in via esclusiva due appartamenti, siti rispettivamente al piano terra ed al primo piano, dell’edificio in Terrasini alla via Partinico n. 104, nonché un magazzino con porticato ubicato nella medesima via, ma al civico n. 102, rifiutandosi di consegnare alle ricorrenti le chiavi dell’immobile, in tal modo compiendo uno spoglio in loro danno.

Chiedevano quindi di essere reintegrate nel possesso dei beni caduti in successione, con la condanna al risarcimento del danno scaturente dalla privazione del possesso.

Nella resistenza delle convenute, che deducevano che si era in realtà di fronte ad un unico immobile, e che non vi era stato alcuno spoglio, con ordinanza interdittale del 2 luglio 2008, la domanda possessoria era accolta limitatamente Ric. 2018 n. 21054 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -3- all’appartamento sito al primo piano, ed il provvedimento era altresì confermato in sede di reclamo.

All’esito del merito possessorio, il Tribunale adito, con la sentenza n. 102 del 23 aprile 2012, confermava il provvedimento già emesso nella fase interdittale, ritenendo che per l’appartamento posto al piano terra insistesse il diritto di abitazione della moglie ex art. 540 c.c.

Inoltre, condannava le convenute al risarcimento del danno da illegittima occupazione del bene di cui era stata disposta la reintegra nel possesso.

Avverso tale sentenza le convenute hanno proposto appello, cui hanno resistito le originarie ricorrenti, con appello incidentale.

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1249 del 27 giugno 2017, in parziale riforma della decisione gravata, ha rigettato la domanda risarcitoria delle attrici, confermando per il resto la decisione di primo grado, ed ha disposto l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Dopo avere disatteso i motivi di appello principale, con i quali si contestava l’affermazione che gli immobili occupati erano in realtà due appartamenti cd. gemelli e sostanzialmente indipendenti, di tal che non poteva concedersi la tutela possessoria per quello ubicato al primo piano, evidenziando non era stata offerta la prova di un possesso della Kurakina ex art. 540 c.c. che si estendesse ad entrambi gli appartamenti, era però accolto il motivo che attingeva la condanna al risarcimento del danno.

Ric. 2018 n. 21054 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -4- I giudici di seconde cure, pur avendo riferito che la definizione del danno de quo come in re ipsa, aveva una funzione meramente descrittiva, cioè di normale inerenza del pregiudizio alla impossibilità stessa di disporre del bene, pregiudizio dimostrabile anche con il ricorso a presunzioni, circa l’immediato reimpiego del bene per finalità produttive, quali il godimento diretto o la locazione, ritenevano che le ricorrenti non avessero specificato in che cosa il danno lamentato fosse consistito.

Pur avendo dedotto che il bene al primo piano era stato in passato concesso in locazione a terzi ovvero destinato dal de cuius a locazione transitoria per uso turistico, non vi era prova alcuna di tale utilizzo.

Ma stante la stretta contiguità tra i due appartamenti ed in assenza della certificazione di abitabilità, e tenuto conto degli inconvenienti correlati all’esistenza di impianti elettrici ed idrici unitari, appariva difficilmente concepibile la locazione, pur avendo il CTU riferito che la medesima in astratto fosse possibile.

Analoghe considerazioni valevano anche per il locale adibito a magazzino.

Tenuto conto dell’esito complessivo, e statuendo anche sulle spese della CTU, la sentenza riteneva poi di dover interamente compensare le spese del doppio grado.

2. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi.

Ric. 2018 n. 21054 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -5- Le intimate hanno resistito con controricorso, depositando altresì memorie in prossimità dell’udienza.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 456, 460, 1140, 1102, 1123, 1226, 2056, 2043 e 2729 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., quanto al rigetto della domanda di risarcimento del danno per l’occupazione dell’immobile di cui è stata disposta la reintegra nel possesso.

Si deduce che la Corte d’Appello, pur avendo correttamente richiamato il principio secondo cui il danno da occupazione senza titolo non è un danno in re ipsa, ma è normalmente inerente alla privazione del godimento del bene, potendo l’attore fornirne la prova anche con il ricorso a presunzioni, è però erroneamente pervenuta al rigetto della domanda delle ricorrenti.

Queste sin dall’atto introduttivo del giudizio avevano allegato che l’appartamento sito al primo piano era stato offerto dal de cuius in locazione per uso turistico, e che tale utilizzazione era effettivamente avvenuta, come da prove orali articolate negli scritti difensivi.

La sentenza ha del tutto trascurato le allegazioni difensive delle ricorrenti, affermando erroneamente che le istanti si erano limitate solo a chiedere il ristoro del danno, ma senza specificarne la consistenza.

La sentenza, inoltre, in violazione dell’art. 115 c.p.c., ha ignorato la circostanza che il bene fosse stato in precedenza concesso in locazione, ed ha trascurato le risultanze della Ric. 2018 n. 21054 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -6- CTU, che aveva rimarcato l’autonomia strutturale e funzionale dei due appartamenti di cui al civico n. 104 di via Partinico, trattandosi di immobili muniti di accesso autonomo e con impianti sostanzialmente indipendenti, essendo l’impianto elettrico del bene oggetto di causa separato da quello a servizio dell’appartamento al piano terra (al riguardo si richiamano anche le conclusioni rese dal CTU in sede di chiarimenti).

Del pari autonomo e suscettibile di fruizione si presenta poi il magazzino.

Il rigetto della domanda di risarcimento del danno è stato quindi emesso in violazione del diritto di comproprietà vantato dalle attrici iure hereditario, nonché delle norme in materia di prova per presunzioni, e delle regole generali dettate in tema di tutela aquiliana del diritto di proprietà, avendo la Corte d’Appello trascurato la possibilità di pervenire ad una liquidazione del danno anche in via equitativa.

Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 24 Cost. poiché la Corte d’Appello non ha ammesso le prove orali volte a dimostrare che gli immobili di cui è stata ordinata la reintegra nel possesso erano stati in passato concessi in locazione.

Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 156 c.p.c. nonché 111, co. 6, Cost.Ric. 2018 n. 21054 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -7- Si sostiene che la sentenza gravata sia connotata da motivazione illogica ed abnorme, quanto al rigetto della domanda risarcitoria.

Infatti, è stato addebitato alle ricorrenti di non avere specificato ed allegato le circostanze idonee a provare l’esistenza del pregiudizio, ma sono state ignorate le allegazioni in punto di prova sviluppate nei precedenti scritti difensivi.

Inoltre, è stata affermata l’impossibilità di una locazione separata dell’appartamento al primo piano, in contrasto con quanto emergeva dalla CTU, senza però addurre alcuna effettiva giustificazione per negare il ristoro per il mancato godimento del bene adibito a magazzino.

Le argomentazioni della sentenza appaiono quindi connotate da assoluta illogicità, palesandosi quindi come meramente apparenti.

Il quarto motivo di ricorso, infine, denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art.92 c.p.c., quanto alla decisione della Corte d’appello di compensare le spese del doppio grado.

Infatti, essendo stata confermata la statuizione del Tribunale in punto di reintegra nel possesso, vi era una totale soccombenza dele convenute che non legittimava in alcun modo la decisione di compensare le spese, quanto meno per la fase interdittale, mentre quanto alle spese del giudizio di merito possessorio e di appello, occorreva valutare la prevalente soccombenza delle resistenti con la necessità di porre le spese almeno in parte a loro carico.

Ric. 2018 n. 21054 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -8-

4. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

Questa Corte, di recente e nella sua più autorevole composizione, pronunziandosi proprio sulla questione relativa al diritto al risarcimento in conseguenza dell’occupazione priva di giustificazione di un bene immobile, ha affermato che, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (Cass.

S.U. n. n. 33645 del 15/11/2022).

La stessa pronuncia, nel risolvere il contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte, ha altresì chiarito che, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.

Ha altresì aggiunto che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta (sia diretta che indiretta) e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un Ric. 2018 n. 21054 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -9- prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.

Ne consegue che a fronte dell’allegazione del proprietario della privazione del diritto al godimento del bene, il convenuto ha l’onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento poiché solo in presenza di una specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.

Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata, pur formalmente declamando il principio della normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità di disporre del bene, nella sostanza ha acceduto ad una soluzione che impone al danneggiato, non solo l’allegazione della privazione del godimento del bene, sul presupposto che lo stesso fosse Ric. 2018 n. 21054 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -10- fruibile, sia in maniera diretta che indiretta, ma la prova della specifica utilizzazione fruttifera che il bene avrebbe potuto ricevere (prova che, per quanto esposto dalle Sezioni Unite si impone in maniera specifica solo ove si assuma che il danno sia di importo superiore al normale canone di mercato del bene).

Nella specie, le ricorrenti avevano lamentato che il possesso da parte delle convenute anche dell’appartamento ubicato al primo piano (e riconosciuto illegittimo in sentenza) avesse determinato un pregiudizio, aggiungendo che nel passato l’appartamento era stato oggetto di locazione (affermazione questa che già smentisce l’assunto del giudice di appello, secondo cui non sarebbe stata specificata la ragione giustificatrice del danno richiesto).

A fronte della specifica affermazione fatta anche dall’ausiliario d’ufficio circa il fatto che il bene fosse in potenza suscettibile di concessione in locazione (essendo l’affermazione circa l’unicità degli impianti elettrico ed idrico, in parte smentita alla luce delle risultanze della CTU, come riportate in ricorso alle pagg. 8 e 9), e che lo stesso avesse una sua autonoma connotazione, la sentenza impugnata, trascurando anche la sola possibilità di una fruizione diretta da parte delle ricorrenti, ha negato il diritto al risarcimento del danno, pretendendo la prova dell’effettiva esistenza delle locazioni per il passato, prova che peraltro le ricorrenti avevano proposto in primo grado e reiterato in appello, senza avvedersi che anche in assenza della stessa, il pregiudizio Ric. 2018 n. 21054 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -11- avrebbe potuto essere riconosciuto in base al parametro del canone locativo di mercato.

Inoltre, ha fatto seguire alle suesposte argomentazioni relativamente all’appartamento al primo piano (argomentazioni che però si pongono in evidente contrasto con i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite), l’assolutamente immotivata affermazione secondo cui le stesse si estendessero anche al magazzino con porticato, senza nemmeno evidenziare quali sarebbero le ragioni che avrebbero impedito non solo la locazione ma anche, come detto, una possibilità di godimento diretto.

Né la sentenza evidenzia che il rigetto della domanda risarcitoria sia corrispondente, come richiesto dalle Sezioni Unite, alla avvenuta dimostrazione di una situazione che sfugge alla regola di normalità, secondo cui la privazione del godimento di un bene immobile è di norma idonea a determinare un pregiudizio per il proprietario.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, dovendo il giudice di rinvio decidere nuovamente, attenendosi ai principi affermati dalle citate Sezioni Unite n. 33645/2022, anche previa eventuale rivalutazione delle richieste istruttorie avanzate dalle parti, e nei limiti in cui si palesino ancora ammissibili.

5. L’accoglimento dei primi tre motivi implica evidentemente l’assorbimento del quarto motivo, dovendo il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, provvedere non solo alla regolamentazione Ric. 2018 n. 21054 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -12- delle spese del presente giudizio, ma anche di quelle dei precedenti gradi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21054-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 21054 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -2- avverso la sentenza n. 1249/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA], Rosa e Federica, deducendo di essere figlie ed eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], proponevano ricorso possessorio dinanzi al Tribunale di Palermo - sezione distaccata di Carini, deducendo che il de cuius si era sposato in seconde nozze con [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva avuto una quarta figlia, [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungevano che la moglie e la figlia occupavano in via esclusiva due appartamenti, siti rispettivamente al piano terra ed al primo piano, dell’edificio in Terrasini alla via Partinico n. 104, nonché un magazzino con porticato ubicato nella medesima via, ma al civico n. 102, rifiutandosi di consegnare alle ricorrenti le chiavi dell’immobile, in tal modo compiendo uno spoglio in loro danno. Chiedevano quindi di essere reintegrate nel possesso dei beni caduti in successione, con la condanna al risarcimento del danno scaturente dalla privazione del possesso. Nella resistenza delle convenute, che deducevano che si era in realtà di fronte ad un unico immobile, e che non vi era stato alcuno spoglio, con ordinanza interdittale del 2 luglio 2008, la domanda possessoria era accolta limitatamente Ric. 2018 n. 21054 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -3- all’appartamento sito al primo piano, ed il provvedimento era altresì confermato in sede di reclamo. All’esito del merito possessorio, il Tribunale adito, con la sentenza n. 102 del 23 aprile 2012, confermava il provvedimento già emesso nella fase interdittale, ritenendo che per l’appartamento posto al piano terra insistesse il diritto di abitazione della moglie ex art. 540 c.c. Inoltre, condannava le convenute al risarcimento del danno da illegittima occupazione del bene di cui era stata disposta la reintegra nel possesso. Avverso tale sentenza le convenute hanno proposto appello, cui hanno resistito le originarie ricorrenti, con appello incidentale. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1249 del 27 giugno 2017, in parziale riforma della decisione gravata, ha rigettato la domanda risarcitoria delle attrici, confermando per il resto la decisione di primo grado, ed ha disposto l’integrale compensazione delle spese del doppio grado. Dopo avere disatteso i motivi di appello principale, con i quali si contestava l’affermazione che gli immobili occupati erano in realtà due appartamenti cd. gemelli e sostanzialmente indipendenti, di tal che non poteva concedersi la tutela possessoria per quello ubicato al primo piano, evidenziando non era stata offerta la prova di un possesso della Kurakina ex art. 540 c.c. che si estendesse ad entrambi gli appartamenti, era però accolto il motivo che attingeva la condanna al risarcimento del danno. Ric. 2018 n. 21054 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -4- I giudici di seconde cure, pur avendo riferito che la definizione del danno de quo come in re ipsa, aveva una funzione meramente descrittiva, cioè di normale inerenza del pregiudizio alla impossibilità stessa di disporre del bene, pregiudizio dimostrabile anche con il ricorso a presunzioni, circa l’immediato reimpiego del bene per finalità produttive, quali il godimento diretto o la locazione, ritenevano che le ricorrenti non avessero specificato in che cosa il danno lamentato fosse consistito. Pur avendo dedotto che il bene al primo piano era stato in passato concesso in locazione a terzi ovvero destinato dal de cuius a locazione transitoria per uso turistico, non vi era prova alcuna di tale utilizzo. Ma stante la stretta contiguità tra i due appartamenti ed in assenza della certificazione di abitabilità, e tenuto conto degli inconvenienti correlati all’esistenza di impianti elettrici ed idrici unitari, appariva difficilmente concepibile la locazione, pur avendo il CTU riferito che la medesima in astratto fosse possibile. Analoghe considerazioni valevano anche per il locale adibito a magazzino. Tenuto conto dell’esito complessivo, e statuendo anche sulle spese della CTU, la sentenza riteneva poi di dover interamente compensare le spese del doppio grado. 2. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi. Ric. 2018 n. 21054 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -5- Le intimate hanno resistito con controricorso, depositando altresì memorie in prossimità dell’udienza. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 456, 460, 1140, 1102, 1123, 1226, 2056, 2043 e 2729 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., quanto al rigetto della domanda di risarcimento del danno per l’occupazione dell’immobile di cui è stata disposta la reintegra nel possesso. Si deduce che la Corte d’Appello, pur avendo correttamente richiamato il principio secondo cui il danno da occupazione senza titolo non è un danno in re ipsa, ma è normalmente inerente alla privazione del godimento del bene, potendo l’attore fornirne la prova anche con il ricorso a presunzioni, è però erroneamente pervenuta al rigetto della domanda delle ricorrenti. Queste sin dall’atto introduttivo del giudizio avevano allegato che l’appartamento sito al primo piano era stato offerto dal de cuius in locazione per uso turistico, e che tale utilizzazione era effettivamente avvenuta, come da prove orali articolate negli scritti difensivi. La sentenza ha del tutto trascurato le allegazioni difensive delle ricorrenti, affermando erroneamente che le istanti si erano limitate solo a chiedere il ristoro del danno, ma senza specificarne la consistenza. La sentenza, inoltre, in violazione dell’art. 115 c.p.c., ha ignorato la circostanza che il bene fosse stato in precedenza concesso in locazione, ed ha trascurato le risultanze della Ric. 2018 n. 21054 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -6- CTU, che aveva rimarcato l’autonomia strutturale e funzionale dei due appartamenti di cui al civico n. 104 di via Partinico, trattandosi di immobili muniti di accesso autonomo e con impianti sostanzialmente indipendenti, essendo l’impianto elettrico del bene oggetto di causa separato da quello a servizio dell’appartamento al piano terra (al riguardo si richiamano anche le conclusioni rese dal CTU in sede di chiarimenti). Del pari autonomo e suscettibile di fruizione si presenta poi il magazzino. Il rigetto della domanda di risarcimento del danno è stato quindi emesso in violazione del diritto di comproprietà vantato dalle attrici iure hereditario, nonché delle norme in materia di prova per presunzioni, e delle regole generali dettate in tema di tutela aquiliana del diritto di proprietà, avendo la Corte d’Appello trascurato la possibilità di pervenire ad una liquidazione del danno anche in via equitativa. Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 24 Cost. poiché la Corte d’Appello non ha ammesso le prove orali volte a dimostrare che gli immobili di cui è stata ordinata la reintegra nel possesso erano stati in passato concessi in locazione. Il terzo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 156 c.p.c. nonché 111, co. 6, Cost.Ric. 2018 n. 21054 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -7- Si sostiene che la sentenza gravata sia connotata da motivazione illogica ed abnorme, quanto al rigetto della domanda risarcitoria. Infatti, è stato addebitato alle ricorrenti di non avere specificato ed allegato le circostanze idonee a provare l’esistenza del pregiudizio, ma sono state ignorate le allegazioni in punto di prova sviluppate nei precedenti scritti difensivi. Inoltre, è stata affermata l’impossibilità di una locazione separata dell’appartamento al primo piano, in contrasto con quanto emergeva dalla CTU, senza però addurre alcuna effettiva giustificazione per negare il ristoro per il mancato godimento del bene adibito a magazzino. Le argomentazioni della sentenza appaiono quindi connotate da assoluta illogicità, palesandosi quindi come meramente apparenti. Il quarto motivo di ricorso, infine, denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art.92 c.p.c., quanto alla decisione della Corte d’appello di compensare le spese del doppio grado. Infatti, essendo stata confermata la statuizione del Tribunale in punto di reintegra nel possesso, vi era una totale soccombenza dele convenute che non legittimava in alcun modo la decisione di compensare le spese, quanto meno per la fase interdittale, mentre quanto alle spese del giudizio di merito possessorio e di appello, occorreva valutare la prevalente soccombenza delle resistenti con la necessità di porre le spese almeno in parte a loro carico. Ric. 2018 n. 21054 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -8- 4. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. Questa Corte, di recente e nella sua più autorevole composizione, pronunziandosi proprio sulla questione relativa al diritto al risarcimento in conseguenza dell’occupazione priva di giustificazione di un bene immobile, ha affermato che, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (Cass. S.U. n. n. 33645 del 15/11/2022). La stessa pronuncia, nel risolvere il contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte, ha altresì chiarito che, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Ha altresì aggiunto che il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta (sia diretta che indiretta) e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un Ric. 2018 n. 21054 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -9- prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue che a fronte dell’allegazione del proprietario della privazione del diritto al godimento del bene, il convenuto ha l’onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento poiché solo in presenza di una specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nella vicenda in esame, la sentenza impugnata, pur formalmente declamando il principio della normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità di disporre del bene, nella sostanza ha acceduto ad una soluzione che impone al danneggiato, non solo l’allegazione della privazione del godimento del bene, sul presupposto che lo stesso fosse Ric. 2018 n. 21054 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -10- fruibile, sia in maniera diretta che indiretta, ma la prova della specifica utilizzazione fruttifera che il bene avrebbe potuto ricevere (prova che, per quanto esposto dalle Sezioni Unite si impone in maniera specifica solo ove si assuma che il danno sia di importo superiore al normale canone di mercato del bene). Nella specie, le ricorrenti avevano lamentato che il possesso da parte delle convenute anche dell’appartamento ubicato al primo piano (e riconosciuto illegittimo in sentenza) avesse determinato un pregiudizio, aggiungendo che nel passato l’appartamento era stato oggetto di locazione (affermazione questa che già smentisce l’assunto del giudice di appello, secondo cui non sarebbe stata specificata la ragione giustificatrice del danno richiesto). A fronte della specifica affermazione fatta anche dall’ausiliario d’ufficio circa il fatto che il bene fosse in potenza suscettibile di concessione in locazione (essendo l’affermazione circa l’unicità degli impianti elettrico ed idrico, in parte smentita alla luce delle risultanze della CTU, come riportate in ricorso alle pagg. 8 e 9), e che lo stesso avesse una sua autonoma connotazione, la sentenza impugnata, trascurando anche la sola possibilità di una fruizione diretta da parte delle ricorrenti, ha negato il diritto al risarcimento del danno, pretendendo la prova dell’effettiva esistenza delle locazioni per il passato, prova che peraltro le ricorrenti avevano proposto in primo grado e reiterato in appello, senza avvedersi che anche in assenza della stessa, il pregiudizio Ric. 2018 n. 21054 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -11- avrebbe potuto essere riconosciuto in base al parametro del canone locativo di mercato. Inoltre, ha fatto seguire alle suesposte argomentazioni relativamente all’appartamento al primo piano (argomentazioni che però si pongono in evidente contrasto con i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite), l’assolutamente immotivata affermazione secondo cui le stesse si estendessero anche al magazzino con porticato, senza nemmeno evidenziare quali sarebbero le ragioni che avrebbero impedito non solo la locazione ma anche, come detto, una possibilità di godimento diretto. Né la sentenza evidenzia che il rigetto della domanda risarcitoria sia corrispondente, come richiesto dalle Sezioni Unite, alla avvenuta dimostrazione di una situazione che sfugge alla regola di normalità, secondo cui la privazione del godimento di un bene immobile è di norma idonea a determinare un pregiudizio per il proprietario. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, dovendo il giudice di rinvio decidere nuovamente, attenendosi ai principi affermati dalle citate Sezioni Unite n. 33645/2022, anche previa eventuale rivalutazione delle richieste istruttorie avanzate dalle parti, e nei limiti in cui si palesino ancora ammissibili. 5. L’accoglimento dei primi tre motivi implica evidentemente l’assorbimento del quarto motivo, dovendo il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, provvedere non solo alla regolamentazione Ric. 2018 n. 21054 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -12- delle spese del presente giudizio, ma anche di quelle dei precedenti gradi
Sentenza Cassazione n. 04337/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris