Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 885/2012
ECLI:EU:T:2012:471
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2012 –
Italia / Commissione
(causa T-84/09)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento – Azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli – Produzione di olio d’oliva e di olive da tavola – Pagamenti tardivi»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate
dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punti 17-20, 94-96)
2.
Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo
procedimento contraddittorio (Regolamenti della Commissione n. 1663/95, art. 8, § 1, e n. 885/2006, art. 11, §§ 1-3) (v. punti 24-25,
32-35)
3.
Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra
la Commissione e lo Stato membro [Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999; regolamento della Commissione n. 296/96,
quarto considerando e art. 4, § 2, d)] (v. punti 46, 120, 135-137)
4.
Diritto dell’Unione – Principi – Proporzionalità – Portata – Soppressione integrale di un contributo finanziario concesso
dal FEAOG – Ammissibilità – Presupposti – Onere della prova – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da
uno Stato membro – Rettifica forfettaria del 10% delle spese – Ammissibilità (v. punti 75-78)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione 2008/960/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che esclude dal finanziamento
comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 340, pag. 99), nella parte in cui detta
decisione esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.