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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 agosto 1964

Cassazione n. 07091/2026

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso diAnastasio [OSCURATO:PERSONA], nato a N apoli il 05/08/1964, avverso l’ordinanza in data 11/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di convertire il ricorso per cassazione in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 11 lugli o 2025 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione di beni mobili, in particolare preziosi e dispositivi elettronici, presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla confisca disposta ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 con la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti dell’1 ottobre 2021

2. Il ricorrente, il qualesostiene che i beni di cui invoca la restituzione non sono stati oggetto di confisca, lamenta con i primi due motivi di ricorsola violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata fissazione dell’udienza di trattazione siccome il G.i.p. aveva provveduto, con il parere del P.m., senza il contraddittorio con la difesa; deduce con il terzo la violazione di norme processuali in relazione all’art. 262, comma 4, cod. proc. pen. perché i preziosi, di proprietà della moglie, non erano in rapporto di pertinenzialità con i reati ascrittigli; eccepisce con il quartola violazione di legge dal momento che non poteva disporsi il sequestro per equivalente in mancanza della confisca diretta definitiva nei confronti dei coimputati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso per cassazione, con cui si impugna l’ordinanza emessa de plano dal G.i.p., deve essere convertito in opposizione.

E’ pacifico in giurisprudenza che,nei casi previsti d agli art. 667 e 676 cod. proc. pen., tra cui la confisca, l'ordinanza adottata, "de plano" e senza formalità di procedura, è impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv. 288563 - 01).Ciò comporta che per il favor impugnationis, il ricorso per cassazione non possa essere dichiarato inammissibile sebbene irritualmente proposto, ma debba essere riqualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, onde evitare che l’interessato perda la cognizione piena del “riesame” del giudice dell’esecuzione (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 – 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460-01, ove si dà conto delle ragioni della conversione;Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, R.J. 265538-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454-01).

P.Q.M Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso diAnastasio [OSCURATO:PERSONA], nato a N apoli il 05/08/1964, avverso l’ordinanza in data 11/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di convertire il ricorso per cassazione in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 11 lugli o 2025 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione di beni mobili, in particolare preziosi e dispositivi elettronici, presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla confisca disposta ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 con la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti dell’1 ottobre 2021 2. Il ricorrente, il qualesostiene che i beni di cui invoca la restituzione non sono stati oggetto di confisca, lamenta con i primi due motivi di ricorsola violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata fissazione dell’udienza di trattazione siccome il G.i.p. aveva provveduto, con il parere del P.m., senza il contraddittorio con la difesa; deduce con il terzo la violazione di norme processuali in relazione all’art. 262, comma 4, cod. proc. pen. perché i preziosi, di proprietà della moglie, non erano in rapporto di pertinenzialità con i reati ascrittigli; eccepisce con il quartola violazione di legge dal momento che non poteva disporsi il sequestro per equivalente in mancanza della confisca diretta definitiva nei confronti dei coimputati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso per cassazione, con cui si impugna l’ordinanza emessa de plano dal G.i.p., deve essere convertito in opposizione. E’ pacifico in giurisprudenza che,nei casi previsti d agli art. 667 e 676 cod. proc. pen., tra cui la confisca, l'ordinanza adottata, "de plano" e senza formalità di procedura, è impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv. 288563 - 01).Ciò comporta che per il favor impugnationis, il ricorso per cassazione non possa essere dichiarato inammissibile sebbene irritualmente proposto, ma debba essere riqualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, onde evitare che l’interessato perda la cognizione piena del “riesame” del giudice dell’esecuzione (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 – 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460-01, ove si dà conto delle ragioni della conversione;Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, R.J. 265538-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454-01). P.Q.M Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. C
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