CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i Lirc-Ru-j-,2-706- ,D Sul ricorso iscritto al numero 5779 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale omonima, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4834/13/2020, depositata in data 15 settembre 2020: Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera • [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale omonima, avverso la sentenza n. 2376/01/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa di accoglimento del ricorso della contribuente, esercente attività di artigianato, produzione di manufatti in ceramica, avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, ai sensi degli artt. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/73 e 55, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, aveva contestato maggior reddito, ai fini Irpef, Irap e Iva, a seguito di omessa dichiarazione per l'anno 2006 (MU 2007), imputando a ricavi non dichiarati le rimanenze merci per euro 50.000,00 indicate nel MU 2006 per l'anno 2005 e non riportate nel MU 2007 omesso, e riprendendo a tassazione costi ritenuti non giustificati; -la CTR ha affermato che la contribuente aveva documentalmente provato di avere cessato l'attività di commercio alla data del 19.9.2005, che le rimanenze merci di euro 50.000,00 indicate nel MU 2006, per l'anno 2005, costituivano riporti di anni pregressi di merce rimasta invenduta, e che, in ogni caso, le stesse erano state regolarmente riportate nel MU 2006 al rigo RG7 come rimanenze finali anno 2004 e al rigo RG11 quali esistenze iniziali al 1.01.2005 e contabilizzate al rigo RG 22 per un totale di componenti negativi di euro 56.384,00 generando una perdita di esercizio alla data della cessazione dell'attività riportata al rigo RG23 di euro 822,00; - la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] -parte contribuente ha depositato memoria con istanza di differimento dell'udienza a data successiva al 16 gennaio 2023 al fine di valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata di cui alla legge n. 130/2022. P.Q. M. La Corte sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023. Rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la trasmissione alla sezione V ordinar