CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 31906/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6823-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’IPPOLITO, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata– Ric. 2021 n. 6823 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -2- avverso la sentenza n. 446/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE – SEZ. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. A seguito di procedimento di esecuzione immobiliare, [OSCURATO:PERSONA] si rese aggiudicataria dell’appartamento in Grottaglie (particella 141 foglio 55 del catasto) e del locale al piano terra (particella 141 sub 2 cat. C/6 foglio 55 del catasto) appartenenti ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la Crescenzio contestandole di essere stata immessa illegittimamente nel possesso dell’immobile insistente sulla particella 242 e chiedevano di procedere alla divisione dell’immobile ovvero, in ipotesi di accertata indivisibilità, di disporne la vendita. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 17/01/2018 n. 238, rigettava la domanda degli attori e li condannava alle spese del giudizio per lite temeraria. Avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] proposero appello dinanzi alla Corte di appello di Lecce –sez. distaccata di Taranto. La Corte di appello adita, con sentenza del 18/12/2020 n. 446, rigettò l’appello ritenendo la decisione del giudice di primo grado ineccepibile in quanto, all’epoca in cui l’immobile dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] era stato venduto in sede esecutiva, già Ric. 2021 n. 6823 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -3- inglobava tutta la particella 242 compreso quanto su di essa edificato. Ad avviso del giudice di appello, quindi, era stato sottoposto a pignoramento anche quanto risultava costruito sulla particella 242, essendo ormai un unicum con la particella 141. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce propone ricorso per cassazione la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del Sig. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati da memorie. L’intimata non ha svolto difese in questa fase. 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c. con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e si contesta che la Corte di appello, nel riferirsi soltanto ad affermazioni riportate nell’atto di appello e nella sentenza appellata, non ha esposto le ragioni di fatto e di diritto della decisione di rigetto del gravame. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 950 c.c. con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. e si contesta che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore perché il pignoramento riguardava soltanto la particella 141 del foglio 55 del catasto. A sostegno di tale affermazione la ricorrente deduce che i successivi atti di esecuzione, quali avvisi di vendita, verbali di aggiudicazione ed il decreto di trasferimento, hanno riguardato tutti lo stesso immobile identificato alla particella 141 e non quello contrassegnato con la particella 242. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e si contesta che la Corte di appello avrebbe errato Ric. 2021 n. 6823 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -4- nel confermare la sua condanna al risarcimento per lite temeraria. 4.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura un vizio di motivazione. Il motivo è inammissibile. Al di là del fatto che la Corte di appello ha motivato la decisione di rigetto del gravame richiamandosi a quanto già affermato dal Tribunale e ribadendo che il pignoramento comprendeva anche la particella 242, che - come risultava dalla CTU espletata in primo grado, a seguito dell’edificazione dell’immobile venduto, era stata soppressa - in ogni caso deve rilevarsi che il vizio di motivazione non può essere dedotto in questa sede, trovando applicazione l’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c. che esclude, in caso di sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado sulla base della medesima ricostruzione in fatto, la possibilità di proporre ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. Né risulta possibile ravvisare la nullità della sentenza ex art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in quanto la decisione d’appello risulta ampiamente rispettosa del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione, come affermato da Cass. S.U. n. 8054/2014. 5.Il secondo motivo di ricorso è infondato. Innanzitutto, la ricorrente –in violazione dell’art. 366, n. 4 c.p.c. – non riproduce, per quanto rileva ai fini della censura, il contenuto degli atti della procedura esecutiva da cui risulterebbe che la stessa riguardava solo determinati beni, impedendo alla Corte di poter verificare sulla base del ricorso, ed in applicazione del principio di specificità, la fondatezza delle doglianze. Ric. 2021 n. 6823 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -5- Nérisulta analiticamente indicato, sempre in ricorso, ove gli atti a supporto della censura siano attualmente reperibili ed in che fase processuale gli stessi siano stati introdotti nel giudizio. Priva di fondamento risulta essere l’asserita violazione dell’art.950 c.c. in quanto la causa in esame non si configura come un’azione di regolamento dei confini, essendo in realtà finalizzata ad individuare quali beni siano stati interessati dalla procedura esecutiva, che vedeva come soggetto passivo la ricorrente. Le considerazioni riportate nella sentenza di appello – in cui si dà atto che allorquando l’immobile è stato posto in vendita inglobava tutta la particella 242 e che comunque questa, a seguito dell’edificazione dell’immobile venduto, era stata soppressa ed unita alla particella foglio di mappa 55 –non meritano censura, in quanto tengono conto proprio della situazione venutasi a creare già alla data del pignoramento e cioè della gi à intervenuta edificazione delle originarie particelle. In tal senso rileva il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento, a titolo negoziale, anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé stesso od altri la propriet à di tali manufatti (Cass. Sez. 2- , Ordinanza n. 18195 del 02/09/2020; Cass. n. 9769/2016; Cass. n. 1750/2018; Cass. n. 21083/2022). Trattasi di regola che appare suscettibile di estensione anche all’ipotesi di aggiudicazione del bene a seguito di esecuzione forzata e che rende quindi irrilevante il solo dato formale rappresentato dal richiamo agli originari identificativi catastali del Ric. 2021 n. 6823 sez. S2 -ad. 30-10-2025 -6- bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell’attivitàedificatoria. 6. Anche il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato. Costituisce consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte che «In materia di responsabilitàaggravata ex art.96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni l’accertamento dei requisiti costitutivi dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero del difetto della normale prudenza, implica un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità» (Cass. 26525/2017; Cass.19298/2016; Cass. 327/2010). 7. Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata. 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. Rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del cont